Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24564 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24564 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a FIAMIGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi.
E’ presente l’AVV_NOTAIO NOME del foro di TEMPIO PAUSANIA in difesa di NOME, che si riporta ai motivi di ricorso.
E’ presente l’AVV_NOTAIO COGNOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME NOME, che si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma, ha ridetermiNOME la pena nei confronti di COGNOME NOME in anni due di reclusione ed euro 5.000 di multa in relazione alla ipotesi di reato tentato in concorso di acquisto di una partita di 50-60 kg di sostanza stupefacente da un fornitore albanese, acquisto che non si perfezionava per cause indipendenti dalla volontà del correo e, nei confronti di COGNOME NOME, in un anno mesi sei di reclusione ed euro cinquemila di multa in relazione ad un tentativo di detenzione in concorso del medesimo stupefacente che lo stesso avrebbe dovuto custodire in accordo con l’acquirente all’interno di una struttura nella sua disponibilità.
2. Il giudice distrettuale ha confermato il giudizio di responsabilità degli imputati sulla base di esiti captativi dai quali emergeva la negoziazione da parte dell’COGNOME, unitamente al cugino NOME, di una rilevante partita di stupefacente del tipo marijuana, negoziazione di cui emergevano sia i profili quantitativi dello stupefacente, sia il prezzo che avrebbe dovuto essere corrisposto. La fase delle trattative risultava poi portato a compimento atteso che l’COGNOME, sempre sulla base delle interlocuzioni in atto con il COGNOME, era passato ad occuparsi degli adempimenti esecutivi mediante la predisposizione di un veicolo dalle dimensioni adeguate, in grado di contenere lo stupefacente e, nel contattare, sempre unitamente al COGNOME, due persone di fiducia, individuate nei fratelli COGNOME, che gestivano un’azienda agro alimentare che avevano fornito la loro disponibilità a custodire, all’interno di immobile nella loro disponibilità, i pacchi contenenti lo stupefacente. Sulla base delle interlocuzioni intercettate tra gli acquirenti della rilevante partita di stupefacente e i fratelli COGNOME, i giudici di merito riconoscevano la responsabilità anche di questi ultimi nel delitto tentato di detenzione dello stupefacente, ravvisando la consapevolezza di questi della natura stupefacente dei beni da custodire, in ragione della segretezza e della circospezione che accompagnava il tenore delle conversazioni e il riserbo che era richiesto ai depositari e per essere gli stessi ricorrenti indicati come persone di fiducia, le quali avrebbero dovuto rapportarsi esclusivamente con gli interlocutori. Da tali elementi il giudice distrettuale escludeva che quello richiesto al COGNOME fosse un mero servizio a titolo gratuito offerto in favore di un amico. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese di COGNOME NOME e di COGNOME NOME.
La difesa di COGNOME propone quattro motivi di ricorso.
3.1 Con il primo deduce manifesta illogicità della motivazione nella valutazione della condotta del prevenuto come idonea ad integrare un tentativo punibile nella negoziazione della sostanza stupefacente, evidenziando la illogicità del tessuto motivazionale nell’individuare la ricorrenza di un accordo nella fornitura, stante l’assoluta inconcludenza dei riferimenti operati dagli interlocutori ad un prezzo del tutto inadeguato, e comunque variabile, per una fornitura così rilevante, ad una assoluta indeterminatezza dell’accordo anche rispetto al profilo ponderale della droga, alle modalità di acquisizione e di trasporto, così da fare escludere che si fosse in presenza di una reale trattativa sfociata in una transazione, essendosi semmai in presenza di mere trattative sulla fornitura, mai realmente sfociate in una manifestazione negoziale di acquisto. Sul punto deduceva altresì un travisamento della prova indiziaria in cui sarebbero incorsi entrambi i giudici di merito, costituita dalle intercettazioni telefoniche.
3.2 Con il secondo motivo di ricorso assume la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui era stato escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dei profili di meritevolezza pure evidenziati nei motivi di appello e della assoluta inconcludenza degli elementi indiziari posti a fondamento del giudizio di responsabilità.
3.3 Con una terza articolazione denuncia analogo vizio motivazionale con riferimento alla misura della pena applicata superiore ai criteri medi edittali.
3.4 Con un’ultima articolazione si duole del mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.
la difesa di COGNOME NOME ha avanzato tre motivi di ricorso.
4.1 Con il primo assume violazione di legge, per avere il giudice distrettuale del tutto omesso di valutare la condotta del prevenuto nell’ambito della ipotesi di cui all’art.73 comma 5 dPR 309/90, nonché per avere escluso in favore del prevenuto il beneficio delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena pur in presenza di soggetto incensurato, dedito ad una stabile occupazione lavorativa e del tutto avulso da ambienti criminosi, il quale si era limitato ad aderire ad una richiesta di un conoscente al di fuori di qualsiasi dinamica delinquenziale.
4.2 Con una seconda articolazione lamenta violazione di legge in relazione alla ricorrenza di un tentativo punibile, richiamando i principi dì cui all’art.115 cod.pen. laddove, pure a volere riconoscere la disponibilità offerta dall’imputato ad assumere il deposito di un pacco sospetto all’interno di struttura nella sua disponibilità, il reato di riferimento di cui all’art.73 dPR 309/90 non si sarebbe
mai perfezioNOME in quanto il possesso dello stupefacente non era mai stato acquisito dal depositario in quanto il fornitore, a sua volta, non ne aveva ricevuto la consegna: l’assenza di disponibilità in capo a chi avrebbe dovuto consegnare la res illicita al COGNOME rendeva irrealizzabile il concorso di quest’ultimo nel reato di detenzione dello stupefacente, sia pure a livello di tentativo, trattandosi, se del caso, di mera attività preparatoria che non era mai sfociata in una ipotesi di reato, per assenza dell’oggetto.
4.3 Con una terza articolazione deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato contestato, risultando al contrario dal complessivo contenuto delle intercettazioni telefoniche che si era trattato di un mero favore richiesto a un conoscente, il quale mai aveva evidenziato consapevolezza e acquiescenza alle dinamiche che potevano muovere l’COGNOME, il quale lo aveva contattato per una pregressa conoscenza dell’azienda agricola e senza che emergesse alcuna interessenza da parte del ricorrente, ovvero l’aspettativa di un compenso o di un beneficio per il favore richiesto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono infondati e vanno rigettati.
In relazione al primo motivo di ricorso, avanzato rispettivamente dalle difese di COGNOME e di COGNOME, che attiene all’asserito mancato perfezionamento della cessione dello stupefacente, quantomeno a livello di delitto tentato, i rilievi rispettivamente formulati sono manifestamente infondati, alla stregua degli elementi obiettivi, dichiarativi e captativi posti a fondamento della decisione dei giudici territoriali.
Sotto questo profilo va preliminarmente osservato che in ossequio a principi ripetutamente affermati da questa Corte, che, in punto di vizio motivazionale, compito del giudice di legittimità, allo stato della normativa vigente, è quello di accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti. Neppure il giudice di legittimità è tenuto a condividerne la giustificazione, dovendo invece egli limitarsi a verificare se questa sia coerente con una valutazione di logicità giuridica della fattispecie nell’ambito di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, essendo estraneo al giudizio di
legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez.4, n.4842 del 2/12/2013, Elia, Rv.229369; sez.1, 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv.285504); pertanto non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. È stato affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censurabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argonnentativo sui vari punti della decisione impugnata.
Deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi dedotti dai ricorrenti, atteso che l’articolata valutazione, da parte dei giudici di merito, degli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto gli stessi giudici a ritenere la responsabilità dei ricorrenti COGNOME e COGNOME per i fatti ad essi contestati in concorso al capo 2) di imputazione, mentre le censure avanzate risultano sostanzialmente rivolte a riproporre argomenti già esposti in sede di appello, che tuttavia risultano ampiamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, fondata su una valutazione alternativa delle fonti di prova pure a fronte della linearità e della adeguatezza della struttura motivazionale della sentenza impugnata.
2.1 Invero sul ruolo svolto dall’COGNOME, unitamente al COGNOME, nella trattativa con il fornitore dello stupefacente (COGNOME), sul contenuto degli accordi sulla quantità (50 kg), natura (marijuana) e corrispettivo (euro 650), nonché alle modalità esecutive della ricezione e del trasporto dello stupefacente (predisposizione di un veicolo idoneo per procedere al trasporto), i giudici di merito hanno adeguatamente valorizzato il contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali che hanno fornito una plastica rappresentazione della ricorrenza di un accordo che aveva lambito la “traditio” dello stupefacente, non intervenuta per cause indipendenti dalla volontà dell’accipiens.
2.2 A tale proposito vale il principio, ripetutamente affermato dal S.C. con riferimento alla interpretazione del materiale captativo, cui il giudice di appello si è del tutto conformato, che riconosce agli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche … fonte diretta di prova della colpevolezza dell’imputato che non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano; a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c)
concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (sez.6, n.3882 del 4/11/2011, COGNOME, Rv.251527; sez.5, n.48286 del 12/07/2016, COGNOME, Rv.268414; sez.1, n.37588 del 18.6.2014). In merito al significato attribuito alle intercettazioni il giudice di legittimità h poi affermato che l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n.22471 del 26.2.2015, Sebbar, Rv. 263715) se non per ragioni di manifesta irragionevolezza ed illogicità (Sez.2, n.50701 del 4/10/2016, COGNOME e altri, Rv 268389; Sez.3, n.44938 del 5/10/2021, COGNOME, Rv.282337), anche in ragione del valore indiziante delle intercettazioni telefoniche, in presenza di sistematiche e continuative attività di cessione di sostanze stupefacenti monitorate tramite lo strumento captativo (Sez.5, n.14853 del 21/12/2022, Bruni, Rv.281138). Il giudice distrettuale non è incorso in tale vizio e comunque i motivi di ricorso omettono di evidenziare profili di illogicità, se non la irragionevolezza del prezzo pattuito il quale peraltro (euro 650) ben poteva riferirsi alla unità di misura (chilogrammo). A tale proposito il giudice territoriale ha tratto dal contenuto delle intercettazioni un significato del tutto ragionevole, motivando altresì in ordine ai riferimenti allo stupefacente contenuti nelle intercettazioni indizianti, con particolare riferimento alle prolungate trattative sul prezzo e alla preparazione del mezzo per poterlo trasportare.
2.3 Anche la fase della ricerca della base logistica per lo stoccaggio dell’ingente e ingombrante fornitura di marijuana risulta essere stata esplorata dal giudice distrettuale con congrua motivazione, priva delle illogicità e delle contraddizioni evidenziate nel ricorso del COGNOME, il quale deduce altresì un vizio di violazione di legge per essere stato dato rilievo giuridico, quantomeno a livello di delitto tentato, ad un accordo che aveva per oggetto un quantitativo di stupefacente che non era ancora entrato nella disponibilità del cedente. A fronte di siffatta censura del tutto corretti risultano gli argomenti sviluppati dal giudice distrettuale il quale, nell’evidenziare la univocità e la concludenza delle trattative intervenute tra il COGNOME e i COGNOME, e nel valorizzare la disponibilità da questi offerta a rendersi affidatari e custodi dello stupefacente, ha motivatamente evidenziato che si era ben oltre il limite degli atti preparatori alla realizzazione della condotta delittuosa bensì, al contrario, nel pieno di una attività esecutiva volta a rinvenire un nascondiglio per l’ingente carico di stupefacente acquistato, nella consapevolezza, comune ad entrambe le parti, che l’accordo per l’acquisizione dello stupefacente si era
perfezioNOME (sulla differenze tra atti preparatori e atti esecutivi al fine di riconoscere la ipotesi di delitto tentato vedi sez.2, n.24302 del 4/05/2017, PM in proc.Gentile, Rv.269963) pure in presenza di atti che, pur classificabili come preparatori, facevano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, avesse iniziato ad attuarlo, che l’azione avesse la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarebbe stato commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (sez.1, n.37091 del 19/07/2023, Canniniti, Rv.285282).
2.4 Infondato è poi il secondo motivo del ricorso di COGNOME NOME con il quale si assume vizio motivazionale per assenza dell’elemento soggettivo, che ha come presupposto l’ignoranza del prevenuto sull’oggetto del pacco da custodire, avendo i giudici di merito, attraverso il richiamo ad alcuni passaggi delle interlocuzioni registrate, fornito adeguato conto della consapevolezza da parte dell’imputato di prendere in carico un bene che avrebbe comportato impegno nella custodia e segretezza nella gestione, tanto da offrirsi di allontanare dal locale adibito a deposito dello stupefacente la persona che vi era solita accedere.
I motivi proposti dall’AVDULA3 concernenti il trattamento sanzioNOMErio sono infondati e vanno disattesi. Quanto alla prima articolazione, in cui si assume una omessa considerazione degli argomenti difensivi proposti nell’atto di appello in ordine alla quantificazione del trattamento sanzioNOMErio, deve riconoscersi che i giudici distrettuali, con argomenti privi di illogicità evidenti, hanno proceduto ad una rimodulazione della pena anche sulla base dei rilievi della parte ricorrente, la quale aveva avuto modo di censurare in appello la misura del trattamento sanzioNOMErio complessivamente considerato e sono pervenuti ad un riadeguamento della pena al fatto e alla personalità dell’imputato.
3.1 In termini più generali poi va riaffermato il principio, ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che nel caso in cui la pena venga fissata in termini più prossimi al minimo edittale (nella specie anni tre mesi sei di reclusione a fronte di forchetta edittale compresa tra due e sei anni di reclusione), piuttosto che a valori medi, il mero richiamo a criteri di “adeguatezza” o di “congruità” , ovvero il riferimento ai “criteri di cui all’art.133 cod.pen.” deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare la adeguatezza della pena all’entità del fatto; invero l’obbligo della motivazione in ordine alla congruità della pena inflitta tanto più si attenua quanto maggiormente la pena in concreto irrogata si avvicina al minimo edittale (così sez. 4, n. 21294 del
20/03/2013, COGNOME, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell’8/5/2013, COGNOME e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288).
3.2 Parimenti infondato è il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la cui esclusione è stata adeguatamente fondata, in ossequio all’insegnamento del S.C. sul punto, sulla capacità criminale del prevenuto e sull’assenza di profili di meritevolezza. Va rilevato in proposito che ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale), laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell’art.62 bis cod.pen., non costituisce più una sorta di automatico riconoscimento all’imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (Sez.1, n.46568 del 18/05/2017, Lamina, Rv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del beneficio. L’onere motivazionale è stato assolto dal giudice distrettuale con motivazione congrua che non si presta ad essere ulteriormente sindacata dinanzi al giudice di legittimità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.3 Parimenti infondata è la censura concernente il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, che il giudice distrettuale ha escluso, con motivazione logica e lineare che sfugge al potere di sindacato del giudice di legittimità, in ragione della caratura criminale del prevenuto, desunta da elementi oggettivi della condotta criminosa esaminata e della impossibilità di procedere ad una prognosi favorevole sull’astensione del ricorrente da ulteriori azioni delittuose nel settore degli stupefacenti in ragione dei quantitativi di droga trattati e dello spessore criminale dei canali di rifornimento da cui era solito rivolgersi l’AVV_NOTAIO.
4.. In conclusione, vanno rigettati entrambi i ricorsi e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 marzo 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente