Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21101 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21101 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/10/2023 del Tribunale di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente al capo 10) e per l’inammissibilità nel resto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Catanzaro ha disposto la misura degli arresti domiciliari in sostituzione della custodia cautelare in carcere che era stata applicata con l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 9 giugno 2023 nei confronti del ricorrente per i reati di estorsione consumata e tentata, aggravate dalla finalità di agevolazione delle cosche di ‘RAGIONE_SOCIALE operanti nel territorio di interesse, di cui
agli artt. 110, 629, 54,629, 416-bis.1 cod. pen., ascritti ai capi 7), 10) e 38) nonché per i reati di detenzione e porto in luogo pubblico di armi da fuoco, ascritti ai capi 93) e 94) dell’imputazione provvisoria, per fatti che si collocano negli anni 2018 e 2019.
1.1. Il Giudice dell’impugnazione cautelare ha premesso che il provvedimento custodiale poggia sugli esiti delle investigazioni incentrate soprattutto su intercettazioni, telefoniche e tra presenti, che hanno consentito di ricostruire la partecipazione dell’indagato a tre estorsioni, di cui una tentata (capo 10), in concorso con altri coindagati, ed in particolare di COGNOME NOME, individuato quale coordinatore per la spartizione dei proventi illeciti delle richieste estorsiv provenienti dalle varie `ndrine operanti sul territorio.
È stata esclusa la dedotta nullità dell’ordinanza cautelare per assenza di autonoma valutazione del compendio probatorio, sulla base della verificata esistenza di un apparato motivazionale originale, che ha operato dei legittimi richiami alla richiesta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO solo per completezza argomentativa, vista la mole del materiale probatorio vagliato, costituito oltre che da intercettazioni, anche da dichiarazioni di collaboratori di giustizia e sentenze irrevocabili di condanna, appesantito dal numero degli indagati.
La contestazione del capo 7) riguarda la vicenda dell’estorsione commessa ai danni di NOME COGNOME, costretto a versare la somma di euro 25 mila alla “locale” di Mileto, a seguito dell’acquisto della proprietà di un terreno, quale quota dovuta in proporzione al valore del fondo acquistato.
Il capo 10) riguarda il tentativo di estorsione ai danni di NOME COGNOME, in merito alla manifestata intenzione di COGNOME e COGNOME di incendiare gli alberi di ulivo del terreno acquistato dal COGNOME e di organizzare una azione di intimidazione ai suoi danni.
Il capo 38) si riferisce alla spartizione dei proventi dell’estorsione ai danni di NOME, decisa dai reggenti COGNOME e COGNOME, con la indicazione della quota di 5 mila euro spettante a NOME COGNOME.
I capi 93) e 94) attengono alle armi da fuoco ritenute nella disponibilità di COGNOME NOME grazie alle intercettazioni che attestano l’organizzazione di un agguato ai danni di un gruppo rivale con l’impiego di dette armi, di cui una veniva effettivamente rinvenuta e sequestrata in data 9 agosto 2019.
Sono stati proposti due ricorsi, il primo, a firma del solo avvocato NOME COGNOME, il secondo, a firma degli avvocati NOME COGNOME e del già citato NOME COGNOME.
2.1. Con il primo ricorso dell’AVV_NOTAIO si chiede l’annullamento del provvedimento per i seguenti motivi, sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att cod. proc. pen., che investono soltanto le valutazioni in punto di gravità indiziaria.
Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione e violazione di legge per nullità dell’ordinanza genetica del G.i.p., per mancanza di una autonoma valutazione delle fonti indiziarie e delle esigenze cautelari, come si evince dalla assenza di una ripartizione in paragrafi dell’ordinanza genetica diversamente da quanto affermato nell’ordinanza impugnata.
2.2. Con il secondo motivo si censura la valutazione della gravità indiziaria in ordine al capo 7).
Si osserva che la RAGIONE_SOCIALE favorita viene indicata nella “locale” di Mileto mentre il COGNOME nel capo 1) viene indicato come affiliato alla “locale’ di Zungrì, inoltr si adduce che il riferimento al nome di “NOMENOME non dimostra la sua certa identificazione.
2.3. Con il terzo motivo si censura la valutazione della gravità indiziaria in ordine al capo 10). Si assume che il ruolo di istigatore non ha trovato supporto nella materialità della sua condotta, oltre ad osservare che la stessa ordinanza dà conto che l’estorsione è stata portata a compimento ai danni del COGNOME da parte di un’altra RAGIONE_SOCIALE (COGNOME).
Inoltre, si annuncia il deposito di nuovi motivi con allegazione della corposa ordinanza genetica e della correlata richiesta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO a dimostrazione dell’errore di persona, poiché il NOME di cui si parla nelle intercettazioni è “Mimmu u zingaru” e non il COGNOME.
2.4. Con il quarto motivo si censura la valutazione della gravità indiziaria in ordine all’aggravante RAGIONE_SOCIALE rispetto ai capi 7), 10) e 38) per la carenza di prova della consapevolezza da parte del COGNOME della finalità RAGIONE_SOCIALE.
2.5. Con il quinto motivo si censura la valutazione dei gravi indizi rispetto ai capi 93) e 94), riferiti alle armi, per la incomprensibile motivazione che ha ritenuto irrilevante che il fucile in sequestro sia stato trovato in un luogo diverso da quello emerso dalle intercettazioni.
Con il ricorso a firma congiunta dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO si adducono i seguenti motivi.
3.1. Con i primi due motivi si denuncia il vizio della motivazione e della violazione di legge in relazione al capo 7), per la considerazione che gli altri soggetti coinvolti non sono stati raggiunti da alcuna misura cautelare a conferma dell’assenza di attualità delle esigenze cautelari.
3.2. Con il terzo motivo si denuncia il vizio di motivazione sempre sul ruolo di istigatore del NOME, tratto da una intercettazione (prog. nt. 231/2018)
in cui non ne viene indicata l’utenza telefonica; inoltre, si adduce che l’intervento del COGNOME avviene in una fase embrionale antecedente a quella del mero tentativo, mentre le intercettazioni dimostrano che la finalità dell’estorsione ai danni del COGNOME era quella di aiutare le famiglie dei detenuti, a riscontro dell’estraneità del ricorrente al fatto.
3.3. Con il quarto motivo si denuncia vizio di motivazione in merito all’omessa considerazione della inquietante figura della persona offesa NOME COGNOME, emerso quale strozzino ed usuraio, emergendo dalle intercettazioni la sua riottosità ad essere vittima di taglieggiamenti.
Inoltre, si segnalano anche le altre intercettazioni da cui emergerebbe un suo coinvolgimento in alcune truffe ordite insieme a NOME COGNOME, con la conseguente inconciliabilità di tali complicità con la veste di vittima di estorsione, oltr segnalare che le intercettazioni non fanno riferimento a richieste di denaro rivolte al COGNOMECOGNOME
3.4. Con il quinto motivo si denuncia il vizio di motivazione rispetto alla tentata estorsione del capo 10), rispetto alla quale oltre a ribadire che non è indicata l’utenza telefonica del COGNOME, emerge dalle intercettazioni che a tagliare gli alberi dell’uliveto di COGNOME era stato NOME COGNOME, detto “COGNOME zingaru”, quindi attestando l’estraneità di COGNOME ai fatti.
3.5. Con il sesto motivo si denuncia vizio della motivazione in ordine al capo 38) perché l’identificazione del ricorrente è avvenuta sulla base del riconoscimento della voce sulla utenza di NOME COGNOME, sebbene nelle intercettazioni telematiche non sia stata indicata affatto questa utenza.
3.6. Con il settimo motivo si denuncia il vizio di motivazione sui capi 93) e 94) sotto il profilo della loro risalenza nel tempo e, quindi, per la mancanza di attualità delle esigenze cautelari, considerata l’esclusione dell’aggravante RAGIONE_SOCIALE rispetto ai predetti capi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME sono fondati esclusivamente con riferimento al terzo e quinto motivo dei rispettivi ricorsi, relativi al denunciato vizio di motivazione per l’affermata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto alla tentata estorsione ascritta al capo 10).
Devono essere, invece, dichiarati inammissibili nel resto.
Il capo 10) riguarda – come già esposto nel ritenuto in fatto – il tentativo di estorsione ai danni di COGNOME NOME.
Nell’ordinanza impugnata gli elementi di prova a supporto di detta contestazione sono desunti dalla intercettazione della conversazione intercorsa tra
NOME e NOME COGNOME in merito al progetto di incendiare gli alberi di ulivo de terreno acquistato dal NOME e di organizzare un pestaggio ai suoi danni.
Dalla stessa ricostruzione della vicenda riportata nell’ordinanza si evince che la predetta vittima predestinata subisce effettivamente il danneggiamento dei suoi alberi di ulivo ma ad opera della imprevista iniziativa di un’altra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (quella dei “RAGIONE_SOCIALE.
Tale imprevisto avrebbe comportato, secondo la stessa valutazione del Tribunale, la mancata consumazione dell’estorsione programmata da COGNOME.
Le intercettazioni valorizzate nell’ordinanza appaiono all’evidenza dimostrative della mera ideazione progettuale dell’estorsione e non anche di un tentativo di estorsione.
Non vi sono riferimenti ad ulteriori risultanze da cui trarre la prova che il COGNOME abbia dato seguito alla istigazione proveniente da COGNOME di incontrarsi con COGNOME per chiedergli di pagare la quota estorsiva, una volta appreso che in data 9 agosto 2018 il taglio degli ulivi era stato operato, in modo autonomo, dalla RAGIONE_SOCIALE, ugualmente interessata ad estorcere denaro dal predetto acquirente.
È noto che per la configurabilità del tentativo rilevano quegli atti che indipendentemente dalla loro qualificazione, se preparatori o esecutivi, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azione abbia la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 1 n. 37091 del 19/07/2023, Caminiti, Rv. 285282).
Nel caso in esame manca chiaramente ogni riferimento alla concreta attuazione del piano criminoso, essendosi verificata soltanto l’esistenza di un mero accordo criminoso rimasto inattuato ancor prima di avere inizio, per effetto dell’imprevista iniziativa adottata da parte di una diversa RAGIONE_SOCIALE che ha anticipato l’esecuzione di quel progetto criminoso.
Poiché non risulta che la richiesta di denaro alla vittima sia mai stata fatta da parte del COGNOME, appare erroneo il riferimento ad un tentativo di estorsione, in mancanza di elementi di prova della commissione di atti diretti alla consumazione di una richiesta estorsiva.
Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, deve essere disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente al capo 10), nonché rispetto alla medesima imputazione anche dell’ordinanza genetica emessa il 9 giugno 2023 dal Giudice delle indagini preliminari.
L’annullamento va disposto senza rinvio, non essendo state indicate nella ordinanza impugnata, né in quella genetica, altri elementi di prova utili a fornire riscontro all’assunto accusatorio.
Prima di procedere alla disamina dei residui motivi di ricorso, giova rammentare che nella materia delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che investe la valutazione in punto di gravi indizi di colpevolezza o di esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito.
Il ricorrente, oltre a riproporre dinanzi a questa Corte le medesime doglianze già fatte oggetto del ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. ed a non confrontarsi con l’apparato logico argomentativo della ordinanza impugnata, muove censure non proponibili in sede di legittimità, solllecitando una non consentita rilettura delle emergenze processuali.
Con riguardo alla dedotta nullità dell’ordinanza genetica per l’addotta mancanza di autonoma valutazione del compendio indiziario, si deve rilevare che la doglianza è stata già vagliata dal Tribunale per il riesame che ha dato atto di aver rilevato l’esistenza di una nuova valutazione degli elementi indicati nella richiesta del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO con una motivazione che dimostra una rinnovata disamina di tutte le varie posizioni attraverso anche una diversità del tratto grafico.
A fronte di tale valutazione, il ricorrente avrebbe dovuto allegare la richiesta del AVV_NOTAIO nella sua integralità per confutare quanto affermato nell’ordinanza impugnata, e non limitarsi a segnalare la sola discrasia della assenza di paragrafi diversi.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, qualora la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall’art. 292 cod. proc. pen. solo genericamente eccepita in quanto carente di indicazioni relative ai passi dell’ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse, il tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione (Sez. 2, n. 42333 del 12;09/2019, Devona, Rv. 278001).
Peraltro, è pacifico che la motivazione “per relationem” è legittima laddove dimostri nel complesso di avere operato una meditata rivalutazione del compendio indiziario, mentre devono ritenersi non corrispondenti all’obbligo di “autonoma valutazione”, oltre alle motivazioni “graficamente assenti”, quelle caratterizzate da un percorso motivazionale sostanzialmente mancante o meramente apparente.
Nel caso in esame la genericità delle censure dedotte dal ricorrente non consente di ritenere immotivato il rigetto della relativa eccezione da parte del Tribunale per il riesame.
Con riferimento alle censure riguardanti la contestazione del capo 7), il Tribunale del riesame ha fornito adeguata risposta, considerato che la vicenda dell’estorsione commessa ai danni di NOME NOME, benchè soggetto aduso a condotte criminali, è stata ricostruita sulla base delle intercettazioni da cui emerge un ruolo di assistenza svolta in favore di NOME COGNOME, in particolare quale tramite tra NOME COGNOME e lo stesso COGNOME, emergendo dalla intercettazione del 9 luglio 2018 come il NOME comunichi a quest’ultimo la necessità di richiedere personalmente il pagamento della quota, atteso che se non lo avesse fatto in prima persona sarebbero potuti insorgere equivoci sul destinatario delle somme richieste.
Vengono, poi, richiamate altre conversazioni ritenute inequivocabili in cui si parla dell’importo dell’estorsione (trentamila euro da dividere tra gli indagati, di cui cinquemila per COGNOME) che vengono totalmente pretermesse nei motivi di entrambi i due ricorsi in punto di valutazione della tenuta logica della motivazione impugnata.
Passando all’esame del quarto motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO in ordine all’aggravante RAGIONE_SOCIALE rispetto ai capi 7), 10) e 38), si deve rilevare che le deduzioni del ricorrente non si confrontano con il contesto in cui si inseriscono le condotte estorsive, correttamente evidenziato dal Tribunale, trattandosi di attività essenziali per il rafforzamento del prestigio dell’associazione RAGIONE_SOCIALE, e, quindi, poste in essere per finalità tipicamente mafiose di cui anche il COGNOME era a conoscenza in ragione dei rapporti intrattenuti con NOME COGNOME, individuato come coordinatore di tutte le richieste estorsive provenienti dalle varie ‘ndrine per la spartizione dei proventi illeciti.
Manifestamente infondato è il quinto motivo in punto di gravi indizi rispetto ai capi 93) e 94), riferiti alle armi, per il rinvenimento e sequestro di u fucile semiautomatico in data 9 agosto 2019 grazie alle intercettazioni telefoniche in corso.
Correttamente il Tribunale ha ritenuto non decisivo ai fini dell’attribuzione della disponibilità dell’arma il suo rinvenimento nella proprietà di altro soggetto, non emergendo affatto che il luogo del rinvenimento non fosse corrispondente a quello individuato grazie alle intercettazioni, indipendentemente dalla errata indicazione della proprietà.
Privi di consistenza sono i primi due motivi del ricorso dell’AVV_NOTAIO, riferiti sempre al capo 7), non potendosi in questa sede rilevare disparità di trattamento nei confronti di altri soggetti coinvolti che si assume non essere stati raggiunti da alcuna misura cautelare.
Ugualmente confuse e del tutto aspecifiche sono le censure mosse nel terzo motivo circa la rilevanza dell’indicazione dell’utenza telefonica del COGNOME ai fini della individuazione del ruolo da lui svolto.
Quanto, poi, alla eccepita partecipazione del COGNOME in una fase embrionale antecedente a quella del mero tentativo, non si comprende quale rilevanza possa avere un tale assunto senza mettere in discussione la pacifica consumazione dell’estorsione ai danni del COGNOME (capo 7) e la conseguente responsabilità in base alle ordinarie regole del concorso di persone nel reato.
Ugualmente non pertinente appare il riferimento alla finalità dell’estorsione, individuata nella necessità di sostenere le famiglie dei detenuti, per desumerne la estraneità del ricorrente al fatto, non essendovi alcuna contraddizione logica tra partecipare ad una estorsione pur senza doverne beneficiare direttamente, in assenza di propri familiari detenuti.
Inammissibili sono anche le censure articolate nel quarto motivo che valorizzano lo spessore criminale della persona offesa dell’estorsione (NOME COGNOME), coinvolto in usure ed in altre condotte criminose, per sollecitare una rilettura delle intercettazioni nel senso di escludere che anche questi, quale acquirente della proprietà di un terreno, dovesse versare la quota dovuta alla associazione RAGIONE_SOCIALE (vedi sopra).
Analoghe considerazioni devono ripetersi per il sesto motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO che appare del tutto aspecifico i perché adduce delle discrasie rispetto alla identificazione del ricorrente avvenuta sulla base del riconoscimento della voce sulla utenza di NOME COGNOME, in rapporto ad elementi di prova di cui si deduce il travisamento senza l’allegazione degli atti di supporto.
Quanto all’ultimo motivo relativo ai capi 93) e 94) sotto il profilo della loro risalenza nel tempo e, quindi, per la mancanza di attualità delle esigenze cautelari, il ricorrente procede ad una valutazione parcellizzata delle esigenze cautelari non
confrontandosi con la motivazione dell’ordinanza impugnata che, oltre a richiamare le presunzioni di legge riferite agli altri capi di imputazione per i qual è stata riconosciuta l’aggravante RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 416-bis. 1, cod. pen., ha ravvisato in concreto la sussistenza della pericolosità dell’indagato in ragione della stretta contiguità e vicinanza con il contesto mafioso in cui si inseriscono le condotte estorsive e che investe inevitabilmente anche i reati riferiti alla detenzione delle armi da fuoco, pur con esclusione della predetta aggravante riferita ai relativi capi.
In conclusione, per quanto sopra esposto, i ricorsi risultano fondati limitatamente al capo 10), dovendo per il resto essere dichiarati inammissibili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 10. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 5 aprile 2024
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Il Consigliere estensore
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