Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1874 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1874 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2021 della Corte d’appello di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per esser estinto il reato per prescrizione.
Udito l’AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza impugnata in questa sede, in parziale riforma della sentenza pronunciata nei confronti di NOME dal Tribunale di Marsala in data 23 dicembre 2019, confermava il giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 56 e 640 bis cod. pen., riducendo le
pene inflitte per effetto del giudizio di bilanciamento tra le circostanze ricon e confermando le statuizioni civili.
Propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato deducendo, con primo motivo di ricorso, violazione della legge penale, in relazione agli artt 629 (scilicet, 640 bis) cod. pen.; la Corte territoriale aveva fatto errat applicazione della nozione di idoneità degli atti e della direzione univoca stessi, presupposto della configurabilità del delitto tentato, rispetto materiali contestati ed accertati che dimostravano l’invio di due relazio identico contenuto dichiarativo, una sola di esse falsificata nella sottoscrizio che rendeva evidente l’assoluta inidoneità della condotta nell’indurre in err destinatario dei documenti.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli 43, 56 e 640 bis cod. pen., nonché vizio della motivazione, per ciò che riguarda i giudizio espresso sull’elemento soggettivo, avendo espressamente riconosciuto sentenza impugnata l’esistenza di dubbi ragionevoli sulla direzione della volo dell’imputato, ciò che implicava l’esclusione del dolo richiesto dalla n incriminatrice.
2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli 56, 640 bis e 131 bis cod. pen., nonché carenza di motivazione con riguardo agli specifici rilievi formulati con l’atto di appello circa il mancato riconosciment causa di non punibilità, giustificata dalla sentenza impugnata (così come da qu del Tribunale) in ragione della natura del titolo di reato omettendo qualsiv valutazione delle specifiche condotte poste in essere.
2.3. Con il quarto motivo si deduce vizio della motivazione per l’assenza argomenti rispetto ai rilievi formulati circa l’omessa concessione del beneficio non menzione ex art. 175 cod. pen., aspetto che neppure il Tribunale ave affrontato con la decisione di primo grado.
2.4. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli 185, 56, 640 bis, cod. pen., nonché vizio della motivazione, mancante anche in relazione al censurato riconoscimento del danno morale a favore della parte civi senza individuare alcuna conseguenza immediata e diretta dell’ipotizzato fa illecito che potesse costituire fonte di danno morale per il legale rappresen della persona giuridica, di cui era stata utilizzata indebitamente la sottoscri
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
1.1. Il primo e secondo motivo di ricorso, collegati tra loro, sono reiter oltre che manifestamente infondati.
La sentenza impugnata (pag. 3) ha confermato l’analitica ricostruzione del vicenda operata dalla sentenza di primo grado (pagg. 3 ss.) che ha messo evidenza la pacifica direzione dell’attività di induzione in errore, predi dall’imputato mediante la falsificazione del documento che legittimava liquidazione del contributo (non altrimenti percepibile dalla sua associazione, i rende palese il dolo del ricorrente al di là delle incerte espressioni utilizz sentenza impugnata sul significato “non univoco” del deposito di due relazioni, sola con firma apocrifa) e attraverso la contestuale presentazione di una dup relazione, una di esse falsificata.
Si trattava di strumento di certo idoneo ad indurre in errore l’amministrazi cui furono presentati i documenti non potendo, al contrario, affermarsi l’intri inidoneità dell’azione (perché facilmente apprezzabile l’anomalia dell’invio di medesima relazione in duplice versione, da parte dello stesso richiedente) co sarebbe dimostrato dall’espletamento di verifiche e riscontri che l’amministrazi dovette svolgere sulla documentazione inoltrata dall’imputato; ciò che la Corte apprezzato è la circostanza della falsificazione della firma del soggetto che av dovuto attestare l’appartenenza dell’associazione presieduta dal ricorrente RAGIONE_SOCIALE.
1.2. Il terzo motivo di ricorso non è manifestamente infondato.
La motivazione con cui la Corte d’appello ha escluso la possibilità di qualifi il fatto contestato in termini di particolare tenuità, ai sensi dell’art. 13 bis cod. proc. pen., è manifestamente illogica nella parte in cui àncora il dato rilevanza del pericolo concretizzato per l’ente pubblico alla “natura pubblic destinatario della condotta decettiva”, qualità che “rende il tentat conseguimento dell’ingiusto profitto obiettivamente grave poiché i Comuni hanno notoriamente ridotte risorse finanziarie che devono essere perciò correttame impiegate” (pag. 3); si tratta di valutazione eccentrica, che peraltro non tr il dato dell’ammontare del contributo che sarebbe stato erogato al ricorrente certo irrisorio) e del già deliberato impiego delle somme a tal fine, obiettiva ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità.
1.3. Il quarto motivo di ricorso è fondato; la Corte territoriale, pur a l’appellante formulato uno specifico motivo d’impugnazione sul punto, ha omess completamente di valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione beneficio richiesto della non menzione della condanna (Sez. 5, n. 14885 d
15/02/2021, Quatraccioni, Ry. 281028 – 0; Sez. 3, n. 56100 del 09/11/2018, M Rv. 274676 – 0; Sez. 3, n. 792 del 25/05/2017, dep. 2018, C., Rv. 271829 –
Attesa la corretta instaurazione del rapporto processuale in questa sede non potendosi considerare il relativo giudizio esaurito integralmente, in rela a tutti i punti (tra cui va considerato anche quello relativo al riconoscimen beneficio ex art. 175 cod. pen.: Sez. 3, n. 40452 del 05/06/2018, F., Rv. 275 – 01; Sez. 6, n. 57862 del 25/10/2018, Giovane, Rv. 274785 – 0) riguardant il capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stes riferisce, deve essere rilevata ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. l’estin contestato reato, in quanto il termine massimo – considerata l’epoca commissione del fatto fissata al 10 dicembre 2013 e tenuto conto delle intervenu sospensioni del corso della prescrizione pari a mesi 1 e giorn 25 – è maturato il 13 agosto 2021.
Alla declaratoria di estinzione del reato consegue, ai sensi dell’art. 578 proc. pen., la conferma delle statuizioni civili, atteso il positivo giudi sussistenza dell’illecito ascrivibile al ricorrente che, nel predisporre gli a a indurre in errore l’ente pubblico, aveva realizzato in modo fraudolento un f documento, utilizzando in modo abusivo la sottoscrizione della parte civile e in modo cagionando un pregiudizio morale per l’uso non consentito della sottoscrizione, riferibile alla parte civile, finalizzato a commettere un fatto
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il r è estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così deciso il 3/11/2022