Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21910 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21910 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
– Presidente –
Relatore –
Sent. n.sez.1001/2025
CC – 21/05/2025
R.G.N. 12213/2025
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a TORINO il 13/09/1985
avverso l’ordinanza del 29/10/2024 del TRIBUNALE di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto lÕannullamento con rinvio del provvedimento impugnato,
La Sesta sezione penale della Corte di cassazione, su ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di COGNOME NOME, con sentenza del 14/05/2024, ha annullato con rinvio lÕordinanza del Tribunale di Catanzaro del 15/02/2024 che aveva rigettato lÕappello proposto dal Pubblico ministero avverso lÕordinanza con la quale il G.i.p. aveva negato lÕapplicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del COGNOME per lÕimputazione provvisoria allo stesso ascritta (artt. 56, 629 cod. pen.).
In particolare, la Sesta sezione penale ha rilevato la ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione sia in relazione alla omessa realizzazione di una lettura globale ed articolata dei gravi indizi di colpevolezza a carico del COGNOME, che con riferimento ai principi ermeneutici enucleati dalla giurisprudenza di legittimitˆ in tema di estorsione ambientale (pag. 4 e seg.), con effetti conseguenti sulla motivazione ritenuta incompleta ed inadeguata, non avendo applicato i principi di diritto enucleati in relazione al caso di specie.
Il Tribunale di Catanzaro, in sede di rinvio, con ordinanza del 29/10/2024, depositata in data 10/03/2025, ha rigettato lÕappello proposto dal Pubblico Ministero. Il Tribunale ha ritenuto non raggiunta la soglia di offensivitˆ necessaria ad integrare la condotta oggetto di contestazione, in considerazione degli elementi di indagine acquisiti e del dato risolutivo rappresentato dalla mancanza di qualsiasi effettiva richiesta estorsiva.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dellÕart. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Violazione di legge, oltre che vizio della motivazione perchŽ manifestamente illogica, in relazione al perimetro delibativo oggetto del giudizio di rinvio a seguito della sentenza di annullamento della Sesta sezione penale della Corte di cassazione; il Tribunale nella decisione impugnata ha riproposto esattamente le stesse argomentazioni che erano state oggetto del giudizio di annullamento, omettendo di considerare il richiamo alla corretta valorizzazione nel loro complesso dei gravi indizi di colpevolezza, per come evidenziati dal Pubblico ministero con il proprio ricorso per cassazione. Il ricorrente ha rilevato, inoltre, come la Sesta sezione avesse esplicitamente affermato che il Tribunale di Catanzaro aveva trascurato di considerare la regula iuris dettata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione per la quale, in un caso quale quello in esame, e in relazione ad una peculiare condotta descritta nei termini denunciati, va comunque accertata lÕesistenza di una carica intimidatoria, come tale percepita dalla vittima stessa, a prescindere dalla sua conoscenza dellÕestorsore o del clan di appartenenza, vista la sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata al controllo strutturato delle consorterie
Ôndranghetistiche e in base ad attendibili regole di esperienza relative a quel fenomeno criminale. Ancora, si è osservato come la decisione impugnata avesse violato anche lÕulteriore tema devoluto, atteso che la Sezione Sesta aveva richiamato, come parametro valutativo di riferimento che Òai fini di integrare il tentativo di estorsione, non rilevano solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quelli che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che lÕagente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso, abbia iniziato ad attuarlo e che lÕazione abbia la significativa probabilitˆ di conseguire lÕobiettivo programmatoÓ. In particolare, il ricorrente ha sottolineato come si debba riscontrare la manifesta illogicitˆ delle conclusioni del Tribunale, con particolare riferimento: -alla valorizzazione della circostanza che il COGNOME, in seguito, non aveva reiterato alcuna iniziativa dello stesso tenore, atteso che lÕidoneitˆ della azione non poteva essere esclusa sulla base di una considerazione relativa a mancato compimento di altri atti del genere in epoca successiva; – alla ritenuta irrilevanza del turbamento della persona offesa; – al richiamo, a carattere del tutto inconferente come giˆ evidenziato dalla Sesta sezione, alla mancata conoscenza da parte della persona offesa dellÕidentitˆ o della funzione svolta dal COGNOME, con violazione delle indicazioni ermeneutiche rese in tema di estorsione ambientale, ripetendo lo stesso identico percorso argomentativo della ordinanza annullata. Le frasi pronunciate dal COGNOME avrebbero dovuto quindi essere valutate ex ante come evidenziato dalla Suprema Corte, soprattutto considerate le giustificazioni fornite dal Tribunale, da ritenere del tutto contraddittorie se considerate in relazione al contesto ambientale (riconoscibilitˆ, assenza di cautele). Infine, sempre nellÕambito del medesimo motivo, il ricorrente ha rilevato la manifesta illogicitˆ della motivazione nel valutare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME NOME, con particolare riferimento ai contatti dello stesso con il capo clan COGNOME, del tutto travisati al fine sostenere lÕinsussistenza del fatto reato. La valenza risolutiva a riscontro di tali dichiarazioni veniva del tutto pretermessa dal Tribunale, che si limitava a ritenere dirimente la mancata esplicita presenza di riferimenti alla consorteria nel dialogo intrattenuto dal COGNOME con il capo cantiere e generico il richiamo del collaboratore al dichiarato di NOME COGNOME poichŽ questi non specificava luogo, accordo e ammontare dellÕestorsione. Circostanza queste del tutto contraddittorie rispetto a quanto accertato, tanto da integrare una
motivazione apparente, atteso che, vista la reazione della persona offesa, nessun accordo era stato raggiunto. A tal fine si doveva evidenziare che lÕomessa definizione nel dettaglio, proprio in applicazione dei principi di diritto richiamati, non era elemento necessario, dovendosi ritenere bastevole la prova, offerta dalla chiamata del collaboratore, che il COGNOME avesse agito su espresso mandato della cosca COGNOME.
3.2. Con una seconda censura il ricorrente ha evidenziato di conseguenza la ricorrenza di esigenze cautelari, significative ed esplicative del proprio interesse a ricorrere, attesa la concretezza del pericolo e la necessitˆ di impedire la commissione di condotte della stessa specie.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga annullato con rinvio.
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
Il ricorrente ha ampiamente richiamato i punti della precedente decisione del Tribunale di Catanzaro, oggetto della valutazione della Sesta sezione di questa Corte in sede di annullamento con rinvio, ed ha articolato una critica approfondita della decisione oggi impugnata, ritenendo violato il perimetro delibativo devoluto. Tale doglianza, tuttavia, non coglie nel segno. In tal senso, si deve ricordare che il controllo di legittimitˆ non pu˜ riguardare nŽ la ricostruzione dei fatti, nŽ lÕapprezzamento del giudice di merito circa lÕattendibilitˆ delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv.270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 25217801).
Si deve, quindi, rilevare come emerga da parte del ricorrente la volontˆ di sollecitare una rilettura nel merito degli elementi valutati dal Tribunale del riesame in sede di rinvio, che si presenta invece organica, ampia ed approfondita, priva di cesure logiche o aporie, chiara nel suo procedere ad unÕanalisi coordinata e completa degli elementi posti a carico del COGNOME, ritenuti insufficienti a sostenere il quadro di gravitˆ indiziaria, in applicazione del dictum della sentenza rescindente, che è stato specificamente richiamato in ogni suo passaggio, con esplicitazione dei fatti valutati in relazione ai principi di diritto richiamati dalla sentenza rescindente.
Il Tribunale, con un insindacabile giudizio in fatto, chiarendo il contesto nellÕambito del quale maturavano gli accertamenti che portavano alla imputazione provvisoria, ha colmato le lacune motivazionali rilevate e ha ritenuto non sussistente, in applicazione dei principi di diritto richiamati in sede rescindente, una sufficiente provvista indiziaria a carico del COGNOME, nonostante le dichiarazioni dellÕAccorinti, che sono state ritenute credibili nella ricostruzione di contesto, ma non bastevoli a colmare la portata della azione posta in essere, ritenuta non univoca e idonea, rispetto alla ipotesi di reato provvisoriamente imputata, tenuto conto della caratteristiche della azione, della mancata formulazione di una effettiva richiesta estorsiva (sebbene in contesto caratterizzato dal radicamento di organizzazioni di stampo mafioso specificamente valutato), delle modalitˆ di avvicinamento al cantiere (ritenute significative di una minaccia larvata, ma non correlata ad una richiesta, neppure implicita, di corresponsione di alcun vantaggio), sicchŽ lÕinsieme di elementi cos’ compiutamente valutato non è stato ritenuto risolutivo al fine di ritenere lÕidoneitˆ della condotta in relazione alla imputazione elevata, elemento con il quale lÕimpugnante non si confronta.
Il Tribunale ha, dunque, esercitato la propria autonoma valutazione sul punto, con giustificazione ampiamente correlata allo schema enunciato nella sentenza di annullamento (Sez.2, n. 45863 del 24/09/2019, COGNOME, Rv. 277999-01). In tal senso sono state ampiamente considerate, dopo lÕesame delle molteplici emergenze indiziarie, le modalitˆ della condotta, ritenendo che per le sue caratteristiche, seppure in correlazione con gli elementi emersi dalle dichiarazioni dellÕAccorinti, non avesse espresso alcuna pur implicita richiesta (pag. 5 e seg.), mentre la reazione della persona offesa vale a configurare la presenza di una minaccia, ma non lÕelemento
costitutivo del reato contestato, neppure in fieri . Ne consegue lÕassorbimento del secondo motivo di ricorso.
Il ricorso deve in conclusione essere rigettato.
Rigetta il ricorso.
Cos’ deciso il 21/05/2025.
La Cons. Est. NOME COGNOME Turtur
La Presidente NOME COGNOME