Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14643 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14643 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MODUGNO il 16/06/1979
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che, nel rideterminare la pena, ha confermato nel resto la sentenza del
Tribunale di Bari con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto in abitazione;
rilevato, altresì, che con il primo motivo di ricorso la Difesa denunzia vizi di motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato
quanto alla idoneità degli atti a realizzare il delitto programmato;
ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in
appello e disattese dalle corrette ed esaustive argomentazioni da parte dei Giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata);
rilevato, inoltre, che con il secondo motivo di ricorso la Difesa deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della massima riduzione della pena per il tentativo di furto in abitazione;
ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso che – come correttamente chiarito dalla Corte di merito – la riduzione per la forma tentata, quale fattispecie autonoma, è stata puntualmente applicata e che non sussiste, nel caso di specie, l’esimente di cui al terzo comma dell’art. 56 cod. pen. (v. quanto puntualmente argomentato dalla Corte territoriale a pag. 7 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025.