Tentativo di furto: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso per un tentativo di furto e i criteri per valutare l’idoneità degli atti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due imputati, condannati per aver tentato di rubare all’interno di un’autovettura, ribadendo principi fondamentali del diritto penale e processuale.
I Fatti del Caso
Due soggetti venivano condannati in primo e secondo grado per concorso in tentato furto. La Corte d’Appello, pur confermando la responsabilità penale, aveva escluso un’aggravante e rideterminato la pena. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, uno degli imputati aveva agito da ‘palo’, avvisando il complice dell’arrivo della persona offesa, mentre l’altro aveva materialmente tentato di sottrarre beni dall’auto, approfittando di un finestrino lasciato leggermente aperto per introdurre un braccio.
I Motivi del Ricorso e il tentativo di furto contestato
Entrambi gli imputati hanno presentato ricorso in Cassazione, sollevando diverse questioni.
Il Ricorso del Primo Imputato
Il primo ricorrente contestava la sua dichiarazione di responsabilità, lamentando una violazione di legge e vizi di motivazione. Sostanzialmente, chiedeva alla Suprema Corte una nuova e diversa valutazione dei fatti, alternativa a quella operata dal giudice di merito. La sua difesa mirava a sminuire il suo ruolo di ‘palo’ e il suo contributo causale al reato.
Il Ricorso del Secondo Imputato
Il secondo imputato, l’esecutore materiale, incentrava il suo ricorso sulla configurabilità stessa del tentativo. Secondo la sua tesi, basata su un criterio di ‘prognosi postuma’, l’azione non era idonea a portare a compimento il furto. In altre parole, sosteneva che, valutando la situazione a posteriori, non ci fosse una reale possibilità di successo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, dichiarandoli inammissibili. Questa decisione si fonda su due principi cardine del nostro ordinamento.
Le Motivazioni della Decisione
Per quanto riguarda il primo ricorso, la Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Cassazione non può procedere a una ‘rilettura’ degli elementi di fatto; il suo compito è verificare la correttezza logica e giuridica della motivazione del giudice precedente, non sostituire la propria valutazione a quella già effettuata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva spiegato in modo coerente perché la condotta dell’imputato (avvisare il complice) costituisse un contributo essenziale al tentativo di furto.
In merito al secondo ricorso, i giudici hanno definito la tesi manifestamente infondata. Hanno chiarito che la valutazione sull’idoneità degli atti, necessaria per configurare il tentativo, non va fatta ‘a posteriori’ (prognosi postuma), ma ‘a priori’ (ex ante). Il giudizio deve basarsi sulla situazione che si presentava all’imputato al momento del compimento degli atti e sulle condizioni prevedibili. L’imputato era ben consapevole che il finestrino fosse aperto, tanto da essere visto introdurre il braccio: questo è sufficiente a rendere l’azione idonea e diretta in modo non equivoco a commettere il furto.
Le Conclusioni
L’ordinanza è di grande importanza pratica. In primo luogo, riafferma che il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove. In secondo luogo, cristallizza il principio secondo cui, per stabilire se si è di fronte a un tentativo di furto, si deve guardare l’azione con gli occhi di chi la compie in quel preciso momento. Se, da quella prospettiva, l’atto è capace di portare al reato, il tentativo è configurato, indipendentemente dal successo finale. La decisione comporta la condanna definitiva dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di fatto. Il suo ruolo è limitato a valutare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, senza sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito.
Come si valuta se un’azione costituisce un ‘tentativo di furto’?
La valutazione va compiuta ‘ex ante’, cioè mettendosi nei panni dell’imputato al momento dell’azione. Se in quella situazione gli atti compiuti erano idonei e diretti in modo non ambiguo a commettere il furto, il tentativo è configurato, a prescindere da una valutazione successiva (‘prognosi postuma’) sulle effettive possibilità di successo.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. I ricorrenti sono inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19294 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19294 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a AGROPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a AGROPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia resa dal giudice di primo grado, ne ha confermato la condanna per il concorso nel delitto tentato di furto, tuttavia escludendo la sussistenza, nel caso di specie, della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p. e conseguentemente rideterminando la pena.
Considerato che l’unico motivo del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME, con il quale si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell’imputato, è indeducibile in questa sede in quanto, nel reiterare la medesima doglianza già prospettata in sede di appello, il ricorrente di fatto tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, i quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, invero riconoscendo nella condotta tenuta dal ricorrente consistita, tra l’altro, nell’aver avvisato il coimputato dell’arrivo della person offesa sul luogo del delitto – gli estremi del contributo mediante agevolazione; ragione per cui occorre ribadire che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (ex multis Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Considerato che l’unico motivo del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME, con il quale si lamentano vizi di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità, nel caso di specie, del tentativo, è manifestamente infondato in quanto, pur dando atto della necessità di adottare a tal fine il criterio della cd. “prognosi postuma”, propone una soluzione evidentemente difforme da quanto premesso, stante il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità per cui detto giudizio va compiuto alla stregua della situazione che si presentava all’imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso (ex multis Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, COGNOME, Rv. 277032). Ed in tal senso è appena il caso di evidenziare che l’imputato era ben consapevole del fatto che il finestrino era stato lasciato leggermente aperto, come logicamente desunto dalla Corte dal fatto che il teste COGNOME lo ha visto introdurre nell’apertura il braccio.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 2024