Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1581 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1581 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME COGNOME nato a PIRAINO il 17/07/1966
avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna resa dal Tribunale di Patti nei confronti di NOME COGNOME NOME COGNOME, alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di tentativ di incendio così come riqualificata, dal primo giudice, la condotta ascritta all’imputato (art. 423 , comma secondo , cod. pen.).
Considerato che i motivi dedotti (vizio di motivazione e inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 192, comma 1, 530, comma 2, cod. proc. pen., quanto alla esistenza del pericolo e circa l’operata riqualificazione come tentativo – primo motivo; mancata acquisizione di prova decisiva e difetto di motivazione – secondo motivo) non sono consentiti in sede di legittimità perché ripropongono le medesime censure svolte con l’appello, già valutate dalla Corte territoriale e da questa disattese con ragionamento corretto in punto di diritto, nonché con argomenti non raggiunti da specifica critica rispetto al contenuto della motivazione offerta dal giudice del gravame (cfr. p. 3 e 4).
Reputato, invero, che si impugna la decisione della Corte di appello di non disporre la richiesta rinnovazione istruttoria, assistita da ineccepibile motivazione (cfr. p. 3) e dovendosi rimarcare che, nel giudizio di appello, la rinnovazione istruttoria ha carattere eccezionale fondato sulla presunzione che l’indagine sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice è subordinato alla rigorosa condizione che ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266820; Sez. U, 24/01/1996, COGNOME; Sez. 1, n. 3972 del 2014), potere affidato all’apprezzamento del giudice del gravarne, incensurabile nel giudizio di legittimità ove adeguatamente motivato, come nel caso al vaglio.
Considerato, quanto al primo motivo, che il ricorrente insiste per la rivalutazione di elementi di prova dichiarativa (esame teste COGNOME), in relazione sia all’inesistenza di pericolo che poteva scaturire dal tentativo di incendio (censura cui la Corte territoriale risponde, rimarcando che le canne di bambù con le quali era realizzato il soffitto dell’immobile presso il quale esisteva il material ligneo al quale era stato appiccato il fuoco, erano già state raggiunte dalle fiamme e che il locale deposito era contiguo ad altri fabbricati adibiti ad uso abitativo), sia all’operata qualificazione del fatto come tentativo di incendio.
Reputato, su tale ultimo punto, che risulta non manifestamente illogico il ragionamento dei giudici di merito (cfr. p. 3) in ordine all’esistenza del dolo richiesto per la configurazione del reato, diversamente da quello, indicato dalla difesa, di cui all’art. 424 cod. pen., non solo valorizzando la testimonianza di colui che era sopraggiunto, immediatamente, sul posto raccogliendo il proposito
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dell’imputato di non far intervenire i Vigili del fuoco per lo spegnimento, ma rimarcando che, nel caso di specie, all’incendio commesso con il fine di danneggiare si è unita a questa ulteriore e specifica finalità, la coscienza e volontà di cagionare un evento di proporzioni tali da assumere le caratteristiche richieste dall’art. 423 cod. pen. (cfr. Sez. 3, n. 30265 del 19/04/2021, Rv. 281720 – 01; Sez. 1, n. 29294 del 17/05/2019, Rv. 276402 – 01).
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente