Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 281 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 281 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 16/08/1980
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che i due motivi di ricorso, che ben possono essere trattati congiuntamente e con cui la difesa deduce, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione sia in relazione all’affermazione di responsabilità per il tentativo di riciclaggio ascritto all’odierno ricorrente che alla mancata derubricazione del fatto (in via alternativa) nelle fattispecie delittuosa meno grave della ricettazione o del furto, sia – anche – alla dosimetria della pena asseritamente quantificata senza rispettare i parametri di cui all’art. 133 cod. pen. e all’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sono formulati in termini non consentiti e, comunque, manifestamente infondati;
ritenuto che le doglianze attinenti alla affermazione di responsabilità ed alla qualificazione giuridica del reato attribuito al ricorrente sono riproduttive di profi di censura già prospettati con i motivi di appello e adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito, in forza di una motivazione che non si presta a rilievi suscettibili di essere proposti in questa sede; contrariamente a quanto asserito dalla difesa, infatti, i giudici di secondo grado hanno puntualmente affrontato le censure difensive cui hanno replicato congruamente sia per quanto concerne l’elemento soggettivo (cfr., in particolare, pag. 4 della sentenza, in cui si è valorizzato il contesto in cui l’imputato ed il complice erano stati sorpresi a smontare l’autovettura di pacifica provenienza furtiva) che oggettivo, indiscutibile essendo il contributo concorsuale alla realizzazione della fattispecie delittuosa di cui agli artt. 56-648-bis, cod. pen., poiché la condotta di chi viene sorpreso nell’atto di smontaggio dei vari componenti di un autovettura oggetto di furto (prima dell’alterazione degli elementi identificativi del veicolo quali telai o targhe) integra gli elementi tipici del delitto in esame (cfr., tra le tante, Sez. 2 , n. 35439 del 15/06/2021, Rv. 281963 – 01); Corte di Cassazione – copia non ufficiale ritenuto che la Corte d’appello ha motivato anche in ordine alla impossibilità di ricondurre il fatto nella ipotesi del furto in quanto eventualità mai prospettata o avanzata dall’imputato (cfr., pag. 3);
rilevato che, infine, le doglianze concernenti la ritenuta eccessività della pena e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono a loro volta manifestamente infondate in presenza di una motivazione con cui i giudici d’appello hanno dato conto in maniera congrua dell’esercizio del loro potere discrezionale che, d’altra parte, si è risolto nella individuazione di una pena ben inferiore alla media edittale; ed è appena il caso di ribadire il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai “criteri di cui all’art. 133 cod. pen.”
realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell’adeguatezza della pena all’entità del fatto; invero, l’obbligo della motivazione, in ordine alla congruità dell pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, COGNOME, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del COGNOME, Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo); la motivazione della sentenza appare inoltre congrua anche quanto al secondo profilo atteso che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da l ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2 – , n. 23903 del 15/07/202 Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 3 – , n. 1913 del 20/12/2018, COGNOME, Rv. 275509 – 03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma, il 3 dicembre 2024.