Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45089 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45089 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, n. Pontecorvo (Fr) DATA_NASCITA avverso la sentenza n. 169/23 della Corte di appello di Salerno del 27/01/2023
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; sentito il pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; sentito per le parti civili l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile e in subordine di rigettare il ricorso, con la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio; sentiti per la ricorrente l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno, pronunciando a seguito di annullamento con rinvio ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen. della sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di appello di Campobasso in data 13 settembre 2021, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’imputata avverso la condanna riportata in primo grado, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati contestati (due episodi di tentata truffa ai sensi degli artt. 56, 640 cod. pen.), condannandola alla pena, condizionalmente sospesa, di cinque mesi di reclusione e 400,00 euro di multa e confermando la decisione riguardo alle statuizioni civili.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata che deduce i seguenti motivi di censura.
2.1. Vizi congiunti di motivazione, omessa valutazione di risultanze processuali e travisamento di quelle richiamate in sentenza.
2.2. Mancata ammissione di una prova potenzialmente decisiva di cui è stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
2.3. Inosservanza degli artt. 530, comma 2 e 533, comma 1, cod. proc. pen.
I tre motivi di censura si appuntano sulla riaffermata responsabilità della imputata e sulla ribadita riconducibilità alla sua persona della condotta illecita, consistita nell’avere tentato di conseguire la liquidazione di due polizze assicurative accese dal compagno NOME COGNOME, sposato in articulo mortis, inviando alle società assicuratrici richieste di modifica in proprio favore del nome del beneficiario.
Con il primo motivo si contesta il percorso logico argomentativo in base al quale la Corte di appello ha ritenuto provata la paternità delle firme apposte sulle richieste di liquidazione, accordando preminenza alle risultanze della consulenza grafologica disposta dalla parti civili rispetto a quella del consulente del Pubblico Ministero.
Con il secondo motivo la ricorrente si duole della mancata assunzione della invocata perizia e della mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale, con la conseguente adozione (terzo motivo) di una decisione inosservante della regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
2.4. Vizi congiunti di motivazione ed erronea applicazione di legge penale
sostanziale con riferimento:
alla mancata determinazione della sanzione attraverso la quantificazione della pena base e della riduzione a titolo di tentativo;
alla mancata concessione delle attenuanti generiche, asseritamente motivata dalla Corte di merito in termini sostanzialmente tautologici.
2.5. Mancata concessione del beneficio della non menzione nel certificato penale spedito a richiesta dei privati di cui all’art. 175 cod. pen. con riferimento alla mancanza di motivazione specifica sul punto;
all’inosservanza dell’art. 175 cod. pen., nonostante la sussistenza delle condizioni per la relativa applicazione
2.6. Indebita concessione della provvisionale provvisoriamente esecutiva e mancata sospensione sotto i profili della manifesta illogicità della motivazione e della violazione di legge riguardo all’omessa illustrazione delle ragioni e dei presupposti per il riconoscimento.
Con memoria recante la data del 1 settembre 2023, la difesa della ricorrente ha, inoltre, eccepito la sopravvenuta prescrizione dei reati dopo la proposizione dell’impugnazione e in particolare il 31 luglio ed il 1 agosto 2023, rilevando l’erroneo computo, in sede di esame preliminare del ricorso, di una sospensione del procedimento disposta in primo grado ai sensi dell’art. 159 cod. pen., quando il Tribunale di Isernia, accogliendo una richiesta avanzata dal solo difensore della parte civile limitata a trentacinque giorni, disponeva il rinvio del procedimento per sessanta giorni con la corrispondente interruzione dei termini prescrizionali dei reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
Iniziando l’esame delle doglianze con il primo punto del primo e pluriarticolato motivo di ricorso, ne va dichiarata la manifesta infondatezza, dal momento che la Corte di appello, con motivazione ampia (pag. 6-9 sent.) ed immune da censure di ordine logico ricostruttivo, ha condiviso la tesi, già espressa dal primo giudice, secondo cui le firme apocrife presenti sulle richieste di modifica del nome del beneficiario delle polizze assicurative stipulate a suo
tempo dal defunto NOME COGNOME sono attribuibili alla imputata, odierna ricorrente.
Non è questa ovviamente la sede per passare in analitica disamina i vari passaggi attraverso cui la Corte è pervenuta alla sua determinazione, altrimenti risolvendosi il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito; è sufficient invece, osservare che non si riverbera in alcun tipo di nullità la decisione dei giudici di merito di attribuire maggiore valenza probatoria all’elaborato tecnico di una delle parti processuali . (nella specie: le parti civili), avendo essi dato adeguata spiegazione della ragioni della ritenuta maggiore persuasività dello stesso rispetto a quello delle controparti (pag. 6 sent.), soprattutto nel quadro di una complessiva valutazione del contesto probatorio e delle ragioni di ordine logico poste a giustificazione della decisione (pag. 7-8).
È invece palesemente infondata la doglianza riguardante la mancata assunzione di una prova decisiva, sotto forma di perizia ed il conseguente mancato rinnovo dell’istruttoria dibattimentale.
La mancata effettuazione di un accertamento peritale non può, infatti, costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l’articolo citato, attraverso il richiamo all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., s riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A. e altro, Rv. 270936)
Il terzo punto risulta, invece, improponibile, risolvendosi in una critica di merito all’esito del giudizio, condotta sulla base di una rivisitazione dell’intero quadro probatorio alla luce delle legittime prospettazioni difensive, che, come tali, non possono, però, integrare uno dei motivi di cui all’art. 606 cod. proc pen.
Quanto alle doglianze sul trattamento sanzionatorio, quella riguardante la determinazione della pena-base risulta inammissibile per carenza d’interesse.
La pena base per uno dei delitti di cui agli artt. 56, 640 cod. pen. è stata determinata dal primo giudice in quattro mesi di reclusione e 300,00 euro di multa, inferiore, dunque, al minimo edittale quanto alla pena detentiva; d’altro canto l’imputato non vanta alcun diritto alla diminuzione per il tentativo (art. 56 cod. pen.) nella sua massima estensione né si denunciano in questa sede profili di illegalità della pena inflitta.
Quanto all’aumento a titolo di continuazione per l’ulteriore delitto di truffa, s ricorda che la nota pronuncia delle Sez. U n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 nell’affermare il principio che in tema di reato continuato, il giudice, nel
determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi, così da consentire di verificare che sia stato rispettato rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.
Ciò premesso, nel caso in esame è scontato osservare che l’aumento di un mese di reclusione e 100,00 euro di multa riguarda l’ulteriore condotta di reato omogenea rispetto a quello assunto come base del trattamento sanzionatorio.
È manifestamente infondato, inoltre, e pertanto inammissibile il motivo concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, congruamente motivato dalla Corte di appello a pag. 9 della sentenza, così come inammissibile si rivela quello riguardante la mancata concessione del beneficio di cui all’art. 175 cod. pen., avendone l’imputata formulato mera richiesta di applicazione, come si desume dallo stesso ricorso (pag. 10).
Del pari inammissibili sono, infine, le doglianze riguardanti il riconoscimento in favore delle parti civili delle provvisionale immediatamente esecutiva (art. 539, comma 2, cod. proc. pen.).
Per consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, infatti, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (per tutte v Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, NOME, Rv. 277773)
Viene per ultimo affrontato il tema, posto dalla difesa con memoria del 1 settembre 2023, concernente la dedotta sopravvenuta prescrizione dei reati dopo la proposizione dell’impugnazione e in particolare il 31 luglio ed il 1 agosto 2023.
Anche a voler convenire con le prospettazioni difensive in ordine all’erroneità del computo dei periodi di sospensione del corso della prescrizione (art. 159 cod. pen.) imputabili al giudice di primo grado, il profilo resta del tutto irrilevante, d momento che la dichiarazione di inammissibilità di tutti i motivi del ricorso originario impedisce di prendere in considerazione il maturare del termine di prescrizione dei reati dopo la pronuncia della sentenza di appello.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezz dei motivi non consente, infatti, il formarsi di un valido rapporto di impugnazi e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (nella specie la prescrizio reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso) (Sez. U n. 32 del 22/11/2000, COGNOME Luca, Rv. 217266).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
La ricorrente deve, inoltre, essere condannata alla rifusione delle spes rappresentanza e difesa sopportate nel presente grado di giudizio dalle parti c costituite COGNOME NOME e COGNOME NOME nella misura (3.686,00 euro pe la prima + 30% per la seconda parte civile = 1.105,80 euro) indicata dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende. Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione delle spese rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti c COGNOME NOME e COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 4.791,80 oltre accessori di legge.
Così deciso, 12 settembre 2023 Il consigliere s 5sore
Il Pre,er i ie