Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 284 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 284 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
NACIR NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137/20 successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
NOME e NOME, a mezzo del comune difensore AVV_NOTAIO, hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione, in gran parte sovrapponibili tra lo la sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE che ha confermato il giudizio di penale respo espresso nei loro confronti dal Tribunale cittadino in relazione ad un tentativo perpetrato in concorso con altri tre coimputati, ai danni di un giovane minacciato anche tronchesina di acciaio appuntita, al fine di sottrargli il borsello che portava a tracol il NOME ed un complice accerchiando la vittima, al fine di non farla scappare.
A sostegno dei ricorsi, entrambi i ricorrenti hanno dedotto:
1.1. Violazione di legge in relazione all’articolo 110 codice penale e all’elemento s del dolo di partecipazione, per essersi riconosciuta la penale responsabilità dei rico base della sola fuga degli stessi al sopraggiungere di una volante della polizia, coimputati, non conosciuti dai ricorrenti.
1.2. violazione di legge in ordine alla circostanza aggravante dell’uso dell’arm dell’articolo 628, comma 3 numero 1 codice penale.
1.3. violazione di legge in ordine al diniego dell’attenuante della speciale tenuità articolo 62, numero 4 codice penale.
1.4. mancanza o manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in o mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. A tal proposito il ri COGNOME, in particolare, lamenta anche l’asserita irragionevolezza della mancata concessi invocate attenuanti nonostante il versamento di una somma a titolo riparatorio, sebbe coimputato, in primo grado, fosse stato ritenuto meritevole del beneficio proprio in ragione dell’effettuazione di identico versamento
1.5. mancanza o manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in o trattamento sanzioNOMErio per mancata riduzione della pena, con pretermissione di qu motivazione in ordine alla riduzione della pena base solo di un terzo inconsideraz tentativo.
1.6. Con il sesto motivo, infine, entrambi i ricorrenti hanno chiesto l’annullame sentenza impugnata ai fini del riconoscimento dell’attenuante della lieve entità come da n. 86 del 2024 della corte costituzionale.
Con memoria scritta il AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha chiesto il rigetto dei ricorsi
I
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso proposti nell’interesse del NOME in ordine al t sanzioNOMErio è fondato. Sono, invece, infondati, anche quando non attengono esclusiva al merito della decisione impugnata, gli altri motivi presentati nell’interesse del p come i motivi posti a fondamento del ricorso del NOME. n ,/
Il motivo di ricorso con il quale entrambi i ricorrenti censurano il riconoscimento consapevole partecipazione all’azione criminosa mira a prospettare una diversa lett elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di meri 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 2079441) che, nel caso di specie, con giudizio illogicità alcuna, ha evidenziato l’apprezzabile contributo di entrambi ii ricorrenti di rapina di cui si tratta, essendo stati sorpresi dalla polizia giudiziaria mentre part accerchiamento della persona offesa al fine di evitarne la fuga, mentre altri coi strattonavano cercando di sottrargli il borsello che portava a tracolla e, tr coimputato NOME COGNOME impugnava una tronchesina di acciaio appuntita e minacci la persona offesa di colpirla con un pugno. Senza incorrere in alcuna illogicità l impugnata ha evidenziato come la condotta contestata ai ricorrenti fosse palesement ad agevolare quella degli altri coimputati, rafforzandone il proposito, così aume possibilità di consumazione del reato, poi non portato a termine solo per l’intervento
Anche la circostanza aggravante dell’uso dell’arma ai sensi dell’articolo 628, numero 1 codice penale è stata riconosciuta dalla Corte territoriale ai ricorrenti con qualificazione della stessa come circostanza oggettiva del reato, ai sensi dell’art. 70 1 cod. pen., trattandosi di circostanza concernente le modalità ed i mezzi dell’azione e come tale funzionale all’azione criminosa che, pertanto, si comunica anche ai concorre venendo in rilievo le circostanze soggettive indicate nell’art. 118 cod. pen. (Sez. 5, 13/09/2019, Rv. 278047).
Infondate sono anche le censure dei ricorrenti in ordine al diniego dell’attenua speciale tenuità del fatto ai sensi dell’art. 62, numero 4 codice penale, fondato territoriale su un percorso argomentativo aderente al dato normativo ed alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui la configurabilità di tale in relazione al delitto di rapina non postula il solo modestissimo valore del bene mobil essendo necessario valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della pers cui la violenza o la minaccia sono state esercitate, attesa la natura plurioffensiva lesivo non solo del patrimonio, ma anche della libertà e dell’integrità fisica e morale de aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione co del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’atte base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in legittimità, se immune da vizi logico-giuridici. (Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Rv. Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015). Peraltro, la Corte territoriale ha anche valorizzato la circostanza che il borsello che alla cui sottrazione era rivolta l’azione criminosa conteneva portafogli, carte di credito e bancomat e contanti, sicché anche il solo danno str patrimoniale che si sarebbe realizzato qualora l’azione criminosa non fosse stata inter P.G. non sarebbe stato di lieve entità.
Anche la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ad entra ricorrenti è stata fondata dalla Corte di appello su un giudizio individualizzato c meritevolezza sia da parte del NOME, per il maggior disvalore del fatto derivante questo commesso il reato in costanza di sottoposizione a misura cautelare, sia da NOMENOME ritenendo la Corte che il versamento, da parte di questo, della somma di 300 favore del RAGIONE_SOCIALE non fosse in alcun sintomatico di ravvedimento ma “funzionale solo al versante clemenziale”, nel difetto di forma di assunzione di responsabilità o di revisione critica del proprio operato d ricorrente.
5. Il sesto motivo di entrambi i ricorsi è da ritenersi pregiudiziale rispett concernenti la quantificazione delle pene, in quanto volto all’annullamento della impugnata ai fini del riconoscimento dell’attenuante della lieve entità come da sente Corte Costituzionale n. 86 del 2024 che, come è noto ha dichiarato l’illegittimità cos dell’art. 628 secondo comma del codice penale “…nella parte in cui non prevede che l esso comminata è diminuita in misura eccedente un terzo quando per la natura, la s mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del pericolo, il fatto risulti di lieve entità”.
Si tratta, in primo luogo, di censura ammissibile benché non formulata con gli atti d in quanto le impugnazioni di merito erano state redatte ed inoltrate nel 2023 per il secondo grado conclusosi con sentenza del 4/3/2024, mentre la sentenza della Costituzionale è intervenuta il giorno 13/5/2024, con pubblicazione sulla G.U. del 15/5 pertanto evidente che la difesa non poteva sollevare la questione prima della formulaz motivi di ricorso per cassazione, che ha rappresentato la prima occasione utile per pro
Il motivo è, però, infondato, in quanto emerge dal corpo della motivazione della s impugnata che questa ha già escluso, implicitamente, l’ipotesi della lieve entità del rapina, laddove ha denegato il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. invocata da entrambi i ricorrenti, affermando la non tenuità del danno, ha den circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi valutabili favorevolmente in f ricorrenti ed ha riconosciuto la sussistenza delle contestate aggravanti: si tratta d che nel loro complesso esprimono una inequivocabile valutazione dì gravità delle con incompatibile con la contrapposta ipotesi della lieve entità di queste.
6.1. Il maggior disvalore della condotta del NOME derivante dall’avere questo comm reato in costanza di sottoposizione a misura cautelare è stato addotto dalla Corte t anche a fondamento del diniego di una riduzione della pena invocata dalla difesa del p si tratta di una valutazione non censurabile in questa sede in quanto la determinazi pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e nel caso di specie non risul sulla base di un mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/ 259142).
6.2. Con un articolato motivo di appello anche la difesa del NOME aveva invo trattamento sanzioNOMErio più mite, dolendosi che il giudice di primo grado non aveva da dei criteri utilizzati nella determinazione della pena, ben superiore ai minimi considerazione della riduzione solo di un terzo della pena per il tentativo, pur essen arrestato in una fase embrionale, che non aveva consentito una sottrazione ne temporanea del bene, e pur avendo i giudici di merito ritenuto di valorizzare il criterio di cui all’art. 63 comma 4 cod. pen., non aumentando la pena per la recidiva.
La sentenza impugnata, limitatasi a giustificare il diniego delle circostanze generiche con l’assenza di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del benefi è in alcun modo confrontato con tali argomentazioni concernenti la quantificazione dell senza offrire alcuna spiegazione delle ragioni che portavano a disattendere le argome difensive.
In considerazione di tale motivo di ricorso, la sentenza va, pertanto, annullata nei del NOME limitatamente al trattamento sanzioNOMErìo, con rinvio per nuovo giudizio su ad altra sezione della Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, ferma restando l’irrevocabilità dell’af della penale responsabilità del predetto imputato.
Al rigetto integrale del ricorso del COGNOME consegue, per il disposto dell’art. 61 pen., la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME fa limitatamente al trattamento sanzioNOMErio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di A RAGIONE_SOCIALE.
Rigetta il ricorso nel resto e dichiara irrevocabile l’affermazione della penale res dell’imputato.
Rigetta il ricorso di NOME che condanna al pagamento delle spese process
Il Preiidente
NOME ni