Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40318 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40318 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/05/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co 8 D.L. n.137/20
Ritenuto in fatto
Ricorrono per Cassazione COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che 111/05/2022 ha confermato la sentenza del Gup del tribunale di Pavia che il 25 settembre 2020, all’esito di giudizio abbreviato, li ha condannati per concorso in rapina aggravata. NOME anche per violazione dell’articolo 495 codice penale.
NOME deduce:
2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla sussistenza del tentativo punibile e comunque al suo concorso nel fatto;
2.2. Violazione di legge inizio della motivazione che riguardo all’entità della pena, anche in ordine all’aumento della continuazione, al giudizio di bilanciamento e alla mancata concessione dei benefici di legge
COGNOME NOME deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell’istituto della desistenza volontaria e alla mancata motivazione in ordine nel suo contributo nella realizzazione del fatto.
Considerato in diritto
Premesso che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dai ricorrenti, la sentenza della Corte territoriale non può NOME valutata isolatamente ma deve NOME esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, di talché – sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte – deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile, i ricorsi devono NOME dichiarati inammissibili.
I ricorrenti si sono, infatti, limitati a prospettare una alternativa ricostruzi dei fatti e delle responsabilità sulla base esclusivamente di deduzioni in punto di fatto, per di più articolate in forza di argomentazioni nella sostanza aspecifiche. I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto l’enunciato impugnatorio appare NOME genericamente sviluppato sulla base di rilievi, tendenti ad una rilettura del compendio probatorio e ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti (sussistenza del tentativo
punibile di rapina, assenza di desistenza, concorso ex art. 110 cod.pe relazione ai quali i ricorrenti hanno svolto le rispettive censure, evident tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il qual svolgersi il sindacato riservato a questa Corte.
La vicenda riguarda un tentativo di rapina alla RAGIONE_SOCIALE sventata dal titolare che insospettito dal comportamento due giovani ha avvertito i carabinieri che sono intervenivano prontamen riuscendo a fermarne uno, mentre l’altro riusciva a sottrarsi con una repe fuga. Il giovane fermato veniva sottoposto a perquisizione personale e trovat possesso di diverse fascette di plastica da elettricista lunghe circa 50 cm paio di guanti di lattice di colore azzurro e di una borsa della spesa in tela dietro la schiena. Indossava lenti a contatto di colore azzurro, degli occhi lenti neutre, non correttive ed aveva capelli biondi non naturali ma tinti. Lui declinava le proprie generalità che risultavano però false. Veniva in successivamente identificato in COGNOME NOME. Nell’immediatezza ha indicato carabinieri che l’uomo con cui si era accompagnato presso la RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME, riconosciuto anche dalla parte lesa in sede di identificaz fotografica. Lo stesso COGNOME ha ammesso la circostanza. Anche NOME nell’occasione indossava lenti colorate ed un cappellino che rendeva più ardu riconoscimento.
Il COGNOME sempre nell’immediatezza ha confessato agli operanti di ess partito da Caserta assieme all’amico NOME NOME NOME NOME NOME a Garlas mattina del 16 ottobre 2019 dove avrebbero dovuto realizzare una rapina. H altresì ammesso di avere dato agli operanti le generalità del fratel scongiurare il rischio di NOME identificato come pregiudicato.
E indubbio, pertanto, che i due ricorrenti si sono portati presso la gioiel ,i/ )?/ -7 e-Garlasco, travisati, con l’intento L K -D-rn NOME una rapina (avevano con loro fascette di plastica, evidentemente per immobilizzare le parti lese) che non riusciti a realizzare per il pronto intervento delle forze dell’ordine alle gioielliere che si era insospettito dal comportamento tenuto dai due
Ciò premesso deve rilevarsi che ai sensi dell’art. 56 c.p. risponde di d tentato chi compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un del se l’azione non si compie o l’evento non si verifica. Come emerge dal ten letterale della disposizione richiamata la definizione codicistica del delitto fa leva sul duplice requisito della idoneità e dell’univocità degli atti. Il l del 1930, proprio per eliminare le discussioni e le incertezze applicative del precedente e anche per estendere l’area della punibilità dei fatti diretti a o
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un interesse protetto, ha abbandonato la distinzione tra tentativo e mancato, tra atti preparatori e inizio dell’esecuzione, e ha focalizzato la r penale da un lato sull’idoneità degli atti, operando così un allargamento ogg rispetto al precedente requisito dell’idoneità del mezzo e dall’altro sulla d causale univoca della condotta verso l’aggressione dell’interesse, rinunciando a richiedere la sussistenza di una conformità parziale al modello criminoso sembrava discendere dal precedente requisito “dell’inizio di esecuzione” pro del codice Zanardelli. Il requisito dell’idoneità ha natura oggettiva. L’idon riferita alla commissione del delitto in questione. In altri termini l’idoneit deve NOME intesa come capacità potenziale, attitudine, congruità del rispetto alla realizzazione del delitto preso di mira. Il parametro di accert dell’idoneità consiste in un giudizio ex ante e in concreto (c.d. prognosi postuma), cioè ci si deve collocare idealmente nella stessa posizione dell’agente all dell’attività criminosa, accertando se gli atti erano in grado’ tenuto cont concrete circostanze del caso, di sfociare nella commissione del reato. Quant grado di idoneità necessario ai fini della configurazione del tentativ evidenziarsi che, se il fondamento della punibilità del tentativo va rav nell’esigenza di impedire la messa in pericolo del bene giuridico, il gr sufficienza dell’idoneità degli atti deve coincidere con la probabilità di verifi dell’evento lesivo. In altre parole, per poter plausibilmente sostenere che di tentativo realizzati pongono in pericolo il bene protetto è necessario acce l’attitudine a conseguire l’obiettivo.
L’art. 56 richiede anche il requisito dell’univocità o non equivocità degli impedire un’eccessiva dilatazione dell’istituto del tentativo che si avrebbe q si punissero atti privi dell’attitudine ad esprimere una chiara direzione cri L’univocità deve NOME considerata come caratteristica oggel:tiva della cond nel senso che gli atti posti in NOME devono possedere in se stessi, guard contesto in cui sono inseriti l’attitudine a denotare il proposito cr perseguito. L’esigenza di configurare l’univocità come caratteristica dell’azion esclude però che la prova del fine delittuoso possa NOME desunta in qual modo, facendo riferimento ai canoni probatori in materia di elemento soggetti Una volta conseguita anche aliunde la prova del dolo si deve però accertare se gli atti, considerati nella loro oggettività riflettano in maniera sufficien congrua la direzione verso il fine criminoso. Deve aggiungersi che la direz finalistica dell’atto deve NOME certa tanto sul piano materiale che su psicologico. Non può infatti dirsi univoco un comportamento che l’agente ponga NOME senza tendere a realizzarlo, ma soltanto accettando il rischio del verificazione. Può quindi affermarsi che, abbandonata ormai la distinzione tra
preparatori e atti esecutivi, per l’esistenza d’un tentativo punibile si richie l’idoneità e l’univocità degli atti posti in NOME dal soggetto agente.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, va rilevato che la sentenza impugnata, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome conforme ai canoni della logica e della non contraddizione, ha ravvisato nel comportamento tenuto dai ricorrenti gli estremi propri del concorso in tentativo di rapina.
Nel provvedimento impugnato viene dato conto della sussistenza dell’ipotesi di tentata rapina, in quanto gli atti posti in NOME dagli imputati facevano fondatamente ritenere che i prevenuti, non solo avevano definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, come dagli stessi riconosciuto, ma avevano anche iniziato ad attuarlo e che l’azione non si era realizzata per un evento indipendenti dalla volontà degli indagati (il tempestivo intervento delle forze dell’Ordine).
Quanto alla reiterata tesi della desistenza non può, infatti, che ribadirsi che la “volontarietà” della desistenza non deve NOME confusa con la “spontaneità” della medesima, nel senso che la desistenza è volontaria anche quando non è spontanea perché indotta da ragioni utilitaristiche o da considerazioni dirette ad evitare un male ipotizzabile o dalla presa di coscienza degli svantaggi che potrebbero derivare dal proseguimento dell’azione criminosa (cfr. Sez. 4, n. 17384 del 12/02/2003, COGNOME, in motivazione). La legge non prende in considerazione le intime ragioni che inducono l’agente a desistere dall’azione criminosa, ma richiede invece, con la previsione del requisito della volontarietà, che la desistenza non sia riconducibile a cause esterne che rendano impossibile, o gravemente rischiosa, la prosecuzione dell’azione. Insomma, seppur non spontanea, tale prosecuzione non deve NOME impedita da fattori esterni che renderebbero estremamente improbabile il successo dell’azione medesima; la scelta deve quindi NOME operata in una situazione di libertà interiore indipendente dalla presenza di fattori esterni idonei a menomare la libera determinazione dell’agente (tra tante, Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018 Rv. 272535 – 01). Nel caso di specie, come indicato dai giudici di merito, gli imputati che avevano approntato tutti gli at preparatori idonei e finalizzati in maniera univoca a realizzare la progettata rapina sono stati spinti a desistere a causa dell’intervento delle forze dell’ordine.
Deve aggiungersi che la motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di bilanciamento delle attenuanti generiche e di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio applicato in prime cure, anche con riguardo all’applicazione dell’aumento per la ritenuta continuazione si rivela, poi, del tutt
coerente e congrua, a fronte delle doglianze, aspecifiche, dedotte sul punto in sede di ricorso. Così come la Corte territoriale ha dato conto delle ragioni che impedivano di concedere al COGNOME i benefici di legge.
I ricorsi sono pertanto inammissibili e i ricorrenti devono NOME condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Roma 04/05/2023