Tentativo di Riciclaggio o Reato Consumato? La Cassazione Chiarisce
L’ordinanza n. 22189/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sulla distinzione tra tentativo di riciclaggio e reato consumato, un tema cruciale nel diritto penale. La Suprema Corte si è pronunciata sul caso di un’autovettura rubata, le cui parti erano state smontate, stabilendo che tale operazione è sufficiente per considerare il reato di riciclaggio perfezionato e non semplicemente tentato. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni dei giudici.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato nei gradi di merito per il delitto di riciclaggio. La sua difesa sosteneva un’errata qualificazione giuridica del fatto, asserendo che la condotta dovesse essere inquadrata come tentativo di riciclaggio e non come reato consumato. Il fulcro della questione verteva sulle operazioni effettuate su un’autovettura di provenienza illecita: il veicolo era stato smontato e i suoi pezzi separati.
Secondo la tesi difensiva, tali attività non avevano ancora pienamente ostacolato la tracciabilità del bene, configurando quindi solo un tentativo. Il ricorrente chiedeva inoltre la remissione della questione alle Sezioni Unite per dirimere i contrasti giurisprudenziali sulla configurabilità stessa del tentativo per questo specifico reato.
L’Analisi della Corte e il Tentativo di Riciclaggio
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso manifestamente infondato, ha innanzitutto ribadito un principio consolidato dalla giurisprudenza più recente (sent. n. 6586/2024). Contrariamente a quanto sostenuto in passato, il delitto di riciclaggio, secondo la sua attuale formulazione nell’art. 648-bis del codice penale, non è un “delitto a consumazione anticipata”.
Ciò significa che il reato non si perfeziona con il mero compimento di una qualsiasi azione potenzialmente idonea, ma richiede un effetto concreto. Di conseguenza, è giuridicamente ammissibile e configurabile il tentativo di riciclaggio. Questa premessa, tuttavia, non è stata sufficiente a dare ragione al ricorrente, poiché la Corte ha ritenuto che nel caso di specie la soglia del tentativo fosse stata ampiamente superata.
Le Motivazioni della Decisione: Perché il Riciclaggio è Consumato
Il cuore della motivazione risiede nella valutazione concreta della condotta. I giudici di legittimità hanno stabilito che l’attività di smontaggio del veicolo e di separazione delle sue componenti aveva già prodotto l’effetto richiesto dalla norma: ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa.
Secondo la Corte, attraverso queste operazioni, l’autovettura rubata “aveva ormai perso la sua identità”. Non si trattava più di un bene unitario e riconoscibile, ma di un insieme di pezzi la cui origine era stata efficacemente occultata. L’azione posta in essere, quindi, non era un semplice tentativo, ma una condotta che aveva già raggiunto l’obiettivo di rendere difficile, se non impossibile, ricondurre i componenti al veicolo originario e, quindi, al furto.
La ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’appello è stata ritenuta corretta e non sindacabile in sede di legittimità, portando alla conclusione che la qualificazione giuridica come riciclaggio consumato fosse pienamente legittima.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza consolida un importante principio: per integrare il delitto di riciclaggio consumato non è necessario che il bene illecito sia stato reimmesso nel mercato o abbia generato un profitto. È sufficiente che la condotta posta in essere abbia concretamente e significativamente ostacolato la tracciabilità della sua origine criminale.
Questa decisione ha rilevanti implicazioni pratiche, specialmente in settori come quello dei pezzi di ricambio per veicoli. Essa chiarisce che operazioni come lo smontaggio e la “cannibalizzazione” di auto rubate non costituiscono un’attività preparatoria o un mero tentativo, ma integrano pienamente il delitto di riciclaggio. Si tratta di un monito chiaro: qualsiasi attività che incida sull’identità di un bene di provenienza illecita, rendendone ardua l’identificazione, porta direttamente alla consumazione del reato.
È configurabile il reato di tentato riciclaggio?
Sì, la Corte di Cassazione, in linea con il più recente orientamento giurisprudenziale, afferma che è configurabile il tentativo di riciclaggio, in quanto la fattispecie di reato prevista dall’art. 648-bis del codice penale non è costruita come un delitto a consumazione anticipata.
Quando si considera consumato il reato di riciclaggio su un veicolo?
Il reato di riciclaggio su un veicolo si considera consumato nel momento in cui le operazioni effettuate, come lo smontaggio e la separazione dei pezzi, hanno di fatto ostacolato l’identificazione della sua provenienza delittuosa, causando la perdita dell’identità originaria del bene.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha stabilito che la condotta di smontaggio dell’autovettura rubata aveva già integrato tutti gli elementi del reato consumato di riciclaggio, rendendo corretta la qualificazione giuridica data dai giudici di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22189 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22189 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Cerignola il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2022 della Corte d’appello di Bari
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ne delitto di riciclaggio consumato e all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, prospettando la remissione alla Sezioni Unite della questione sulla configurabilità del tentativo del reato contestato, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale, in sostanziale conformità al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità – secondo cui è configurabile il tentativo di riciclaggio, in quanto la fattispecie di reato di cui all’art. 648-bis cod. pen., ne vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata (Sez. 2, n. 6586 del 11/01/2024, Pepe. Rv. 285909-01) -, sulla base di una ricostruzione del fatto che non è rivisitabile in questa sede di legittimità, ha legittimamente qualificato la condotta contestata nella forma consumata di riciclaggio, dal momento che, per effetto dello smontaggio e della separazione dei pezzi, l’autovettura rubata aveva ormai perso la sua identità, con la conseguenza
che proprio quelle operazioni ne avevano ostacolato l’identificazione de provenienza delittuosa;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, in data 23 aprile 2024.