Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19168 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19168 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/10/2023 del TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, il quale ha insistito nei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATI -0
1. Il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari, che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di COGNOME, indagato per rapina pluriaggravata consumata e tentata (ed altri reati) ai danni di COGNOME NOME e COGNOME NOME: secondo il capo di incolpazione, COGNOME, dopo aver dato appuntamento a NOME e COGNOME NOME nei pressi di un esercizio commerciale “RAGIONE_SOCIALE Oro” per l’acquisto di un orologio Rolex di proprietà di NOME, li aveva attirati in luogo isolato situato al termine di una discesa ove la strada era chiusa per cui NOME NOME, sceso dall’autovettura con la quale i due si erano recati all’appuntamento, era stato colpito da due colpi di pistola da COGNOME e, una volta caduto a terra, gli erano stati strappati da COGNOME una catenina d’oro, mentre NOME aveva eseguito una repentina inversione di marcia con l’autovettura, con la quale si era recato dai carabinieri, dove aveva consegnato l’orologio Rolex nella sua disponibilità.
1.1 Al riguardo il difensore lamenta che con memoria difensiva del 19 ottobre 2023 era stato chiesto alla Procura della Repubblica ed al giudice per le indagini preliminari di poter visionare ed eventualmente estrarre copia dei file video richiamati nell’ordinanza cautelare, ma la richiesta non era stata esaudita da nessuno dei due uffici; la nullità conseguente era stata eccepita nel corso dell’udienza camerale, ma illegittimamente disattesa dal tribunale.
1.2 II difensore premette che il secondo motivo di gravame posto all’attenzione del tribunale concerneva la non configurabilità del tentativo ex art. 56 cod. pen.: era indiscutibilmente emerso dal compendio delle indagini che COGNOME NOME (soggetto attinto dai colpi di arma da fuoco) era armato quando si era presentato all’incontro fissato per la presunta compravendita del Rolex e che non aveva mai fatto parte della relativa trattativa, per cui era del tutto sconosciuto all’indagato, che aveva parlato solo con COGNOME NOME, il quale era rimasto sempre a considerevole distanza dal luogo del ferimento, per cui il Rolex non era mai comparso sulla scena del delitto: pertanto, pur ammettendo che l’agente avesse definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, non poteva dirsi che avesse iniziato ad attuarlo, ed infatti non vi era alcun elemento da cui poteva arguirsi che l’azione avesse la significativa probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che il delitto sarebbe stato commesso; era evidente che la violenza posta in essere all’indirizzo di COGNOME NOME non aveva alcuna correlazione con il proposito di appropriazione del bene oggetto della compravendita, trattandosi di
una vicenda autonoma e non essendosi considerato che l’incontro per la cessione del Rolex non si era mai verificato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, si deve innanzitutto rilevare l’estrema genericità della censura, non avendo precisato il ricorrente a quali immagini si riferisse e non confrontandosi con la motivazione del tribunale secondo la quale non vi era stata alcuna acquisizione di filmati; inoltre, si ricorda come secondo l’orientamento di questa Corte allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrar a pena di inammissibilità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l’espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452); l’applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta proprio l’inammissibilità del primo motivo di ricorso posto che la prova di cui il ricorrente lamenta l’inutilizzabilità non ha avuto incidenz determinante nel giudizio di sussistenza degli elementi indiziari a carico del ricorrente, formulato dal Tribunale sulla base delle dichiarazioni delle persone offese (COGNOME NOME ha riconosciuto COGNOME come la persona con cui aveva parlato per la vendita del Rolex e COGNOME NOME come la persona che gli aveva sparato, aggiungendo che mentre era a terra è stato colpito con un calcio e gli è stata strappata dal collo una collana d’oro) e dello stesso NOME, che ha ammesso sia di aver contattato COGNOME NOME che di avere sparato e COGNOME NOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso è generico, non confrontandosi con la motivazione del tribunale secondo cui le trattative avevano avuto per oggetto il Rolex e l’incontro era stato concordato proprio per l’acquisto dello stesso, tanto che anche COGNOME NOME era presente, seppure mantenutosi a distanza, riuscendo poi a fuggire; sono state valorizzate anche le dichiarazioni successive ai fatti di COGNOME, da cui si evince che la sparatoria era avvenuta proprio in relazione alla sua intenzione di sottrarre illecitamente l’orologio (pag. 7 e 8 ordinanza impugnata); appare pertanto correttamente contestata anche la tentata rapina dell’orologio, considerato che le azioni poste in essere da NOME erano finalizzate all’impossessamento del bene con violenza (i colpi d’arma da
fuoco nei confronti di COGNOME NOME) e che l’azione non è stata consumata soltanto perché l’orologio era rimasto a COGNOME NOME, che era riuscito a fuggire.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/03/2024