Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28873 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28873 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato a Crotone il 11/12/1955
avverso la sentenza del 19/11/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l’avvocato di NOME COGNOME difensore della parte civile NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, che sia rigettato;
udito l’avvocato NOME COGNOME sostituto processuale dell’avvocato NOME COGNOME difensore di NOMECOGNOME che ha concluso chiedendo l ‘ accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 luglio 2023 il Giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia, in sede di rito abbreviato, ha condannato NOME COGNOME per il reato
di cui agli artt. 56, 377bis cod. pen., perché, quale difensore di fiducia di alcuni imputati nel corso del procedimento penale n. 13069/2019 RGNR, usava minaccia nei confronti del collaboratore di giustizia NOME COGNOME -sottoposto a programma di protezione- nel corso della sua escussione come imputato di reato connesso, chiedendogli come si chiamasse, se avesse cambiato cognome, affermando allusivamente ‘ io penso di saperlo però …’, così ponendo in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a interferire sulla genuinità delle sue dichiarazioni.
La Corte di appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe indicata, ha applicato le circostanze attenuanti generiche e ha, conseguentemente, ridotto la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza di primo grado .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.
2.1. Contraddittorietà della motivazione derivante da travisamento della prova, poiché, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, le dichiarazioni che il collaboratore di giustizia stava rendendo all’udienza del 04/07/2022 innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, in ordine all ‘ estorsione oggetto di quel procedimento, non erano conformi a quelle rese sul medesimo argomento nel diverso procedimento pendente innanzi al medesimo Tribunale, all’udienza del 05/10/2017. Nella prospettazione difensiva, infatti, in tale ultimo contesto il collaboratore aveva dichiarato di avere tratto un utile economico diretto dall’estorsione in cui, quindi, rivestiva il ruolo di concorrente, cosa, questa, negata all ‘ udienza del 04/07/2022. Per questa ragione il controesame è stato particolarmente incalzante, peraltro condotto con domande che non sono state oggetto di opposizione del pubblico ministero e che sono state ammesse dal Presidente, attesa la loro pertinenza. In questo contesto, sarebbe stato il collaboratore a tenere un atteggiamento irrispettoso, offensivo e provocatorio, oltre che strumentalmente evasivo, nei confronti del ricorrente, giungendo a minacciarlo. Solo dopo, il ricorrente, evidentemente provocato, ha pronunciato la frase riportata nel capo di imputazione, che certamente rappresenta una reazione scomposta ma non concretamente minacciosa.
Con i motivi aggiunti, tempestivamente depositati, la difesa ha dedotto che il denunciato travisamento trova conferma nella sentenza, divenuta definitiva, emessa dalla Corte di appello di Bologna nel giudizio celebrato con rito abbreviato.
2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 49 cod. pen. La difesa ha evidenziato, in primo luogo, che le domande relative alle nuove generalità sarebbero state giustificate da necessità difensive, dovendo l’avvocato presentare istanza ex art. 335 cod. proc. pen. per acquisire i carichi pendenti del
dichiarante e, in secondo luogo, che il collaboratore di giustizia non aveva mai avuto generalità diverse dalle proprie e che, circa due mesi prima dell’udienza, era stato privato anche dei documenti di copertura. Ciò rendeva oggettivamente impossibile intimidirlo, assumendo di conoscere le generalità di copertura.
Sotto altro profilo la difesa ha sottolineato che la frase asseritamente minacciosa è stata pronunciata solo alla fine del controesame e non all’inizio dello stesso, come sarebbe stato logico se avesse ha avuto una finalità di intimidazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché si limita a sollecitare una diversa lettura delle risultanze probatorie che sono adeguatamente valutate dalle conformi sentenze di primo e secondo grado.
Sul punto va ribadito che nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777 -01), cosa che non è accaduta nel caso di specie.
La sentenza impugnata ha evidenziato che le prime dichiarazioni rese all’udienza del 05/10/2017 in altro procedimento erano state acquisite con il consenso delle parti nell ‘ ambito del procedimento n. 13069/2019 RGNR, per cui facevano parte integrante del materiale probatorio utilizzabile nell ‘ ambito di quest ‘ ultimo; da ciò consegue che le domande, in sede di esame e di controesame, avrebbero dovuto essere limitate a chiarimenti. La presunta difformità tra le dichiarazioni, quindi, era già valutabile dal Tribunale e non doveva essere fatta emergere attraverso il controesame, rivolto, evidentemente, a uno scopo diverso, quale quello di ottenere il mutamento, in senso favorevole ai propri assistiti, di quelle dichiarazioni.
La Corte di appello ha riportato ampi stralci delle dichiarazioni rese il 04/07/2022 e di quelle rese il 05/10/2017, ritenendole del tutto conformi, e ha ricostruito diversi momenti del controesame condotto dal ricorrente, costellato da frequentissimi richiami del Presidente, interruzioni, commenti alle risposte ricevute, domande revocate in esito risposte non gradite, circostanze tutte che
confermano la volontà del ricorrente di ottenere risposte diverse da quelle rese dal collaboratore nel corso di entrambi i processi.
La lettura di tali dichiarazioni, secondo la adeguata motivazione della Corte di appello, consente di escludere il dedotto travisamento della prova, in quanto in entrambi i casi il dichiarante ha narrato di un accordo tra ‘ndranghetisti del gruppo di cui faceva parte, volto a dividere tra i sodali una somma di denaro collegata ad un affare illecito, aggiungendo che, una volta avuta la disponibilità del denaro, NOME COGNOME aveva iniziato a spendere, tanto che i correi gli avevano chiesto conto della mancata suddivisione e gli avevano intimato di versare il dovuto. Avevano, quindi, concordato che la prima tranche venisse data a tale Diletto, mentre il dichiarante e tale COGNOME avrebbero dovuto emettere false fatture per giustificare l’esborso di denaro, per poi ricevere ‘trenta/quaranta’ , denaro questo però mai ricevuto.
Né i motivi aggiunti, con cui è stato dedotto che il travisamento della prova troverebbe conferma nella sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna nel giudizio celebrato con rito abbreviato, che ha riconosciuto che il collaboratore di giustizia NOME COGNOME aveva percepito una parte dell’importo dovuto da NOME COGNOME, sono rilevanti, in quanto le dichiarazioni rese dal collaboratore sul punto all’udienza del 04/07/2022 erano pienamente conformi a quelle rese in precedenza, e tale valutazione non può essere intaccata dal fisiologico esito difforme di un distinto giudizio a prova contratta, basato su una diversa piattaforma probatoria.
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Il reato previsto dall’art. 377 bis cod. pen. è un reato di evento: la condotta deve infatti produrre il risultato che il soggetto indotto rinunci effettivamente a rendere dichiarazioni, ovvero renda effettivamente dichiarazioni mendaci all’attività giudiziaria. In particolare, quanto al risultato cui deve tendere la condotta, possono distinguersi un evento immediato, psicologico, cioè la induzione derivante dalla condotta in questione e un evento processuale, esterno, che manifesta e consuma il reato e che attiene al silenzio o alla falsa dichiarazione della persona chiamata davanti all’autorità giudiziaria (Sez. 6 – , Sentenza n. 991 del 19/09/2018, Campi, Rv. 274937 -01).
Trattandosi di un reato d’evento, la giurisprudenza di legittimità non dubita della configurabilità del tentativo.
La Corte di appello, ricostruito in modo molto esteso l ‘ esame del collaboratore di giustizia, sentito ex art. 210 cod. proc. pen., da parte del ricorrente, ha evidenziato che da esso traspare nitidamente l ‘ intenzione dell ‘ avvocato di ottenere risposte diverse da quelle ricevute. Tale intenzione, secondo le conformi sentenze
di merito, ha condotto il ricorrente a intimidirlo, rivolgendogli domande sul suo status di collaboratore, sulla sua famiglia e sulle generalità di copertura, domande del tutto estranee al giudizio e finalizzate a incutere timore per la sua sicurezza e per l’adeguata protezione sua e dei suoi familiari, mentre del tutto pretestuosa è stata considerata la giustificazione addotta dal ricorrente nell ‘atto di appello, secondo cui la domanda sulle diverse generalità era finalizzata a ottenere il certificato dei carichi pendenti e dei precedenti penali, perché avulsa dalle ulteriori domande poste dal difensore, oltre che logicamente incompatibile con l’asserita conoscenza delle generalità di copertura.
Dalla trascrizione dell ‘ esame, nella parte di interesse, emerge, in particolare, che il ricorrente ha chiesto l’entità della somma pagata dallo Stato al collaboratore; avuta risposta, gli ha chiesto se vedeva i propri familiari e, poi, se aveva cambiato cognome . L’ultima domanda è stata oggetto di opposizione e il Presidente non l’ha ammessa. A quel punto il difensore ha affermato ‘ Non è ammessa. Non sappiamo come si chiama oggi, io penso di saperlo però. Va bene ‘.
Immediatamente il collaboratore ha dichiarato di essere terrorizzato, di sentirsi ‘ sotto scacco ndranghetistico ‘ essendo chiari i messaggi che gli stavano pervenendo, ha rilevato che la moglie e la figlia erano sotto protezione e che era intimidito. Si è, poi, rifiutato di proseguire nell’esame per lo stato di paura e agitazione.
La Corte ha, altresì, evidenziato, che nel corso dell’udienza l’avvocato aveva pronunciato anche la seguente frase ‘ se sposti il paravento ti faccio vedere io …. Chi vedi della tua famiglia? Quanto prendi dallo Stato? Dimmi, una cifra che tutto si può aggiustare ‘, con tono intimidatorio.
2. La difesa ha dedotto che il reato sarebbe impossibile (art. 49 cod. pen.). in quanto il collaboratore di giustizia non avrebbe mai cambiato generalità, per cui l ‘ allusione alla conoscenza di queste ultime non poteva avere alcuna valenza intimidatoria.
Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, in tema di reato impossibile, l’inidoneità dell’azione – da valutarsi con riferimento al tempo del commesso reato in base al criterio di accertamento della prognosi postuma deve essere assoluta, nel senso che la condotta dell’agente deve essere priva di astratta determinabilità causale nella produzione dell’evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ancorché riferibili all’agente (Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, COGNOME, Rv. 278085 -01).
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che i documenti di copertura erano stati effettivamente consegnati al collaboratore
ma, poi, ritirati in occasione del suo arresto per il sopraggiungere di una condanna definitiva (cioè durante la carcerazione); non era stata presentata istanza per il cambiamento delle generalità.
Tuttavia, trattandosi di materia altamente riservata, il collaboratore di giustizia non poteva sapere, né escludere, se, una volta terminata l’esecuzione della pena inflitta, le generalità di copertura sarebbero state le stesse o sarebbero cambiate. Per questo la valenza intimidatoria delle domande poste dall’avvocato COGNOME è stata ritenuta sussistente. A comprova di ciò, la sentenza ha rilevato che a seguito di quanto accaduto all’udienza del 04/07/2022, al fine di escludere la potenziale compromissione del nominativo di copertura, il servizio centrale di protezione ha disposto l’attribuzione di un nuovo nominativo al collaboratore dopo esecuzione della pena.
Da ciò consegue, in applicazione dei criteri sopra indicati, che la condotta posta in essere dal ricorrente, nel momento in cui è stata posta in essere, aveva carattere intimidatorio, avendo l ‘ avvocato indirettamente minacciato nel corso del suo esame di fare uso delle generalità di copertura, che conosceva, così esponendo a concreti rischi l ‘ incolumità del collaboratore di giustizia, sottoposto a programma di protezione, e della sua famiglia.
Tale condotta era certamente idonea provocare la contaminazione processuale che l ‘ art. 377bis mira ad evitare, restando, così fuori dal perimetro del reato impossibile per rientrare in quello del tentativo.
In conclusione il ricorso va respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME Antonio che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME Antonio che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 02/07/2025.