Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44809 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44809 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME nato a Roma il 2/3/1972
NOME nato ad Ariccia il 27/2/1968
avverso la sentenza resa il 11 gennaio 2024 dalla Corte di appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
sentite le conclusioni degli avv. NOME COGNOME e dell’avv. NOME COGNOME che hanno insistito nei motivi di ricorso, censurando le considerazioni della pubblica accusa.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa il 2 dicembre 2022 dal GUP del Tribunale di Velletri che, all’esito di giudizio abbreviato, per qu che qui rileva, ha affermato la responsabilità di NOME COGNOME per i reati di tentata ra aggravata, ricettazione e cessione di sostanze stupefacenti di cui all’art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, a lui contestati ai capi 1, 2 e 5 della rubrica, e la responsabilità di NOME COGNOME in
al reato di cessione di sostanza stupefacente di cui all’art. 73, comma 4, D.P.R. 309/90 contestato al capo 6 della rubrica.
Si addebita all’imputato COGNOME di avere partecipato alla programmazione ed agli atti esecutiv di una rapina che non veniva consumata in quanto i correi venivano fermati mentre, muniti di un’arma e di materiale atto allo scasso, nonché di fascette per immobilizzare le vittime, eran in procinto di dirigersi verso l’abitazione della persona offesa, dopo avere predisposto un veico di provenienza furtiva per garantirsi la fuga.
Si addebita al COGNOME di avere, in concorso con il figlio, ceduto al Fortugno un quantitativ hashish.
2.NOME COGNOME con il ricorso deduce tre motivi.
2.1 Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità il reato di tentata rapina aggravata contestata al capo 1, in quanto la Corte territoria sarebbe limitata a richiamare le considerazioni del primo giudice, così fornendo un impianto motivazionale scarno e carente, che non assolve all’obbligo del giudice dell’impugnazione.
2.2 Violazione degli artt. 56, 628 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine al rigetto dell’ist di riqualificazione giuridica della condotta ascritta al Fortugno ai sensi degli artt. 56,6 cod. pen..
Il ricorrente osserva che le condotte poste in essere dal COGNOME non rientrano nell’ambito de tentativo punibile, ma solo nella fase preparatoria, e pertanto non assumono rilevanza penale: ed infatti dalle intercettazioni risulta che il 3 maggio 2021 COGNOME confidava di avere ricev informazioni inerenti ad un colpo da mettere a segno nel breve termine in località Lanuvio presso la dimora di un direttore di banca. COGNOME si accordava con i suoi complici pe effettuare un sopralluogo della villa e in quella occasione, unitamente a loro, veniva tratto arresto.
L’attenta disamina del materiale rinvenuto in possesso del ricorrente al momento del suo arresto, del contenuto delle conversazioni intercettate e del luogo di rinvenimento de ciclomotore oggetto della contestazione di ricettazione avrebbe consentito di escludere l’ipotes di una tentata rapina in corso di esecuzione, in assenza degli elementi di idoneità e univoci degli atti che – ricorda il ricorrente – devono essere valutati ponendosi in una prospettiva ex ante.
2.3 Violazione degli artt. 81 e 99 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine all’aumen . f …”sanzionatorio ex art. 99 cod.pen., applicato in modo quasi automatico per la presenza di precedenti penali, senza verificare se gli stessi abbiano determinato una maggiore pericolosità dell’imputato e se tra le condotte illecite pregresse e quella per cui è giudizio vi sia un le tale da giustificare una sanzione più grave; nonché in ordine alla determinazione degli aumenti per i reati avvinti dalla continuazione.
COGNOME NOMECOGNOME condannato per il delitto di cessione di 80 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, ha proposto ricorso, deducendo:
3.1 violazione dell’art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90 in quanto l’imputato risponde di un’unica cessione a cui non ha materialmente partecipato, essendosi limitato a ricevere una busta contenente il corrispettivo della vendita di sostanza stupefacente effettuata dal figlio Sim in favore del Fortugno; busta di cui non conosceva il contenuto e che aveva consegnato al figlio, assolto con sentenza del Tribunale di Velletri resa all’esito di giudizio ordin 18/3/2024, sicchè il ricorrente risponde di concorso in un reato per il quale l’unico responsabi che lo aveva sin dall’inizio scagionato, è stato assolto.
3.2 Violazione di legge e vizio di motivazione per non avere inquadrato la condotta ascritt nell’ambito del quinto comma dell’art. 73 D.P.R. 309/90, in ragione del dato ponderale, e del numero di dosi realizzabili, nonché della marginalità del contributo offerto dal ricorrente e d dichiarazioni rese dal figlio NOME che lo scagionano.
3.3 Nelle more, la difesa ha fatto pervenire memoria con cui ribadisce le argomentazioni già formulate in ordine alla pronunzia di assoluzione in favore di NOME COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono entrambi inammissibili.
Il ricorso del COGNOME, pur deducendo formalmente violazioni di legge e vizi della motivazion peraltro in modo promiscuo, nella sostanza reitera le censure già formulate con il gravame e invoca una ricostruzione alternativa del compendio probatorio che è stata oggetto da parte dei giudici di merito di una valutazione approfondita e scrupolosa, in forza di argomentazioni n manifestamente illogiche o contraddittorie.
2.1 Il primo motivo di ricorso è generico poiché il ricorrente omette di indicare i punti sentenza impugnati, sui quali il giudice d’appello avrebbe dovuto motivare autonomamente, anzichè richiamarsi alla sentenza di primo grado, con ciò rendendo il motivo inammissibile.
Come correttamente osservato dal Procuratore generale, è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l’illegittimità della sentenza d’appello solo perché motivata “per relationem” alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell’atto di appello non valu dalla decisione impugnata. (Sez. 3 n. 37352 del 12/03/2019).
Va comunque rilevato che la Corte di merito non si è sottratta all’onere di rivalutare il compen probatorio, alla luce delle considerazioni formulate dalla difesa con l’atto di appello, e no limitata a richiamare la sentenza di primo grado, secondo la tecnica della motivazione per relationem, consentita in ipotesi di “doppia conforme”, ma con argomentazioni congrue, non manifestamente illogiche o contradditorie, ha affrontato e superato tutte le questioni dedot dalla difesa e reiterate con i motivi di ricorso, che anche sotto questo profilo non superan vaglio di ammissibilità; in particolare ha evidenziato che gli imputati sono stati fermati m erano in procinto di dare esecuzione all’azione criminosa concordata e preventivamente organizzata, come si desume dal contenuto delle conversazioni intercettate e dal materiale rinvenuto in loro possesso.
2.2 n secondo motivo di ricorso è in parte generico, poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte, e in parte non consentito, poiché invoca una diversa valutazione del compendio probatorio che i giudici di merito, adottando pronunzie che si integrano reciprocamente, hanno verificato secondo criteri corretti e logicamente coerenti, concludendo per una ricostruzione punto di fatto immune dai vizi dedotti.
E’ noto che in tema di delitto tentato, anche gli atti preparatori possono integrare gli estrem tentativo punibile, purché idonei ed univoci, ossia rivelatori, per il contesto nel q inseriscono e per la loro natura ed essenza, secondo le norme di esperienza e dell’id quod plerumque accidit, del fine perseguito dall’agente” (Cass., Sez. 6, Sentenza n. 46796 del 18/10/2023).
La qualificazione del fatto come rapina tentata, con esclusione delle ipotesi difensive dei m atti preparatori o del semplice furto tentato, risulta correttamente argomentata dai giudici merito, che hanno valorizzato gli atti preparatori idonei ed univoci, descritti e valutati a della sentenza impugnata.
In particolare la Corte ha valorizzato il fatto che l’imputato e i complici fossero in pos oltre che di indumenti di colore scuro, di un’arma da fuoco e di fascette da elettrici all’evidenza destinate ad essere utilizzate per immobilizzare le persone offese, desumendone che essi si accingevano ad eseguire il delitto quella stessa sera a tarda ora, e quindi presenza degli abitanti la villa; detti elementi concorrono a palesare l’intenzione dell’impu e dei suoi correi non di eseguire un mero sopralluogo, ma di intraprendere l’azione criminosa e di agire con violenza o minaccia nei confronti delle persone offese.
2.3 La terza censura è manifestamente infondata poiché la motivazione della Corte, saldandosi con quella del GUP, risulta conforme ai principi sviluppati in tema di recidiva da giurisprudenza. Ed infatti è stata valorizzata la presenza dei precedenti penali quali sintom della spiccata pericolosità dell’imputato, che si manifesta nella vicenda per cui è processo giustifica l’aumento sanzionatorio.
La doglianza in ordine all’entità degli aumenti applicati ex art. 81 cod.pen. per i reati satellite è del tutto aspecifica, poiché il ricorso si limita ad enunciarla nel titolo del paragrafo e non le ragioni poste a suo sostegno.
3.Ricorso COGNOME
3.1 n primo motivo di ricorso si fonda su considerazioni perlopiù inconducenti, poichè i compendio probatorio, acquisito all’esito di giudizio abbreviato, ha dimostrato, oltre o ragionevole dubbio, la responsabilità dell’imputato, il quale rendendosi disponibile a ricevere compenso per la cessione di sostanza stupefacente effettuata dal congiunto, ha fornito un indubbio contributo agevolativo di tale condotta illecita.
La Corte di merito ha, peraltro, rilevato che dalle intercettazioni telefoniche emerge il rapp di costante collaborazione tra i due COGNOME, padre e figlio, che si coordinano e si aiut
nell’esecuzione dell’attività illecita, sicchè non può dubitarsi della consapevolezza da parte d ricorrente in ordine alle ragioni per cui aveva ricevuto il denaro destinato al figlio.
La circostanza che all’esito di giudizio ordinario, NOME COGNOME sia stato assolto non può infici il giudizio di colpevolezza nei confronti dell’imputato, tenuto anche conto dell’adozione di processuali diversi, che comportano l’acquisizione di diverse piattaforme probatorie, non necessariamente coincidenti.
3.2 II secondo motivo è generico poiché la sentenza valorizza, oltre al dato ponderale, anche il fatto che la cessione era stata effettuata in favore di Fortugno, un soggetto che era dedito al spaccio. Tale circostanza palesa la maggiore pericolosità della condotta del COGNOME, realizzat non per consentire il consumo personale dell’acquirente, ma nell’ambito di un più ampia attività svolta in maniera sistematica anche dal destinatario della cessione.
Il ricorrente nulla osserva al riguardo, valorizzando altri elementi di fatto che la Cor ritenuto recessivi rispetto a quello esplicitato e, così facendo, incorre nel vizio di generici
In conclusione, la sentenza impugnata risulta immune dalle censure dedotte che si palesano in parte reiterative delle doglianze formulate con l’appello e in parte non consentite perc dirette ad ottenere una ricostruzione alternativa del compendio probatorio, non legittimata i concreto da alcunchè ed estranea al giudizio di legittimità.
3.3 La memoria difensiva non può essere presa in considerazione perché depositata in data 3/10/2024, ovvero in violazione del prescritto termine di cinque giorni liberi prima dell’udien 4.Per tutte queste ragioni si impone la dichiarazione di inammissibilità di tutti i ricors conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di un’ammenda che si ritiene equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma 8 ottobre 2024
COGNOME