Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9766 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9766 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Ercolano (NA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2025 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, decidendo a séguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 12637 del 29 febbraio 2024, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il delitto di tentata usura, così riqualificato il fatto contestato al capo 5) dell’imputazione come delitto consumato, poiché estinto per intervenuta prescrizione; inoltre, in relazione agli altri reati della stessa specie dei quali egli era stato definitivamente giudicato colpevole a séguito della suddetta sentenza
della Corte di cassazione (capi 2, 6 e 9 dell’imputazione), ha negato il riconoscimento di attenuanti generiche; e, infine, ha rideterminato la pena complessiva, riducendo di un terzo quella cumulativamente applicata in primo grado a titolo di aumento per continuazione per i tre “reati-satellite”.
Avverso tale decisione, NOME ricorre con atto del proprio difensore, sulla base di tre motivi.
2.1. Il primo consiste nella violazione di legge e nel vizio di motivazione, per avere la Corte d’appello ecceduto dai poteri riconosciuti al giudice di rinvio, avendo riqualificato il fatto come tentativo, in presenza di una condanna per l’ipotesi consumata pronunciata in separato giudizio nei confronti del concorrente nel reato, già a quel momento divenuta irrevocabile: con l’effetto che il giudice del rinvio avrebbe dovuto limitarsi a decidere se, in quella condotta così qualificata, vi avesse o meno concorso il ricorrente.
2.2. Il secondo motivo denuncia i medesimi vizi in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
La sentenza impugnata – si lamenta – ha completamente omesso di valutare la produzione documentale difensiva, dimostrativa del successo imprenditoriale del ricorrente; ha qualificato come “formale” il suo stato d’incensuratezza, invece integrale ed effettivo; non ha considerato il comportamento processuale dell’imputato, che si è difeso nel pieno rispetto del principio di lealtà processuale; ha riconosciuto tali attenuanti ad un coimputato, benché condannato anche per delitto associativo.
2.3. La terza censura riguarda la determinazione della pena.
Il primo giudice aveva disposto l’aumento per continuazione senza distinguere per ciascuno dei reati avvinti dal vincolo, perciò non osservando l’onere di motivazione impostogli in tal senso dall’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (che il ricorso richiama). Dal suo canto, la Corte d’appello, si è limitata a ridurre pro quota tale aumento di pena, ritenendo le varie condotte di pari disvalore, quando invece quella di cui al capo 5), per la quale è stata dichiarata l’estinzione, era relativa ad un tasso d’interesse ampiamente superiore rispetto a quello praticato negli altri episodi. Tale reato, dunque, secondo la difesa, sarebbe quello più grave, con la conseguenza che maggiore sarebbe la porzione di pena per esso stabilita nell’àmbito dell’indistinto aumento per continuazione e, correlativamente, maggiore avrebbe dovuto essere la riduzione per effetto della sua estinzione.
2.4. Tal ultima doglianza è stata ulteriormente sviluppata con motivo aggiunto, nel quale la difesa richiama un recente precedente di questa Sezione in tema di proporzionalità della pena e finalità rieducativa della stessa, nonché si
spinge ad ipotizzare una diversa commisurazione degli aumenti per i singoli reati in continuazione, in proporzione al rispettivo tasso d’interesse usurario delle singole vicende.
Ha depositato memoria scritta il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, concludendo per il rigetto del ricorso.
La difesa ha altresì depositato due distinte memorie di replica, con le quali sostanzialmente richiama quanto esposto con il ricorso ed i motivi aggiunti, dolendosi, in particolare, dell’omesso riconoscimento di alcuna rilevanza, ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche, dell’intervenuto proscioglimento per i fatti di cui al capo 5), nonché della commisurazione della pena finale, tale da comportare l’ingresso in carcere dell’imputato, benché incensurato, ed il conseguente tracollo della sua florida attività imprenditoriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso.
Il primo, per cui il giudice del rinvio avrebbe esorbitato dai suoi poteri, è manifestamente destituito di fondamento.
2.1. In AVV_NOTAIO, nessun vincolo nella qualificazione giuridica del fatto incontra il giudice, in conseguenza di quella operata in un distinto procedimento nei confronti di un altro degli autori dello stesso, ancorché contenuta in una sentenza definitiva.
La sentenza passata in giudicato, infatti, ha un’efficacia preclusiva soltanto nei confronti del medesimo imputato e in relazione al medesimo fatto, mentre non sussistono rimedi in caso di contrasto sostanziale di giudicati formatisi sullo stesso fatto in procedimenti diversi per imputati diversi. Il contrasto di giudicati emendabile con la revisione di una sentenza definitiva, a norma dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. – non consiste nella semplice divergenza tra le decisioni su un dato punto od aspetto, bensì nell’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, COGNOME, Rv. 283317): esso, pertanto, non ricorre nell’ipotesi in cui la divergenza attenga alla valutazione giuridica dello stesso fatto operata da giudici diversi (così, tra altre: Sez. 5, n. 633 del 06/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271928; Sez. 2, n. 14785 del 20/01/2017, COGNOME, Rv. 269671; Sez. 5, n. 10405 del 13/01/2015, Contu, Rv. 262731).
2.2. Nello specifico, poi, nessun limite in questo senso opera per il giudice di rinvio, se non quando e nella misura in cui sulla qualificazione giuridica del fatto si sia espressa la sentenza rescindente, derivando in questo caso il vincolo dalla regola AVV_NOTAIO dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., che obbliga quel giudice ad uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per ogni questione di diritto con questa decisa: al di là di questo, il giudice di rinvio rimane libero di decidere con gli stessi poteri del giudice la cui sentenza è stata annullata, come lo stesso art. 627, al precedente comma 2, afferma a chiare lettere.
Nel caso in esame, dunque, poiché la sentenza rescindente aveva chiesto al giudice di merito una motivazione supplementare sulla condotta effettivamente tenuta dall’imputato e sull’eventuale irrilevanza penale di essa, senza tuttavia porre limiti alla qualificazione della stessa agli effetti penali, ne consegue che nessuna violazione dei poteri riconosciutigli dalla legge può essere rimproverata al giudice di rinvio.
Sono egualmente inammissibili, ma perché non consentiti, i restanti motivi di ricorso e quelli aggiunti, tutti afferenti a diversi aspetti del trattamento sanzionatorio.
Costituisce principio costantemente affermato da questa Corte, infatti, quello per cui, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato.
La sentenza impugnata ha assolto compiutamente al relativo onere, plausibilmente ritenendo gravi i fatti di reato, in ragione della loro pluralità (rimasta tale pur dopo il proscioglimento da uno di essi per prescrizione), della stabile disponibilità di risorse finanziarie per prestiti usurari garantita dall’imputato e della eterogeneità delle vittime, nonché escludendo, con riferimento alle attenuanti generiche, la rilevanza della incensuratezza di costui: non già perché “formale” (nell’accezione di “documentale” e non nel senso – lamentato dalla difesa – di “non effettiva”), bensì perché insufficiente per legge a giustificarne il riconoscimento (art. 62-bis, ultimo comma, cod. pen.), oltre che recessiva rispetto alla pervicacia nel reato mostrata dall’imputato ed alla correlata intensità del suo dolo (pag. 11).
Quanto, poi, alla lamentata disparità di trattamento rispetto ad altri imputati più gravati, il dato potrebbe rilevare solamente nella misura in cui si riverberasse negativamente sulla complessiva coerenza logica della motivazione. A tal fine, però, sarebbe stato necessario conoscere con precisione non soltanto le ulteriori e
più gravi imputazioni altrui, ma anche le molteplici ed eterogenee circostanze, anche di tipo soggettivo, suscettibili d’influire, in base all’art. 133, cod. pen., nel caso concreto, sulla individuazione della pena equa: ma, di tutto questo, nel ricorso e nei motivi aggiunti non v’è traccia.
Infine, inutile risulta lo sforzo difensivo di rideterminazione degli aumenti di pena per continuazione per i singoli reati, in misura distinta e direttamente proporzionale al tasso d’interesse usurario praticato in ciascuna vicenda: non soltanto perché la valutazione di maggiore o minore gravità di un singolo fatto di reato dev’essere valutata nel complesso degli indicatori dell’art. 133, cod. pen., e non solo sulla base di uno di essi; ma, ancor prima, perché la prospettazione difensiva si fonda su un presupposto erroneo, qual è quello della maggiore gravità del reato di cui al capo 5) – quello, cioè, dichiarato estinto per prescrizione – che, invece, è l’unico, tra tutti quelli oggetto d’addebito, ad essere stato qualificato come usura tentata anziché consumata.
Ragione per cui, anche sotto questo specifico aspetto, la motivazione della sentenza impugnata è ampiamente lontana da quella arbitrarietà o palese irrazionalità che potrebbero giustificarne la censura in sede di legittimità.
L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026.