Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37395 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 37395 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME, nato a San Marzano di San Giuseppe, il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Francavilla Fontana il DATA_NASCITA, NOME, nato a Francavilla Fontana il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce del 29.11.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME e NOME, che si riporta ai motivi di ricorso insistendo per l’accoglimento;
udito l’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME che, a sua volta, si riporta ai motivi di ricorso insistendo per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23.3.2023 il GUP del Tribunale di Brindisi aveva riconosciuto NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME responsabili dei reati loro in concorso ascritti al capo a) (tentata rapina aggravata in concorso), b) (porto illegale d’arma da fuoco con matricola abrasa), d) ed e) (detenzione di munizioni anche da guerra), f) (ricettazione in concorso del veicolo Fiat 500 provento di furto) e, esclusa la pur contestata recidiva, riunite le diverse violazioni di legge nel vincolo della continuazione, li aveva condannati alla pena complessiva, così ridotta per la scelta del rito, di anni 5 di reclusione ed euro 3.000 di multa, ciascuno, oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia;
la Corte d’appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata per il resto, ha assolto il COGNOME ed il NOME dal reato di cui al capo f) per non aver commesso il fatto ed ha di conseguenza eliminato il relativo aumento di pena pari a mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 200 di multa, sostituendo per costoro la pena accessoria della interdizione perpetua con quella della interdizione quinquennale dai pubblici uffici;
ricorrono per cassazione il COGNOME, il COGNOME ed il NOME, tramite i rispettivi difensori che deducono:
3.1 l’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME:
3.1.1 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al concorso dell’imputato nei reati a lui contestati: segnala che la Corte non ha dato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali non sarebbero stati giudicati degni di accoglimento i rilievi le argomentazioni sviluppate dalla difesa; ripropone la propria versione dei fatti quanto alla disponibilità dell’autovettura del Petronell che assume non essere stata per nulla vagliata dalla Corte territoriale che ha confermato il giudizio di colpevolezza in merito ai fatti di cui ai capi b), c) ed e) in forza posizionamento della busta contenente le due pistole nei pressi dell’autovettura dalla cui ricettazione l’imputato era stato tuttavia mandato assolto; ribadisce come dagli atti non emergesse né la materiale disponibilità né la conoscenza, da parte sua, della presenza RAGIONE_SOCIALE armi;
3.1.2 violazione di legge e vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità con riguardo agli artt. 56 e 629 cod. pen.: rileva, infatti, il carattere manifestamente illogico della motivazione con cui la Corte ha confermato l’esistenza dei presupposti del delitto di tentata rapina; riporta le diverse tes invalse in dottrina ed in giurisprudenza circa la perdurante rilevanza della categoria degli atti “esecutivi” rispetto agli atti c.d. “preparatori” e sottolinea che, nel ca di specie, la rapina al portavalori era soltanto una remota ipotesi investigativa in assenza di alcun elemento oggettivo; aggiunge che nulla poteva consentire di ipotizzare che la rapina sarebbe stata eseguita di lì a poco;
3.1.3 violazione di legge e vizio di motivazione per manifesta illogicità in ordine al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche: segnala che la Corte ha illegittimamente ed immotivatamente negato al ricorrente le circostanze attenuanti generiche omettendo di parametrare il trattamento sanzionatorio alla concreta rilevanza del fatto, non ostandovi, peraltro, la condizione di recidivo;
3.2 l’AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME e NOME COGNOME:
3.2.1 violazione di legge con riguardo agli artt. 56, 628, comma terzo, n. 1), cod. pen.; illogicità e/o contraddittorietà della motivazione con riguardo al tentativo di rapina: rileva che i giudici di merito hanno in concreto svuotato di contenuto il disposto di cui all’art. 56 cod. pen. dando rilievo agli elementi acquisiti dal personale di PG piuttosto che agli atti posti in essere dagli odierni ricorrenti; richiama, a tal proposito, il testo della relazione ministeriale sul progetto al codice penale che ha superato la distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi introducendo il criterio della univocità da valutare in termini obiettivi ed prescindere da circostanze acquisite aliunde dovendosi dare rilievo all’atto che, di per sé, ed indipendentemente da elementi esterni, riveli l’intenzione dell’agente; osserva che il precedente evocato dalla Corte territoriale attiene ad una fattispecie del tutto diversa da quella che ci occupa, in cui gli imputati furono sorpresi in una zona diversa ed un orario diverso da quelli in cui avrebbe dovuto transitare il furgone; riporta, inoltre, passi del verbale di PG ove era stato valorizzato il possesso dell’auto rubata (dal solo COGNOME), RAGIONE_SOCIALE armi, dell’abbigliamento da indossare, dei chiodi a quattro punte, oltre che dei telefoni cellulari, circostanze dalle quali non poteva certamente evincersi che il giorno successivo sarebbe stata commessa una rapina proprio ai danni del portavalori RAGIONE_SOCIALE, il cui passaggio era una circostanza appresa dagli investigatori e non evincibile dagli atti posti in essere dagli imputati;
3.2.2 violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 191 e 271 cod. proc. pen.: rileva che la difesa aveva sollevato
una questione di (in)utilizzabilità della relazione di servizio del 14.1.2022 che reitera – anche per violazione dell’art. 132, comma terzo, del D. Lg.vo 196 del 2003 – sottolineando che non fossero mai stati prodotti i decreti di autorizzazione alle intercettazioni ambientali e di installazione del sistema di geolocalizzazione sulla vettura Fiat Panda TARGA_VEICOLO da cui gli investigatori avevano ritenuto di poter la prova della presenza degli imputati sul luogo dell’arresto già nel giorno precedente;
3.2.3 vizio di motivazione in ordine agli artt. 624/648 cod. pen.: rileva che con l’atto di appello era stata chiesto di riqualificare il delitto di ricettazione in f della Fiat 500 e che la Corte non ha indicato alcun elemento ostativo all’accoglimento della richiesta,pur in presenza di dichiarazioni militanti in tal senso e coerenti con i tempi di sottrazione del veicolo in questione; segnala che il difetto di querela renderebbe non punibile il furto e lo stesso delitto di ricettazione per assenza del delitto presupposto;
3.2.4 violazione di legge penale sostanziale e processuale e vizio di motivazione quanto alla posizione di NOME: richiamati i principi in materia di presupposti per l’affermazione di responsabilità da inquadrarsi nel libero convincimento temperato dall’obbligo di fornire una motivazione congrua, logica e corretta, segnala che, nel caso di specie, la Corte d’appello non ha minimamente motivato in merito al concorso del NOME limitandosi a valorizzare l’unica emergenza probatoria rappresentata dalla presenza dell’imputato al momento dell’arresto alla guida della sua vettura senza nulla argomentare sulle doglianze difensive articolate in ordine alla gravità indiziaria ed al coinvolgimento del ricorrente; sottolinea che proprio l’assoluzione dal delitto di ricettazione finisce per escludere ogni contributo causale del ricorrente; NUMERO_DOCUMENTO
3.2.5 violazione di legge penale sostanziale e processuale e vizio di motivazione in relazione all’art. 23 I. 110 del 1975 ed all’art. 2 I. 895 del 1967: rileva che, al netto dell’eccezione di inutilizzabilità dei dati di geolocalizzazione non vi è alcun elemento in grado di ricondurre la disponibilità RAGIONE_SOCIALE armi in capo al COGNOME ed al COGNOME rammentando che la detenzione implica l’esistenza di un sia pur minimo rapporto materiale con la res; sottolinea che la Corte d’appello, investita della questione, non ha fornito alcuna risposta o alcuna motivazione sul punto;
3.2.6 vizio di motivazione in relazione al capo d), ed all’aggravante dell’arma da guerra; sussistenza dell’ipotesi lieve di cui all’art. 5 della legge 895 del 1967: segnala quali siano le condizioni per ritenere che si sia in presenza di munizioni da guerra ai sensi dell’art. 1, comma terzo, della legge 110 del 1975 e dell’art. 2, comma quarto, della legge 895 del 1967; rileva che,se tali sono le
cartucce TARGA_VEICOLO parabellunn inessuna indagine è stata invece eseguita in ordine alla funzionalità di quelle dotate di ogiva in ottone troncata; rileva che, ad ogni modo, la loro modesta quantità avrebbe potuto comportare il riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 5 della legge 895 del 1967;
3.2.7 vizio di motivazione in ordine all’art. 62-bis cod. pen.: rileva che la Corte d’appello ha giudicato infondato il rilievo difensivo articolato sul punto senza tuttavia motivare al riguardo; segnala che la peculiarità della condotta ed il corretto comportamento dell’imputato avrebbero consentito alla Corte di riformare sul punto la sentenza di primo grado; segnala come debba ritenersi illegittima la motivazione della sentenza di appello che abbia confermato l’esclusione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche limitandosi a ribadire la sostanziale adeguatezza della pena in concreto inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché articolati su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME erano stati chiamati a rispondere, e sono stati riconosciuti responsabili all’esito di un conforme apprezzamento, nei due gradi di merito, RAGIONE_SOCIALE medesime emergenze istruttorie, in primo luogo del delitto di tentata rapina aggravata perché “… con atti idonei e diretti in modo non equivoco (inizio travisamento, disponibilità RAGIONE_SOCIALE armi, messa in moto dell’autovettura per preparare l’assalto, predisposizioni all’interno dell’autovettura di chiodi a quattro punte per garantirsi la fuga) tentavano di assaltare il furgone portavalori dell’istituto RAGIONE_SOCIALE che avrebbe effettuato la consegna di contante per Euro 119.000,00 all’ufficio postale di Sn Marzano di San Giuseppe; non riuscivano nel loro intento per il pronto intervento del personale della Squadra Mobile di Taranto”; in secondo luogo, della ricettazione e del porto, senza autorizzazione, del revolver marca Forjas Taurus s.a. modello TARGA_VEICOLO, matricola NUMERO_DOCUMENTO completa di tre proiettili aventi ogiva in ottone troncata per aumentare la loro carica esplosiva; della detenzione di 9 cartucce di cui 3 con ogiva in ottone troncata, da considerarsi armi da guerra; il COGNOME, infine, anche della ricettazione dell’autovettura FIAT 500 provento di furto in danno di COGNOME NOME.
Questioni comuni e di natura processuale,
1.1 Ragioni di ordine espositivo consigliano di partire dall’esame della censura in rito articolata nel secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME e del NOME.
La difesa, infatti, reitera in questa sede l’eccezione di (in)utilizzabilità dell relazione di servizio del 14.1.2022 – anche per violazione dell’art. 132, comma terzo, del D. Lg.vo 196 del 2003 – sottolineando che non fossero mai stati prodotti i decreti di autorizzazione alle intercettazioni ambientali e di installazione del sistema di geolocalizzazione sulla vettura Fiat Panda TARGA_VEICOLO da cui gli investigatori avevano ritenuto di poter la prova della presenza degli imputati sul luogo dell’arresto già nel giorno precedente il loro arresto.
Il motivo è aspecifico e comunque manifestamente infondato.
La Corte d’appello, nel prendere in esame l’eccezione difensiva avanzata con l’atto di gravame contro la sentenza di primo grado, ha fatto presente che, al di là dei rilievi di natura “tecnico-captativa”, quel che, ai fini del giudizi responsabilità, davvero rilevante e decisiva era la circostanza, obiettivamente insuperata, secondo cui erano stati proprio gli agenti di PG a dar conto di aver notato, sul posto, il giorno 14 gennaio, un’autovettura Fiat 500 “sospetta” in quanto provento di furto avendo perciò “… deciso di verificare chi potesse essere ricollegabile al successivo uso (evidentemente illecito) del mezzo” (cfr., pag. 6 della sentenza d’appello).
In altri termini, i giudici di merito hanno correttamente dato rilievo non già all’attività di natura tecnica ma alla attestazione degli operanti di quanto da essi direttamente percepito.
In ogni caso, il ricorso, eccependo la inutilizzabilità dei relativi risulta richiama la disciplina in materia di intercettazioni telefoniche laddove tuttavia la giurisprudenza di questa Corte è concorde nell’affermare che la localizzazione degli spostamenti tramite sistema di rilevamento satellitare GPS (c.d. pedinamento elettronico) è mezzo di ricerca della prova atipico non implicante un accumulo massivo di dati sensibili da parte del gestore del servizio, sicché le relative risultanze sono utilizzabili senza necessità di autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria, non trovando applicazione per analogia la disciplina di cui all’art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, in tema di tabulati, e neppure i principi affermati dalla sentenza della CGUE del 05/04/2022, C. 140/2020, relativa alla compatibilità di “data retention” con le Direttive 2002/58/CE e 2009/136/CE, sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore RAGIONE_SOCIALE comunicazioni (cfr., in tal senso, da ultimo, Sez. 6 – , n. 15422 del 09/03/2023, COGNOME, Rv. 284582 – 01; conf.,
Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013, COGNOME, Rv. 255542 – 01; cfr., anck. Sez. 2 – , n. 23172 del 04/04/2019, COGNOME., Rv. 276966 – 01, secondo cui la la geolocalizzazione a mezzo sistema di rilevamento satellitare GPS – che costituisce una forma di osservazione e controllo eseguita con strumenti tecnologici, non assimilabile in alcun modo all’attività di intercettazione – non ha natura irripetibile, atteso che le operazioni di rilevazione RAGIONE_SOCIALE distanze (effettuate nel caso di specie attraverso il sistema “Google maps”) possono essere controllate e ripetute illimitatamente e, dunque, non sono sottoposte alle garanzie previste dall’art. 360 cod. pen.).
1.2 Altra questione che le difese hanno diffusamente coltivato e che merita una considerazione di carattere generale è quella della configurabilità dei presupposti perché si possa ritenere integrato il tentativo di delitto.
Il delitto tentato, come è noto, costituisce fattispecie autonoma rispetto al reato consumato, e per la sua configurabilità, richiede la sussistenza sia dell’elemento soggettivo che di quello oggettivo; mentre l’elemento soggettivo è identico al dolo del delitto che il soggetto agente si propone di portare a compimento, l’elemento oggettivo ruota intorno alle nozioni di: idoneità degli atti, univocità degli atti e mancato compimento dell’azione o mancato verificarsi dell’evento.
Il delitto tentato si inserisce, dunque, tra gli estremi della semplice “cogitatio” ovvero del mero accordo (di per sé non punibile, ai sensi dell’art. 115 cod. pen.) ed il delitto consumato essendo di volta in volta necessario stabilire quando un’azione, avendo superato la soglia della mera “cogitatio”, pur non essendo stato raggiunto lo scopo criminoso prefissatosi dall’agente, sia ugualmente punibile.
Per quanto concerne il requisito della idoneità degli atti, l’opinione maggioritaria invalsa nella giurisprudenza è nel senso che un atto può essere ritenuto idoneo quando, valutato “ex ante” ed in concreto (c.d. criterio della prognosi postuma), ossia tenendo conto di tutte le circostanze conosciute e conoscibili e non di quelle oggettivamente presenti e conosciute dopo (cfr., Sez. 5, n. 84/1996, Rv.206562; Sez. 6, n. 11360/1998, Rv. 213408), il giudice, sulla base della comune esperienza dell’uomo medio, possa ritenere che quegli atti indipendentemente dall’insuccesso determinato da fattori estranei – fossero comunque tali da ledere, ove portati a compimento, il bene giuridico tutelato dalla norma violata.
L’idoneità degli atti non va, infatti, valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell’intento delittuoso, bensì in relazione alla
possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l’agente si propone, configurandosi invece un reato impossibile per inidoneità degli atti, ai sensi dell’art. 49 cod. pen., in presenza di un’inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato che sia assoluta e indipendente da cause estranee ed estrinseche, ove l’azione, valutata “ex ante” e in relazione alla sua realizzazione secondo quanto originariamente voluto dall’agente, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso.
Per quanto riguarda, invece, la nozione di univocità degli atti, secondo la tesi c.d. soggettiva, si è affermato che l’atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione “ex ante” ed in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto, laddove la prova del requisito dell’univocità dell’atto (da considerare quale parametro probatorio) può essere raggiunta, non solo, sulla base dell’atto in sé considerato, ma anche “aliunde” e, quindi, anche sulla base di semplici atti “preparatori” (magari accompagnati ed esaltati nella loro pregnanza euristica da confessioni o intercettazioni particolarmente significative), che rivelino la finalità dell’agente addirittura l’imminente passaggio alla fase esecutiva del delitto, ma non ne postulino necessariamente l’avvio.
Secondo altra opinione (ovvero quella che propende per la tesi c.d. oggettiva), gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, coincidenti, anche sol in minima parte, all’inizio dell’esecuzione, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata; e ciò in quanto la univocità degli atti indica non un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta; gli atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, secondo tale prospettazione, possono essere esclusivamente gli atti esecutivi.
Mentre per la tesi c.d. soggettiva l’univocità va valutata sulla base RAGIONE_SOCIALE circostanze concrete, sicché anche gli atti in sé “preparatori” possono, a determinate condizioni, essere considerati univoci, al contrario per la tesi c.d. oggettiva, l’univocità coincide con l’inizio degli atti “tipici” di un determinato reato secondo il paradigma della fattispecie incriminatrice.
NOME , In tal modo, finisce però pervriproposta l’impostazione invalsa sotto la vigenza del codice Zanardelli, che faceva riferimento a concetti quali “cominciamento”, “mezzi” ed “esecuzione”, lasciando insoluti (in particolare in materia di reati a forma libera) gli interrogativi che avevano indotto il legislatore
del 1930 a rivedere la normativa in materia introducendo la disposizione di cui all’art. 56 cod. pen. che, nel codice in vigore, non ripropone i concetti di “delitt tentato” e “delitto mancato” del vecchio codice Zanardelli, ma distingue tra tentativo non compiuto (quando l’azione non si compie) e tentativo compiuto (quando l’evento non si verifica), in tal modo facendo riferimento non solo all’esecuzione, ma anche all’azione.
E ,poiché la ricerca RAGIONE_SOCIALE chiavi di soluzione del problema della riconoscibilità del tentativo non può essere spinta oltre la lettera dell’art. 56 cod. pen., che rappresenta il punto di confluenza di tutte le nozioni descrittive con le quali si cerca di integrare il mezzo d’identificazione dell’univocità degli atti, questo Collegio condivide e ribadisce l’orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui l’unico criterio di ordine generale, che può essere di valido ausilio nel riconoscimento dell’univocità, è costituito dall’imprevedibilità della non consumazione, ovvero da quella complessiva situazione di fatto in cui tutto fa supporre che il reato sarà commesso, e non appaiono percepibili incognite che pongano in dubbio tale eventualità (cfr. Sez. 2, n. 18747 del 20/03/2007, COGNOME Simone, Rv. 236401 – 01).
Ne consegue, quindi, che il tentativo è punibile non solo quando l’esecuzione è compiuta, ma anche quando l’agente ha posto in essere uno o più atti (non necessariamente esecutivi) che indichino, in modo inequivoco, la sua volontà di voler compiere un determinato delitto; ovvero, in tutti quei casi in cui l’agente abbia approntato e completato il suo piano criminoso in ogni dettaglio ed abbia iniziato ad attuarlo, pur non essendo ancora arrivato alla fase esecutiva vera e propria, ossia alla concreta lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.
Va conclusivamente ed ancora una volta affermato il principio secondo cui per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propr ma anche quegli atti che, pur classificabili come “preparatori”, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo “che l’azione abbia la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo” (cfr., in questi termini, Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Gravina, Rv. 268644 – 01, in cui la Corte ha ribadito che la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l’agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l’azione abbia la significativa probabilità di conseguire
l’obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo; nel caso di specie, il duplice delitto di tentata rapina è stato ravvisato nella condotta degli imputati che, acquisita la disponibilità di guanti e cappelli, avevano compiuto una ricerca in automobile di istituti bancari non eccessivamente protetti e, in due occasioni, scesi dalla vettura, si erano portati, nel primo caso, nei pressi della porta di ingresso di una banca e, nell’altro, all’interno, salvo allontanarsi per la percepita presenza della vigilanza; conf., Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Gentile, Rv. 269963 – 01, che ha ribadito tale principio in una fattispecie relativa a tentativo di rapina ad un furgone portavalori, con riferimento alla quale la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che erroneamente il tribunale del riesame, in riforma dell’ordinanza coercitiva, avesse escluso l’univocità degli atti solo per la non imminenza dell’assalto, senza tener conto degli altri indici utilizzabili per stabilire se l’azione avesse una significat probabilità di essere portata a compimento, tra cui l’individuazione dell’obiettivo, la progettazione dell’azione nei minimi particolari, la progressione nell’organizzazione – con l’approvvigionamento di una pala gommata, di armi e di maschere per i volti – nonostante la certezza del monitoraggio RAGIONE_SOCIALE forze dell’ordine, nonché la scelta di un’idonea strada con curve a gomito per l’agguato; cfr., anche, Sez. 2, n. 25264 del 10/03/2016, Colombo, Rv. 267006 – 01, in cui la la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto legittima la condanna per concorso nel tentativo di rapina di due soggetti – uno dei quali in possesso di un taglierino e di una sacca utilizzati per compiere altre rapine – che avevano lasciato l’auto nei pressi di un ufficio postale con le portiere aperte e la chiave nel quadro di accensione, avevano cercato di sottrarsi al controllo di P.G. fornendo spiegazioni contrastanti circa la loro presenza “in loco”, ed avevano intrattenuto tra loro conversazioni intercettate da cui emergeva il comune intento di dissimulare la ragione di tale loro presenza; Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015, COGNOME, Rv. 264589 – 01, che ha ritenuto il delitto tentato in una fattispecie relativa alla presenza in ora notturna, all’ingresso del parcheggio di un supermercato, di tre persone, una RAGIONE_SOCIALE quali – alla vista degli agenti – aveva gettato in terra un berretto modificato in passamontagna mediante due fori per gli occhi, mentre gli altri due avevano guanti in lattice e un coltello serramanico; Sez. 2, n. 11855 del 08/02/2017, Fincato, Rv. 269930 – 01, che ha ritenuto immune da censure la condanna per tentata rapina in danno di un furgone portavalori in quanto gli imputati – studiato il percorso, acquisita la conoscenza dei luoghi di predisposizione degli incassi ed altresì approntata un’autovettura di origine furtiva per garantirsi la fuga – avevano pedinato il mezzo muniti di un’arma e di una maschera, non portando a termine l’azione per l’imprevisto transito di un’auto dei carabinieri). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
La concezione del delitto tentato così come delineata conduce a ritenere infondato il rilievo difensivo secondo cui dovrebbero considerarsi non rilevanti, ai fini del giudizio di “univocità”, le circostanze apprese “aliunde” in quanto l’atto dovrebbe denunciare, in sé, e non alla luce di elementi ad esso estrinseci, il suo carattere “univoco”, ovvero la unidirezionalità verso l’obiettivo prefissato quale epilogo naturale e necessitato.
Si osserva, dalla difesa del COGNOME e del NOME che, nel caso che ci occupa, gli “atti” descritti dagli operanti, ovvero le condotte tenute dagli odierni ricorrenti e di cui le due sentenze di merito hanno dato compiutamente conto, avrebbero assunto il significato “univoco” delineato nel capo di imputazione, soltanto alla luce della circostanza, acquisita dagli investigatori e non “denunziata” direttamente da essi, del passaggio sul posto, previsto di lì a poco, del portavalori RAGIONE_SOCIALE che avrebbe rappresentato il reale obiettivo avuto di mira dagli odierni ricorrenti.
Ebbene, proprio la tesi “soggettiva” sposata dalla giurisprudenza di questa Corte porta a concludere nel senso che la “univocità” degli atti deve essere necessariamente letta alla luce RAGIONE_SOCIALE circostanze conosciute dall’agente ed in vista RAGIONE_SOCIALE quali egli abbia iniziato ad attuare il proprio proposito criminoso; in alt termini, l’atto può assumere valenza “univoca” proprio in considerazione dell’obiettivo prefissosi dall’agente e che rappresenta un elemento “esterno” alla condotta che, tuttavia, ne rivela la univoca direzione.
Irrilevante, in altri termini, è che l’obiettivo dell’agente sia identific indipendentemente dalla natura e fisionomia della condotta una volta che sia accertato che esso sia stato individuato e “mirato” dall’agente che lo abbia considerato, alla luce RAGIONE_SOCIALE condizioni conosciute, suscettibile di essere perseguito e raggiunto.
Declinando queste considerazioni sul caso di specie, non rileva che la circostanza secondo cui l’obiettivo degli imputati fosse stato il portavalori della Coi; nul )) – che sarebbe passato sul posto nella stessa mattinata (si legge, nelle due sentenze di merito, che una prima consegna del denaro era prevista alle ore 8.15 presso l’ufficio postale di San Marzano di San Giuseppe) fosse stata appresa dagli investigatori all’esito RAGIONE_SOCIALE indagini e non fosse “autoevidente” dalla stessa dinamica e connotazione loro condotte; proprio l’impostazione soggettiva condivisa dal collegio conduce, infatti, di dare rilievo all’intenzione dell’agente quale elemento dirimente della “direzione” e della “univocità” degli atti quand’anche meramente “preparatori” e che, pertanto, non debbono denunciare, di per sé (come sarebbe laddove si ci limitasse a dare rilievo soltanto agli atti “esecutivi”), l’obiettivo avuto di mira.
2. Il ricorso di NOME COGNOME
Gli altri motivi del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME sono manifestamente infondati ovvero, in realtà, formulati in termini non consentiti in questa sede.
2.1 Tale è, certamente, il primo motivo.
La difesa, infatti, introduce in questa sede elementi di fatto rispetto ai quali, dalla lettura della sentenza impugnata, emerge che la Corte territoriale ha fornito una risposta congrua ed esaustiva ai rilievi difensivi che erano stati articolati su questi punti già con l’atto di appello e di cui ha dato puntualmente e congruamente conto con motivazione puntualmente collegata alle emergenze istruttorie ed immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; la difesa finisce pe contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme RAGIONE_SOCIALE medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento dell decisione impugnata ovvero l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148).
Ebbene, diversamente da quanto opinato nel ricorso, la Corte d’appello non ha affatto omesso di prendere in esame la versione difensiva proposta dal COGNOME circa la sua presenza, sul posto, la mattina del 15.1.2022 in località San Marzano di San Giuseppe dove, il giorno precedente, era stata notata una Fiat 500 risultata provento di furto in danno di tale NOME COGNOME; era stato pertanto predisposto un servizio di osservazione ipotizzando che la presenza della vettura sul posto – al cui interno erano stati notati indumenti idonei al travisamento – fosse collegata al passaggio di un furgone portavalori della RAGIONE_SOCIALE previsto per la prima mattinata del giorno 15.
Ed in effetti, come si legge nelle due sentenze di merito, quella mattina, intorno alle 7.00, era giunta sul posto una Renault Twingo condotta proprio da NOME COGNOME che, dopo aver fermato la propria vettura a poca distanza, aveva ispezionato la zona e si era posto alla guida e messa in moto la FIAT 500, di cui
aveva le chiavi, per poi prelevare dal bagagliaio della Twingo un borsone e collocarlo all’interno dell’altra vettura.
Dopo qualche minuto, era giunta sul posto una FIAT PANDA da cui erano scesi COGNOME e NOME: il primo, dopo aver brevemente interloquito con COGNOME, aveva prelevato dalla 500 alcuni indumenti (giubbini, coppola e cappuccio) e li aveva indossati dirigendosi subito dopo verso un vicino muretto di tufo.
A quel punto erano intervenuti gli operanti che avevano bloccato il COGNOME ed il COGNOME mentre il NOME aveva cercato di fuggire a bordo della Fiat Panda andando però a schiantarsi contro un muro a secco all’interno RAGIONE_SOCIALE cui fessure, peraltro, erano state rinvenute, occultate, le armi e le munizioni confezionate in un sacco nero laddove, invece, all’interno della FIAT 500 erano stati rinvenuti 56 chiodi a quattro punte.
Alla luce del contesto direttamente constatato dagli operanti, i giudici di merito e, in particolare, la Corte d’appello, con motivazione che non si presta a rilievi di manifesta illogicità e tantomeno presenta profili di contraddittorietà con elementi acquisiti, ha giudicato assolutamente priva di ogni credibilità la versione offerta dal COGNOME il quale aveva riferito di essersi trovato sul posto, in qualit di meccanico, al solo fine di mettere in moto la FIAT 500; a tal fine,ha ribadito non soltanto come fosse ben poco credibile una iniziativa del genere assunta alle ore 7,00 del mese di gennaio con la emblematica accortezza di usare dei guanti di lattice per un’operazione del genere; ma, anche, la difformità RAGIONE_SOCIALE versioni offerte dagli imputati in merito al tipo di inconveniente che avrebbe presentato il veicolo e richiesto l’intervento del COGNOME il quale, a sua volta, non aveva potuto giustificare la presenza, nella sua autofficina, del COGNOME e del NOME la sera precedente quando il COGNOME aveva “dimenticato” un borsone senza che nessuno, e prima di tutti lui stesso, avesse sentito l’esigenza di avvisarlo (cfr., su questi aspetti, pagg. 7-8 della sentenza in verifica).
2.2 Manifestamente infondato è anche il terzo motivo avendo la Corte d’appello motivato, sia pure in maniera “cumulativa”, ma certamente in termini non sindacabili, sul diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
La Corte d’appello ha infatti argomentato sul punto facendo leva sulla oggettiva gravità del fatto e sulla personalità dell’imputato il quale, al pari dei suo complici, è stato giudicato non meritevole RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche “… attesa la gravità dei fatti loro contestati e l’assenza di alcuna loro fatt collaborazione o di un qualsiasi atteggiamento di resipiscenza” (cfr., pag. 10)
unitamente ai precedenti penali ed agli “atteggiamenti omertosi e mistificatori” (cfr., ivi).
Ed è appena il caso di ribadire che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2 , n. 23903 del 15/07/2020 Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 3 , n. 1913 del 20/12/2018, COGNOME, Rv. 275509 – 03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01).
Quanto al rilievo attribuito alla condotta processuale, si è affermato che se l’imputato non può essere penalizzato, con il diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, a causa della scelta (legittima) di non presentarsi al processo e, quindi, di difendersi anche in maniera decisa e persino puntigliosa dalle accuse che gli vengano mosse; è anche vero che altrettanto legittima è la decisione che da questa condotta, ed in mancanza di altri elementi positivamente valutabili, ritenga di non poter ricavare alcun chr o favorevole per la concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche (cfr., sul punto, Sez. 2, n. 28388 del 21/4017, COGNOME).
3. I ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
3.1 II terzo motivo del ricorso – concernente in particolare la posizione di NOME – è manifestamente infondato: la Corte d’appello (cfr., pag. 8) ha argomentato in termini incensurabili sulle ragioni per le quali non poteva essere accolta la deduzione difensiva circa la (ri)qualificazione del capo f) in termini di furto, con conseguente improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela della persona offesa.
La motivazione della Corte territoriale, laddove ha evidenziato la lacunosità della versione fornìta dall’imputato, in contrasto, anche, con quella resa dal COGNOME, risulta pertanto coerente ed in linea con il consolidato orientamento secondo cui, ai fini della configurabilità dei reato di ricettazione, la prov dell’elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01 3 che, in motivazione, ha precisato che ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un “vulnus” alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa
struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell’indagine sul consapevolezza circa la provenienza illecita della “res”, il necessario accertamento sulle COGNOME modalità COGNOME acquisitive COGNOME della COGNOME stessa; COGNOME conf., COGNOME nello COGNOME stesso COGNOME senso, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, COGNOME NOME, NOME Rv. 270120 COGNOME 01; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, COGNOME NOME, NOME Rv. 268643 COGNOME 01; Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012, Pomella, Rv. 252285 – 01) ‘
3.2 Manifestamente infondato è, ancora, il quarto motivo del ricorso, concernente la posizione del NOME sulla rilevanza della cui condotta la Corte territoriale ha fornito una motivazione “in fatto” immune da profili di manifesta illogicità.
3.3 Il quinto motivo del ricorso non considera e non tiene conto della struttura unitaria del reato concorsuale che, come si è detto, implica la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, sicché ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l’attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell’evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l’evento verificatosi è da considerare come l’effetto dell’azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l’azione tipica del reato ; . vdetto reato, deve essere considerato l’effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità (cfr., Sez. 2 Sentenza n. 51174 del 01/10/2019, Rv. 278012, Lucà; Sez. 5, Sentenza n. 40449 del 10/07/2009, Rv. 244916, COGNOME).
Ed è proprio nell’ottica della ricostruzione in chiave unitaria del reato concorsuale che questa Corte ha costantemente ribadito che concorre nei delitti di illecita detenzione e di illecito porto in luogo pubblico di arma colui che partecipa insieme ad altri all’ideazione e alla preparazione di un reato da commettere con armi, essendo irrilevante il suo mancato intervento materiale durante la fase esecutiva del reato programmato (cfr., così, da ultimo, Sez. 1, n. 6223 del 05/12/2023, dep. 12/02/2024, COGNOME, Rv. 285785 – 01; conf., Sez. 1 , n. 40702 del 21/12/2017, dep. 13/09/2018, COGNOME, Rv. 274364 – 01; Sez. 2, n. 49389 del 04/12/2012, COGNOME, l’h/. 253915 – 01; Sez. 2, n. 46286 del 23/09/2003, COGNOME, Rv. 226971 – 01).
3.4 II sesto motivo è precluso in quanto la censura ivi articolata non era stata oggetto di corrispondente motivo d’appello, non potendo perciò essere proposta per la prima volta in questa sede stante il combinato disposto degli artt. 606, comma terzo e 609, comma secondo, cod. proc. pen..
3.5 Quanto al settimo motivo del ricorso, per ribadire la adeguatezza del motivazione resa dalla Corte d’appello l è sufficiente rinviare alle considerazioni svolte al punto 2.2 con riguardo al terzo motivo del ricorso proposto nell’inte del COGNOME.
L’inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., somma di Euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE de RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 18.9.2024