Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6600 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6600 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MANFREDONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
( é
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre, con due differenti atti, avverso la senten della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grad dichiarato di non doversi procedere in ordine alle contravvenzioni contestate ai capi B. e C. rubrica, perché estinte per prescrizione, rideterminando il trattamento sanzionator confermandone la condanna per il delitto aggravato di tentata violenza privata (capo A);
considerato che il ricorso in data 25 marzo 2024 – che un unico motivo lamenta l violazione di legge e il vizio di motivazione, in ragione del mancato avviso alle parti e all pronuncia in ordine alla possibilità di irrogare una pena sostitutiva – è inammissibile poiché presentato prima del deposito della motivazione del provvedimento imputato, avvenuto il 14 gennai 2025 (cfr. Sez. 2, n. 23938 del 15/07/2020, NOME Aras, Rv.279489 – 01: «è inammissibile pe genericità l’impugnazione con cui si censuri un provvedimento la cui motivazione non sia stata anc depositata, in quanto non è consentito che l’ammissibilità di un gravame possa essere valutata ex post, richiedendosi, invece, che i relativi requisiti siano apprezzabili in presenza del provvedi gravato nel suo insieme e costituito tanto dalla parte dispositiva, quanto da quella motivaziona considerato, quanto al ricorso presentato il 24 gennaio 2025, che:
– il primo motivo – che denuncia la violazione degli artt. 56-610 cod. pen. – lun muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, contiene enunciati asse in ordine alla prova del fatto, per nulla parametrati alla motivazione, senza neppure add travisamento della prova, ed è apodittico rispetto alla desistenza volontaria (cfr. Sez. 2, n del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 01); il che esime dal dilungarsi per osservare che esso è manifestamente infondato nella parte in assume che il riconoscimento fotografico non può essere posto a fondamento dell’affermazione d responsabilità in mancanza di «ulteriori riscontri oggettivi» (cfr. Sez. 5, n. 23090 del 10/0 Signorelli, Rv. 279437 – 01);
– il secondo motivo – che assume il vizio di motivazione in relazione al dolo del delit cui è condanna – è manifestamente infondato e parimenti si affida e enunciati assertivi, vol perorare un diverso apprezzamento del compendio probatorio, reiterando le allegazioni disatte dalla Corte di merito, la quale ha affermato l’irrilevanza, ai fini della determinazione del d stato di ubriachezza volontaria per il tramite di un’argomentazione congrua e logica che non può d ritualmente censurata (cfr. Sez. 4, n. 10226 del 20/01/2005, COGNOME, Rv. 231146 – 01);
– il terzo motivo – che denuncia la violazione di legge ai sensi dell’art. 131-bis cod per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità da essi prevista – non si con compiutamente con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01) che, in maniera congrua e logica, ha valorizzato – per escludere particolare tenuità – non solo il fatto che l’imputato abbia brandito una mazza di ferro ma c essa abbia in effetti colpito il cane dell’imputato, così indicando gli elementi contemplati dall comma 1, cod. pen. che ha valorizzato;
il quarto motivo – che lamenta la violazione della legge penale per il manc riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessiva misura della pena – prospe irritualmente un’alternativa valutazione per il tramite di enunciati apodittici;
il quinto motivo – che denuncia la violazione della legge penale in ragione dell’ome valutazione dei presupposti per irrogare sanzioni sostitutive – è privo della necessaria specifi quanto nulla adduce in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle sostitutive, che neppure indica, che non sarebbero stati apprezzati dalla Corte territoriale ( vero non era stata avanzata tale richiesta), il che rende superflua ogni ulteriore considerazion
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/01/2026.