Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 485 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 485 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 20/11/2025
Composta da
– Presidente –
VITTORIO PAZIENZA NOME COGNOME NOME AMOROSO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 10/03/2025 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5 giugno 2019 il Tribunale di Pisa, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, condannava XXXXXXXXXXXXXX alla pena di tre anni di reclusione, emettendo anche le statuizioni civili, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 73,
comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver illecitamente detenuto a fini di spaccio e ceduto a XXXXXXXXXXXXXXX sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo A), nonchØ del reato di cui agli artt. 56 e 609-bis cod. pen. perchØ compiva atti idonei diretti in modo non equivoco, consistiti nella minaccia di pubblicare su internet le foto e i video che riprendevano XXXXXXXXXXXXXXX nel compimento di un atto sessuale, al fine di ottenere un rapporto sessuale completo con la stessa (capo B).
Con sentenza del 10 marzo 2025 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui al capo A), rideterminava la pena in un anno e otto mesi di reclusione, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha denunciato, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 609-bis cod. pen. relativamente alla presenza di una minaccia idonea a coartare la volontà sessuale della vittima.
Ha contestato la difesa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato, non essendo stato dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l’unico intento dell’imputato fosse stato quello di soddisfare un proprio bisogno sessuale, avendo la Corte di appello inteso valorizzare un unico messaggio – estrapolato da una conversazione che ne conteneva piø di duecento – e utilizzarlo per dimostrare la volontà di coartare la libertà sessuale della vittima, senza considerare che imputato e persona offesa si conoscevano da
molto tempo, essendo l’uomo un amico di famiglia di vecchia data, nonchØ un parente alla lontana, che il video da cui sarebbe scaturita la minaccia non era stato rinvenuto, che erano stati tralasciati importanti elementi desumibili dai messaggi scambiati che deponevano per l’esclusione dell’elemento psicologico, che la persona offesa era stata spinta da un carabiniere al fine di tendere una trappola all’imputato.
La difesa ha, altresì, sostenuto la insussistenza dell’elemento oggettivo del delitto di tentata violenza sessuale, in assenza di una minaccia che potesse dirsi idonea a coartare la volontà sessuale della persona offesa, essendo stata quest’ultima – durante la sua escussione dibattimentale – a dichiarare di aver ben percepito che l’imputato la stesse prendendo in giro.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 609-bis, comma 3, cod. pen., e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Ha lamentato la difesa la mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 609-bis, comma 3, cod. pen., in ragione della contraddizione in cui Ł incorsa la Corte territoriale, avendo considerato la medesima condotta dapprima grave, escludendo la minore gravità della condotta, poichØ il rapporto sessuale che l’imputato voleva imporre alla vittima era un rapporto completo; per poi ritenere la condotta tenue, applicando la massima diminuzione di pena possibile in ragione della disciplina del tentativo ed infine formulare una prognosi favorevole circa il fatto che l’imputato si asterrà in futuro dal porre in essere condotte di tale natura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato, perchØ proposto fuori dai casi consentiti dallo scrutinio di legittimità.
La costante giurisprudenza di questa Corte ha sempre affermato che le censure che, a dispetto del formale riferimento alla mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, si risolvano in confutazioni della valutazione, operata dai giudici di merito, del compendio probatorio acquisito in giudizio, anche sulla base di possibili letture alternative dello stesso, fuoriescono con nettezza dai limiti cognitivi assegnati per legge al giudice di legittimità, finendo per attribuire allo stesso l’improprio e non consentito ruolo di un sindacato di merito. In tal senso concorrono infatti, tra le altre, le costanti affermazioni secondo cui, anche dopo la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., introdotta dalla I. n. 46 del 2006, il sindacato della Corte di cassazione continua a restare quello di sola legittimità sì che seguita ad esulare dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e piø adeguata valutazione delle risultanze processuali, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (tra le altre, Sez. 5, n. 23419 del 23/05/2007, COGNOME, Rv. 236893; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, COGNOME, Rv. 237652), così come quelle secondo cui sono inammissibili tutte le doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, e dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747).
Deve aggiungersi che l’obbligo di motivazione del giudice dell’impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle
singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell’atto d’impugnazione, ove il suo discorso giustificativo indichi le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicchØ, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell’appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; nello stesso senso, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593).
Ciò posto, le censure svolte dal primo motivo di ricorso ricadono nelle inammissibilità ricordate, laddove si dolgono della mancata considerazione di elementi che, ove adeguatamente considerati, avrebbe dovuto condurre la Corte di merito a ritenere insussistente l’elemento oggettivo e l’elemento soggettivo del reato.
Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, i giudici di merito hanno accertato, con valutazione di fatto incensurabile in questa sede, che l’imputato stava facendo pressioni al fine di ottenere un rapporto sessuale, dietro la minaccia di rendere pubblici dei filmati che riprendevano la persona offesa nel compimento di atti sessuali con tre persone, oltre che con lo stesso ricorrente: come logicamente ritenuto dalla Corte di merito, essendo la persona offesa preoccupata di aver compiuto atti sessuali senza averne consapevolezza, l’imputato aveva piø volte minacciato la donna di divulgare i video che la ritraevano nel compimento di rapporti sessuali, tentando per di piø di coartarne la volontà, dicendole che le avrebbe reso i video se fosse andata da lui per fare ‘una bella scopata’, minacciando altrimenti di dare i video allo zio. E’ evidente, pertanto, il contenuto minatorio e la capacità intimidatoria del messaggio: o la persona offesa acconsentiva ad avere un rapporto sessuale con l’imputato, o rischiava che i video che la riprendevano nel compimento di atti sessuali fossero divulgati.
Le affermazioni della Corte territoriale si pongono in sintonia con gli insegnamenti di legittimità, secondo cui Ł configurabile il tentativo del delitto di violenza sessuale quando, pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta dal primo presenti i requisiti dell’idoneità e della univocità dell’invito a compiere atti sessuali, denotando il requisito soggettivo dell’intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo della idoneità a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale (Sez. 3, n. 3705 del 01/12/2021, dep. 2022, L., Rv. 282709; Sez. 3, n. 45698 del 26/10/2011, T., Rv. 251612; analogamente, pur con riferimento alla fattispecie ex art. 609- quater cod. pen., cfr. Sez. 3, n. 27123 del 18/03/2015, S., Rv. 264036; Sez. 3, n. 32926 del 11/04/2013, Rv. 257273).
La Corte di merito, inoltre, nel confrontarsi con l’argomentazione difensiva della inesistenza dei video, ha logicamente evidenziato che il fatto che l’imputato potesse aver inventato l’esistenza dei video non poteva valutarsi a suo favore, l’alterazione della realtà dimostrando al contrario l’intenzione di assumere una posizione di forza rispetto alla donna, che continuava a recriminare su quanto accaduto la sera in cui erano usciti insieme ed aveva assunto sostanze stupefacenti di cui ricordava ben poco.
Quanto alla idoneità intimidatoria della minaccia, per aver la donna percepito che l’imputato la stesse prendendo in giro, la censura Ł prospettata in modo del tutto generico e non autosufficiente, non riportando il testo integrale delle dichiarazioni richiamate, nØ essendo riportato dai giudici di merito nella parte relativa all’istruttoria svolta. In proposito, deve essere ricordato l’insegnamento di questa Corte secondo cui non basta prospettare
una valutazione della prova diversa rispetto a quella del giudice di merito ovvero asserire l’eventuale erronea lettura di un dato fattuale per denunciare il vizio di illogicità manifesta, essendo altresì necessario spiegare perchØ venga a configurarsi una illogicità manifesta, ovverosia di immediata e lampante evidenza, tale da scardinare e destrutturare l’intero impianto motivazionale di riferimento (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non Ł, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell’impugnazione, ma Ł altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via AVV_NOTAIO ed assoluta, dall’altro, esso esige pur sempre – a pena di inammissibilità del ricorso – che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. ¨ quindi onere del ricorrente, nel chiedere l’annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti s’intende – delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014).
Il secondo motivo, relativo al diniego della circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità, non Ł manifestamente infondato.
La giurisprudenza di questa Corte (cfr., Sez. 3, n. 35695 del 18/09/2020, L., Rv. 280445; Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, Rv. 277615 e Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014, Rv. 259196) ha, ormai da tempo, affermato la regola interpretativa – pienamente condivisa da questo Collegio – secondo la quale, in tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità della circostanza per i casi di minore gravità, onde verificare se la libertà sessuale della vittima – che Ł l’interesse tutelato dalla fattispecie – sia stata compressa in maniera lieve, deve farsi riferimento a una valutazione globale del fatto, in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all’età, l’occasionalità o la reiterazione delle condotte, nonchØ la consistenza del danno arrecato, anche in termini psichici, sempre che tutti i menzionati parametri si assestino su soglie di gravità lievi, mentre, ai fini del diniego della stessa attenuante, Ł sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 8735 del 24/11/2022, dep. 2023, B., Rv. 284203; Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, K., Rv. 263821).
Ora, la tipologia dell’atto posto in essere va valutata come uno solo degli elementi indicativi dei predetti parametri, non certo come l’elemento dirimente ai fini della decisione in ordine alla sussistenza o meno della invocata attenuante (Sez. 3, n. 39445 del 01/07/2014, S., Rv. 260501), dal momento che, così come l’assenza di un rapporto sessuale ‘completo’ non può, per ciò solo, consentire di ritenere sussistente l’attenuante (Sez. 3, n. 10085 del 05/02/2009, R., Rv. 243123), simmetricamente la presenza del rapporto sessuale completo non può, per ciò solo, escludere che l’attenuante sia concedibile, dovendo effettuarsi una valutazione del fatto nella sua complessità.
Tanto premesso, la Corte distrettuale ha escluso la circostanza attenuante della minore gravità di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen., poichØ nella fattispecie il tipo di rapporto che l’imputato voleva imporre alla vittima era un rapporto completo (‘scopata’), come tale non declassabile in fatto di minore gravità, senza tener conto degli insegnamenti di questa Corte, ovverosia senza una disamina del fatto nella sua complessità, vale a dire del contesto in cui quella condotta si era estrinsecata, sotto il profilo dei rapporti interpersonali tra imputato e parte offesa all’epoca dei fatti, delle motivazioni del gesto, delle
conseguenze sulla vittima, tutti indici da prendere in considerazione ed alla stregua dei quali verificare se quel comportamento – indubbiamente lesivo della libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale – abbia poi generato quelle conseguenze negative sulla psiche della vittima tali da far qualificare non lieve l’entità del fatto. Di ciò la Corte di merito non si Ł data carico.
La non manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso rende il rapporto processuale validamente instaurato e, conseguentemente, la impugnata sentenza della Corte di appello di Firenze deve essere annullata senza rinvio perchŁ il reato di cui al capo B Ł estinto per prescrizione.
In specie, il termine massimo di prescrizione di anni otto e mesi quattro, in assenza di periodi di sospensione della prescrizione, Ł maturato il 25 dicembre 2022, senza tuttavia essere stato rilevato, nØ eccepito nel corso del giudizio di appello, nØ tantomeno denunciato con i motivi di ricorso per cassazione.
In siffatti casi, in cui la inammissibilità del ricorso precluderebbe la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma secondo, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01), la non manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso comporta l’obbligo di dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, cui consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, essendo maturato il termine di prescrizione del reato.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchØ il reato di cui agli artt. 56, 609-bis cod. pen., contestato al capo B della rubrica, Ł estinto per prescrizione.
Nondimeno, il ricorso deve essere rigettato agli effetti civili, residuando la valutazione dell’accaduto sotto il profilo civilistico (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274).
Ai sensi dell’articolo 578 cod. proc. pen., infatti, le statuizioni civili (peraltro non oggetto di impugnazione) debbono essere integralmente confermate, alla luce della manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, rimandandosi sul punto alle argomentazioni illustrate nel primo paragrafo della presente pronuncia.
Secondo le coordinate interpretative della Corte costituzionale (sentenza n. 182 del 2021) l’art. 578 cod. proc. pen. non viola il diritto dell’imputato alla presunzione di innocenza, «perchØ nella situazione processuale che vede il reato estinto per prescrizione e quindi l’imputato prosciolto dall’accusa, il giudice non Ł affatto chiamato a formulare, sia pure incidenter tantum, un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili», ma «nel decidere sulla domanda risarcitoria, non Ø chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.)».
In tali casi, il giudice penale dell’impugnazione «non accerta la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all’evento in base alla regola dell’«alto grado di probabilità logica» (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Rv. 222138). Per l’illecito civile vale, invece, «il criterio del “piø probabile che non” o della “probabilità prevalente” che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare piø probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell’ipotesi contraria»
(Corte Cost., sent. n. 182 del 2021, § 14.1).
Nel caso di specie, gli elementi costitutivi dell’illecito civile, relativamente alla forma tentata del delitto contestato, risultano oggetto di pieno e positivo accertamento in punto di fatto da parte dei giudici del merito e le censure denunciate in sede di legittimità sono risultate manifestamente infondate.
Vanno, quindi, confermate le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado, vale a dire la condanna dell’imputato al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, e la liquidazione in favore della parte civile di una provvisionale di euro 1.000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perche’ il reato e’ estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così Ł deciso, 20/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.