Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31213 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31213 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato in Romania il 23/12/1983 NOME nato in Romania il 24/01/1991
avverso la sentenza del 15/04/2024 della Corte d’appello di Bari dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME con due distinti atti;
considerato che l’unico motivo, identico per entrambi i ricorsi, oltre a essere non consentito poiché reiterativo di doglianze già proposte in appello e disattese dal giudice di merito, appare anche manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo avere compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità (Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153);
che, inoltre, è configurabile il tentativo e non la desistenza volontaria nel caso in cui la condotta delittuosa si sia arrestata prima del verificarsi dell’evento e non per volontaria iniziativa dell’agente bensì a causa di fattori esterni che impediscano comunque la prosecuzione dell’azione o la rendano vana (così Sez. 2, n. 51514
del 05/12/2013, COGNOME, Rv. 258076), sicché la scelta di non proseguire nell’azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore (si veda Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, COGNOME, Rv. 272535);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025.