Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3131 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3131 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE di APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino confermava la condanna del ricorrente per il reato di tentativo di riciclaggio. Si contestava allo stesso di avere compiuto atti idonei, diretti modo non equivoco a riciclare denaro proveniente dai delitti di cui agli artt. 615-ter e 640ter cod. pen., non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla sua volontà, mettendo a disposizione di ignoti il suo conto corrente al fine di riscuotere da “RAGIONE_SOCIALE
generai RAGIONE_SOCIALE” il pagamento di fatture emesse da “RAGIONE_SOCIALE“, previa fraudolenta manipolazione delle comunicazioni telematiche tra le due aziende.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 648-bis cod. pen.): si deduceva che non sarebbe configurabile il delitto di riciclaggio nel caso in cui, come quello in esame, il del presupposto fosse solo “tentato”;
2.2. violazione di legge (art. 640ter cod. pen.; art. 521 cod. proc. pen.) sarebbe errata la qualificazione giuridica della condotta in quanto la “messa a disposizione” del conto corrente integrava il concorso nel reato di frode informatica e non costituiva un postfatto idoneo ad integrare il reato di riciclaggio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
1.1. Per la configurazione del delitto di riciclaggio occorre (a) che sussista il “provent di un delitto”, (b) che tale provento sia oggetto di operazioni volte a ostacolare l provenienza delittuosa del bene provento di delitto da parte di chi non lo ha consumato.
Se non sussiste il provento del reato presupposto, manca l’oggetto giuridico del riciclaggio, dunque deve ritenersi che il delitto alla base del riciclaggio non può mai essere un delitto “tentato” che non ha prodotto, a causa dell’interruzione dell’azione criminosa, alcun provento.
1.2. Nel caso in esame si contestava COGNOME di avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco al riciclaggio di denaro proveniente dai delitti di cui agli articoli 615 ter e 640-ter cod. pen., non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dal suo volere perché l’operazione illecita veniva scoperta dalla persona offesa; in particolare si contestava allo stesso di avere messo a disposizione il suo conto corrente, che ignoti, previa fraudolenta presa di cognizione di comunicazioni telematiche commerciali, avevano indicato a “RAGIONE_SOCIALE” per il pagamento delle forniture effettuate da “RAGIONE_SOCIALE“.
Dalla contestazione emerge che sono assenti entrambi i requisiti necessari per ritenere sussistente il riciclaggio in quanto (a) l’ipotetico delitto presupposto è una fro informatica che non ha prodotto alcun profitto “riciciabile”, essendo rimasta allo stadio del “tentativo”, (b) il ricorrente ha fornito il conto corrente su cui versare i prov dell’azione fraudolenta – agita mediante la manipolazione telematica – concorrendo alla frode informatica, che, senza il suo contributo essenziale non avrebbe mai potuto verificarsi.
1.3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il giorno 5 dicembre 2023
L’estensore GLYPH
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