Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6325 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6325 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MATERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio sul punto di lieve entità della condotta inammissibilità nel resto.
uditi i difensori:
AVV_NOTAIO NOME in difesa di NOME si è associato alla richiesta del P.G., ha depositato conclusioni scritte a cui si è riportato e la nota spese.
AVV_NOTAIO in difesa di NOME ha chiesto raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che il 21/03/2023 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale cittadino il 15/9/2020 in ordine al tentativo di estorsione contest come posto in essere ai danni di NOME COGNOME, persona offesa costituitasi parte civile, che ave segnalato sul sito di Roma Capitale l’autovettura del NOME parcheggiata fuori dal perimetr delle strisce blu in prossimità di uno scivolo per disabili. Secondo le sentenze di merito, una serie di minacce trasmesse sull’utenza cellulare del COGNOME, il NOME avrebbe cercato farsi rimborsare da questo l’importo delle sanzioni comminategli dalla Polizia RAGIONE_SOCIALE seguito della segnalazione predetta.
A sostegno del ricorso il NOME ha proposto cinque motivi di impugnazione:
2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità pe delitto di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. pur nel difetto dell’elemento oggettivo e di soggettivo del reato. Ad avviso del ricorrente difetta, infatti, la violenza o minaccia ido coartare la volontà del soggetto passivo e la Corte territoriale non avrebbe ben valorizzato dato che la stessa persona offesa, nel rendere testimonianza, aveva riferito di non essers preoccupato a seguito dei messaggi ricevuti, quanto piuttosto di aver sentito “noia” “fastidio”, tanto che era stato lo stesso COGNOME a riferirgli che era pronto ad adire le vie Quanto all’elemento soggettivo, assume il ricorrente che proprio tale ultima circostanz rivelerebbe l’assenza di dolo.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione laddove la sentenza impugnata non ha riconosciuto la desistenza volontaria, senza confrontarsi con la prospettazione difensiva, sul base della mera considerazione del “protrarsi dell’azione delittuosa”.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatt sensi dell’art. 660 cod. pen., con eventuale applicazione della causa di non punibilità di all’art. 131 bis cod. pen.: la sentenza impugnata non si sarebbe in alcun modo confrontata con le argomentazioni dell’atto di appello volte ad una riqualificazione del fatto, riconoscimento della scriminante della lieve entità.
2.4. Violazione di legge, con riferimento alla sussistenza della diminuente del fatto di li entità, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.130 del 15/6/2023, che si assum doversi applicare retroattivamente.
2.5. Vizio di motivazione quanto alla condanna al risarcimento del danno, alla concessione della provvisionale immediatamente esecutiva ed al suo ammontare.
Con memoria scritta del 4/10/2023 il pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto della lieve entità della condotta, e la dichiarazione di inammissibilità ricorso nel resto.
o
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non può trovare accoglimento, perché sostenuto da motivi infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.
1. A fronte di due pronunce di merito che, integrandosi a vicenda, hanno reso adeguatamente conto del carattere intimidatorio delle minacce profferite dal ricorrente n confronti della persona offesa e del carattere pretestuoso delle motivazioni addotte a sostegn delle sue richieste, il primo motivo di ricorso è inammissibile perché prospetta una “rilett degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di m senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e p ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, 6402, Dessimone, riv. 207944).
Al Giudice di legittimità è infatti preclusa – in sede di controllo della motivazion rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compe probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiorm plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Conseguentemente, in tema di motivi ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diver dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o d puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano u differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenz ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della c dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).
Il secondo motivo è, del pari, inammissibile, in quanto la sentenza impugnata si è dichiaratamente uniformata al consolidato principio di diritto secondo cui in tema di estorsi va considerata integrata l’ipotesi tentata ed esclusa la desistenza quando la consegna dell somma di denaro, costituente oggetto di una richiesta effettuata con violenza o minaccia, non abbia avuto luogo non per autonoma volontà dell’imputato, bensì per la ferma resistenza opposta dalla vittima. (Sez. 2 – , Sentenza n. 3793 del 11/09/2019, Rv. 277969 – 01) né, fronte dell’insistente reiterazione delle condotte minacciose del ricorrente, questo ha addo alcun elemento che possa indurre a riconoscere la sua autonoma volontà di porre fine all’attività criminosa, indipendentemente dalla ferma resistenza della persona offesa.
Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo dato adeguatamente conto la sentenza impugnata delle finalità intimidatorie delle minacce poste in essere dal ricorrente nel tentativo di coartare la volontà della persona offesa al fine di ott
da questa l’ingiusto profitto costituito dal rimborso dell’importo delle sanzioni comminateg dalla Polizia RAGIONE_SOCIALE a seguito della segnalazione effettuata dal COGNOME.
Il ricorrente ha altresì dedotto, con il quarto motivo di ricorso, un’asser violazione di legge, con riferimento alla sussistenza della diminuente del fatto di lieve ent che si assume riconoscibile alla luce dei principi posti dalla sentenza della Corte Costituziona n.120 del 24/5/2023, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli ar 3 e 27, terzo comma, Cost., l’art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena d esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Si tratta di motivo infondato, dovendo ritenersi ininfluenti nel caso di specie i prin posti dalla citata pronuncia della Corte Costituzionale, in quanto la Corte territorial esplicitamente evidenziato “l’effettiva gravità del fatto”, rilevando che questa “si apprezz tutta la sua portata” laddove si consideri “la particolare ed intensa volontà ritorsiva confronti di NOME COGNOME“, preso di mira solo per aver effettuato una segnalazione alla poliz stradale, ed anche nella quantificazione della pena la sentenza impugnata ha esplicitamente richiamato la “gravità del fatto”.
Nessun vizio di motivazione può ravvisarsi, infine, quanto al quinto motivo di ricorso, nella condanna del ricorrente al risarcimento del danno cagionato dal reato, da liquidarsi in separato giudizio, né è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizion pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travol dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, 277773 – 02; Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Rv. 277711).
Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi e tremilaseicentottantasei, oltre accessori di legge.
Così deciso il 7 novembre 2023 GLYPH