Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 687 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 687 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAMPOBASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Campobasso ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale che aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato di cui agli artt. 56, 99 e 624 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 200,00 di multa.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione formulando sei motivi.
Con il primo lamenta l’erronea applicazione della norma penale di cui all’art. 624 cod.pen. ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod.proc.pen. in ordine alla penale responsabilità dell’imputato ed all’improcedibilità dell’azione penale per mancanza di una valida querela.
Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione dell’ art. 56 cod. pen.
Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge in ordine alla mancata concessione del beneficio di cui all’art. 163, comma 1, cod. pen.
Con il quarto motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 131 bis cod. pen.
Con il quinto motivo lamenta il difetto di motivazione sulla determinazione della pena e la violazione dell’art. 132 cod. pen.
Con il sesto motivo deduce il difetto di motivazione in ordine ai criteri di dosimetria della pena in relazione agli artt. 125 cod.proc.pen. e 133 cod. pen.
Il primo motivo di ricorso é inammissibile in quanto volto a sollecitare una rivalutazione ed un’alternativa rilettura del compendio probatorio, estranea al sindacato di legittimità.
La Corte di merito ha fornito a riguardo una puntuale e logica motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato per il reato di furto e alla validità della querela sporta da NOME, all’epoca dei fatti responsabile della filiale della ditta e come tale legittimato a proporre querela in quanto titolare di una posizione di detenzione qualificata dei beni presenti in azienda (Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Rv. 259289; Sez. 4, Sentenza n. 7193 del 20/12/2023, dep. 2024).
La penale responsabilità dell’imputato è stata affermata sulla · base del riconoscimento effettuato grazie alle riprese di videosorveglianza nei locali in cui avvenne il tentativo di furto. Infatti, il teste COGNOME NOME, all’epoca dei fat in servizio presso la Squadra Volante della locale Questura, ha riferito che, durante il controllo effettuato poche ore dopo, aveva notato un ragazzo della stessa corporatura e vestito in modo identico a quello ripreso dai filmati del sistema di videosorveglianza, riconoscendolo nelle foto in atti estrapolate da detti
filmati e ad esso mostrate dal PM, precisando di aver proceduto alla relativa identificazione.
Manifestamente infondato é il secondo motivo.
Ed invero la Corte di merito ha ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del tentativo di furto, così implicitamente disattendendo la prospettazione difensiva circa l’insussistenza di detta fattispecie di reato.
Manifestamente infondato é anche il terzo motivo di ricorso.
Ed invero, vedendosi in un’ipotesi di cd. doppia conforme di condanna, in cui quindi le due sentenze di merito costituiscono un unitario complesso motivatorio, dalla sentenza di primo grado si evince che il beneficio di cui all’ad. 163 cod.pen. é stato negato in ragione dei precedenti da cui l’imputato é gravato.
Parimenti manifestamente infondato é il quarto motivo.
Ed invero la Corte di merito, con motivazione logica ed aderente ai principi elaborati sul tema, ha fondato la mancata applicazione dell’art. 1331 bis cod.pen. sui rilievo che non può parlarsi di particolare tenuità in ragione delle modalità del fatto e delle circostanze in presenza delle quali l’imputato si é introdotto nel cantiere.
Manifestamente infondati sono il quinto ed il sesto motivo di ricorso.
Ed invero la sentenza impugnata ha fatto richiamo condividendoli ai criteri di determinazione della pena adottati dal giudice di primo grado.
In conclusione, il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l’11 novembre 2025 Il Consig COGNOME estensore COGNOME Il Fr4iente