Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22562 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22562 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/04/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 24/04/2025
R.G.N. 8417/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 10/12/1974 avverso l’ordinanza del 19/02/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19/02/2025 il Tribunale di Roma, adito in sede di riesame cautelare, in parziale riforma dell’ordinanza del Tribunale di Roma del 03/02/2025 – applicativa degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME nel procedimento a suo carico per il reato di tentata truffa aggravata, in concorso con NOME COGNOME – ha sostituito la misura con quella del divieto di dimora in Roma e dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia giudiziaria.
In sintesi, sono stati ravvisati i gravi indizi di colpevolezza per avere la COGNOME ingenerato nella persona offesa NOME COGNOME il timore del pericolo – del tutto immaginario – per la salute della figlia, così ottenendo la consegna di denaro per evitare conseguenze pregiudizievoli per quest’ultima, con l’aggravante di cui all’art. 640, secondo comma, n.2, cod. pen. (Ł stata invece esclusa quella della minorata difesa di cui all’art. 61 n.5 cod. pen.).
Avverso l’ordinanza di riesame propone ricorso per cassazione l’imputata, tramite il difensore di fiducia sulla base di tre motivi con i quali eccepisce:
il vizio di motivazione con riferimento alla gravità indiziaria, senza effettivo riscontro delle censure articolate con i motivi aggiunti del 19 febbraio 2025, tese ad evidenziare le ragioni della presenza della Voturno e del COGNOME nell’abitazione della vittima (esecuzione di lavori su incarico di un’agenzia di servizi) e la loro estraneità alla condotta dell’anonimo interlocutore telefonico, autore del raggiro;
vizio di motivazione in ordine all’induzione in errore della vittima, la quale aveva prontamente
reagito e coinvolto la figlia prima di consentire l’accesso nella propria abitazione, in tal modo dimostrando di non essere stata raggirata;
vizio di motivazione in ordine alla congiunta applicazione delle misure cautelari, nonostante gli specifici motivi di censura circa l’insussistenza di pericolo di reiterazione criminosa (il motivo riguarda espressamente il vizio di motivazione e non la violazione di legge per l’eventuale incompatibilità fra le due misure).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Per quanto riguarda i gravi indizi di colpevolezza (primo e secondo motivo di ricorso) Ł appena il caso di ribadire che le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che, in tema di misure cautelari personali, allorchØ sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828).
Ciò premesso, nel caso in esame si rileva che il Tribunale ha esaminato con rigore di analisi la posizione della ricorrente riportando i fatti rilevanti alla stregua dei riscontri investigativi effettuati (l’intervento dei Carabinieri presso l’abitazione dell’anziana vittima ove si trovavano la Voturno con il complice, senza alcuna plausibile giustificazione; la telefonata ricevuta poco prima dalla donna nel corso della quale un uomo le aveva prospettato il grave pericolo per la figlia e la richiesta di denaro per scongiurarlo, che sarebbe stato prelevato a breve; la verifica effettuata dalla persona offesa presso la figlia che aveva a sua volta allertato le forze dell’ordine).
Le argomentazioni difensive risultano adeguatamente esaminate, concludendosi nel senso che i fatti descritti nel verbale di arresto non potevano essere diversamente interpretati, posto che le giustificazioni addotte dal COGNOME non erano risultate credibili, non avendo costui dimostrato che la sua presenza era determinata da motivi di lavoro, mai richiesti dalla vittima; quanto al collegamento con la telefonata con l’anonimo interlocutore, l’ordinanza impugnata ha posto in evidenza la tempistica degli eventi (pochi minuti dopo i due indagati si erano presentati presso l’abitazione della Frate) e, con specifico riferimento alla Voturno, la condotta concorsuale, desumibile anche in questo caso da circostanze univoche (il collegamento con il COGNOME, l’estraneità a qualsiasi attività nell’interesse della vittima, l’asserito espletamento di un proprio lavoro, la proprietà dell’auto utilizzata per recarsi con il complice a casa della Frate).
Inoltre, sebbene la persona offesa sia stata in grado di reagire evitando che l’azione delittuosa intrapresa in suo danno si completasse, i raggiri posti in essere avevano un’indubbia portata offensiva, secondo un consolidato schema truffaldino, teso ad approfittare dello stato di ansia creato nella vittima per ottenere un profitto ingiusto, con nocumento altrui.
Anche per quanto attiene alle esigenze cautelari, che l’ordinanza impugnata ha inteso affievolire rispetto al provvedimento genetico, la motivazione Ł immune da vizi logici, ritenendosi,
Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME