Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39871 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39871 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COGNOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale rifo della sentenza del Tribunale di Cosenza del 24.11.2022, ha rideterminato la pena in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 317,00 di multa, confermando nel resto la condanna nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui agli articoli 624 bis, comma 3, cod. pen.
Il ricorrente propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla man riqualificazione giuridica del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 635 cod. pen.; con i motivo, vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuant generiche in misura prevalente.
Il primo motivo non è consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di pro censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giud di merito (pag. 2 della sentenza impugnata). La Corte di appello, con deduzioni logiche pertinenti, oltre che esaustive, sottolinea che, nel caso di specie, il fine dell’azione in essere dall’imputato fosse, con evidenza, il fare ingresso nell’immobile della vitt per impossessarsi di parte di ciò che si trovava al suo interno. Infatti il COGNOME pon essere atti diretti ad eliminare le bacchette delle grate dalle finestre dell’abitazion vittima, con ciò delineando la configurazione del tentativo di furto contestatogli. Si di affermazioni conformi ai consolidati principi giurisprudenziali secondo cui ai fini punibilità del tentativo rileva l’idoneità causale degli atti compiuti per il consegu dell’obiettivo delittuoso nonché la univocità della loro destinazione, da apprezzarsi valutazione “ex ante” in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della cond (ex multis, Sez. 5, n. 36422 del 17/05/2011, Rv. 250932 Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015 Rv. 262768; Sez. 2, n. 25264 del10/03/2016 Rv. 267006).
Il secondo motivo attiene al trattamento punitivo benché sia sorretto da sufficiente e n illogica motivazione. La Corte motiva la mancata concessione delle circostanze attenuanti in misura prevalente rispetto alla contestata aggravante alla luce dell’esistenza di precedente specifico. Deve allora ribadirsi che le statuizioni relative al giudi comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limit ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concre
(Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18/03/2010 ) GLYPH Rv. 245931 GLYPH -01, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 Ud. (dep. 26/06/2017 ) Rv. 270450 – 01).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la consegue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 25 novembre 2025.