Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5882 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5882 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME NOME NOME Ravenna il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a Modena il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa il 28 Aprile no 2023 dalla CORTE di APPELLO di Bologna
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi e l’AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO che ha insistito nei motivi di ricorso per NOME
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza resa il 20 ottobre 2020 dal Tribunale di Modena che aveva dichiarato la responsabilità degli imputati in ordine al reato di tentata rapina aggravata.
Avverso la detta sentenza propongono ricorso i due imputati.
2.NOME COGNOME con atto sottoscritto dal difensore di fiducia deduce:
2.1violazione degli articoli 56 e 628 cod.pen. poiché il Tribunale aveva affermato la responsabilità dell’imputato per il reato contestato, ritenendo che il pugno al volto della persona offesa fosse finalizzato a guadagnarsi la fuga dal tentato furto poco prima perpetrato. Con l’atto di appello si era evidenziato che il pugno era stato sferrato dopo il tentativo di furto, ma vi era stata una cesura spazio temporale tra le due condotte.
La Corte respingeva detta doglianza richiamando giurisprudenza di legittimità secondo cui è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti diretti alla sottrazione della cosa, usi violenza per assicurarsi l’impunità.
Questa affermazione non si attaglia al caso in esame in cui non ricorre il tentativo di rapina poiché non soltanto non si è realizzato l’impossessamento, ma non è intervenuta neppure la sottrazione, e la violenza è intervenuta in un momento successivo e diverso rispetto alla tentata sottrazione. Nel caso in esame infatti lo zaino è stato lasciato all’interno della cabina di guida del veicolo da parte dell’imputato, sicché la violenza non è stata perpetrata per tentare di assicurarsi il possesso della refurtiva, ma solo per guadagnare la fuga dopo avere abbandoNOME lo zaino sul camion.
2.2 Violazione di legge e in particolare dell’art. 99 cod.pen. poiché il Tribunale ha ritenuto sussistente la contestata recidiva nei confronti di NOME COGNOME e la Corte ha respinto il relativo motivo di appello / affermando che il reato è espressione di una maggiore pericolosità del prevenuto. Tuttavia entrambi i giudici di merito non hanno spiegato per quale ragione hanno ritenuto sussistente la contestata recidiva, nonostante lo iato temporale esistente tra l’ultima condanna e la vicenda oggetto del presente giudizio. Manca, inoltre, una puntuale motivazione in ordine alla sussistenza di una relazione qualificata tra i precedenti e il nuovo reato che va esclusa proprio in ragione del considerevole lasso temporale intercorso tra i diversi reati.
3.NOME COGNOME deduce
3.1vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del fatto in tentato furto poiché l’atto violento è stato posto in essere in un momento successivo al tentativo di sottrazione, non andato a buon fine. A dispetto di quanto ritenuto dalla Corte nel caso in esame emerge dalla ricostruzione dei fatti che la violenza attribuita al NOME non fosse funzionale a conseguire l’impossessamento della cosa, né ad assicurarsi l’impunità ma era esclusivamente diretta a difendersi dall’azione aggressiva della persona offesa. 3.2 Vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della diminuente dell’art. 116 cod.pen. poiché la prevedibilità della violenza ritenuta dalla Corte può al più integrare il coefficiente colposo richiesto per la sussistenza del concorso anomalo in quanto la condotta violenta del NOME maturava solo a seguito della colluttazione instaurata con la persona offesa e la frase proferita da COGNOME era diretta a far cessare lo scontro fisico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono inammissibili sia perchè generici, in quanto costituiscono pedissequa reiterazione delle questioni già sollevate con l’atto di appello e non si confrontano con le motivazioni rese al riguardo dal collegio di secondo grado, sia perché le censure tendono a contestare elementi di fatto e ad invocare una diversa valutazione del
compendio probatorio, che è stato correttamente considerato dalla corte di merito , nel rispetto dei criteri di logica e delle norme di legge.
Deve essere ricordato che non è ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugNOME, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria. La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell’esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugNOME e, tanto meno, se contenute in un atto di parte.
2.11 primo motivo comune a entrambi i ricorsi, con cui si invoca la riqualificazione del reato da tentata rapina impropria a furto, valorizzando un preteso iato temporale tra il tentativo di sottrazione e la violenza esercitata per guadagnarsi la fuga, è manifestamente infondato e generico poiché la Corte ha fornito sul punto adeguata e congrua motivazione facendo corretta applicazione dei principi da sempre ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità. (Sez. 2 – , Sentenza n. 35134 del 25/03/2022 Ud. (dep. 21/09/2022 ) Rv. 283847 – 01
Nel caso di specie risulta evidente ,e non viene di fatto contestato neppure dal ricorrente, che la violenza è intervenuta nel medesimo contesto spazio temporale del tentativo di sottrazione, al fine di sfuggire all’intervento della persona offesa teso a bloccare l’autore del tentativo di furto. La circostanza che nel caso in esame non si fosse ancora verificata la sottrazione non rileva ai fini della qualificazione giuridica della condotta ascritta all’imputato come tentata rapina.
Abbastanza risalente , nel panorama della giurisprudenza , si presenta la diversa tesi secondo la quale, invece, si ritiene che la configurabilità della rapina impropria, alla stregua del testuale tenore della norma incriminatrice (art. 628 c.p., comma 2) presupponga inderogabilmente l’avvenuta sottrazione della cosa. Mancando, quindi, tale presupposto – come si verifica nel caso in cui l’agente, sorpreso prima di aver effettuato la sottrazione, usi violenza o minaccia al solo fine di fuggire o di procurarsi altrimenti l’impunità – il fatto, si afferma, non può essere qualificato come tentativo di rapina impropria, dandosi luogo, invece, alla configurabilità, del tentato furto ed inoltre dell’ulteriore autonomo reato avente come elemento costitutivo la violenza o la minaccia (Cass. Sez. 5^, 12.7/3.11.1999 n. 379; Sez. 5, Sentenza n. 32551 del 13/04/2007 Ud. (dep. 09/08/2007 ) Rv. 236969 – 01 ;Sez. 6, Sentenza n. 10984 del 27/11/2008 Cc. (dep. 12/03/2009) Rv. 243683 -01). A quest’ultima impostazione aderisce quasi tutta la dottrina che si è espressa sull’argomento ma sul punto sono intervenute le Sezioni unite
di questa Corte le quali hanno ribadito che è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità. (Sez. U, Sentenza n. 34952 del 19/04/2012 Cc. (dep. 12/09/2012 ) Rv. 253153 – 01).
3.11 motivo relativo alla sussistenza della recidiva formulato dal NOME è generico e reiterativo della censura formulata con l’appello, che la Corte ha respinto con corretta motivazione evidenziando che la biografia penale di NOME induce a ritenere la non occasionalità della ricaduta nell’illecito e la sua maggiore pericolosità soggettiva.
Il motivo con cui COGNOME censura il diniego dell’attenuante dell’articolo 116 cod.pen. è manifestamente infondato.
In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe in relazione al reato diverso va affermata nel caso in cui, pur non avendo previsto la commissione del diverso reato da parte dei concorrenti, avrebbe potuto rappresentarsene l’eventualità facendo uso della dovuta diligenza, e resta esclusa soltanto se il reato diverso consiste in un evento atipico, con conseguente eccezionalità ed imprevedibilità delle circostanze che lo hanno cagioNOME. (Sez. 2, Sentenza n. 40156 del 10/11/2006 Ud. (dep. 05/12/2006 ) Rv. 235449 – 01)
La Corte ha reso al riguardo adeguata motivazione evidenziando che l’uso della forza contro la parte lesa è un fatto ampiamente prevedibile nel caso di azione furtiva e che le specifiche modalità della condotta furtiva, posta in essere dal NOME in pieno giorno e approfittando del temporaneo allontanamento della persona offesa durante una sosta in una stazione di servizio, rendevano prevedibile la progressione criminosa.
L’inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo determinare in euro 3000 ciascuno in favore della cassa delle ammende, in ragione del grado di colpa nella proposizione della impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Roma 10 gennaio 2024
Il consigliere estensore
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NOME COGNOME
Il Presidente