Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41817 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41817 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
s entite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che ha chiesto ricorso.
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Roma il 28/4/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; preso atto che è intervenuta richiesta di trattazione orale; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ; l’accoglimento dei motivi di
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza resa il 2 novembre 2022, all’esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Roma, ha confermato l’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME in ordine al delitto di tentata rapina aggravata dall’uso dell’arma e, ritenuta la lieve entità del fatto, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Si addebita all’imputato di avere tentato di costringere il personale di una farmacia a versare i soldi presenti nella cassa, minacciando di utilizzare un’arma, non riuscendo nell’intento per la reazione della vittima che richiedeva l’intervento delle Forze dell’ordine.
Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’imputato , deducendo quanto segue:
2.1. Vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dell’imputato, che non sono state adeguatamente considerate nell’ambito della motivazione dell’impugnata sentenza. Il protrarsi della permanenza del COGNOME all’interno della farmacia e il possesso di un coltello sono stati giustificati dal predetto, durante l’interrogatorio in sede di udienza di convalida, e tali giustificazioni avrebbero dovuto condurre la Corte ad una rivalutazione del giudizio di colpevolezza.
2.2. Violazione dell’art. 628 cod. pen. poiché la Corte ha erroneamente confermato la qualificazione della condotta ascritta all’imputato come rapina, senza considerare che nel caso di specie COGNOME non aveva alcuna finalità di arricchimento illecito e si era limitato a sostare presso il bancone della farmacia per chiedere l’elemosina ai clienti. Le condizioni di estremo degrado sociale ed economico del COGNOME depongono a favore della tesi difensiva, che individua nella sua condotta una richiesta disperata di aiuto.
2.3. Omessa motivazione in ordine alla pena e al giudizio di bilanciamento tra le circostanze, nonché sulla quantificazione della riduzione per il riconoscimento della fattispecie tentata.
La Corte di appello ha ritenuto di applicare la circostanza attenuante della lieve entità dell’azione con conseguente riduzione della pena stabilita dal Tribunale, ma non ha motivato in ordine ai criteri applicati per il calcolo della pena, mentre avrebbe dovuto effettuare il bilanciamento tra le circostanze di segno opposto, l’aggravante contestata e l’attenuante della lieve entità del fatto, e applicare come pena base la pena minima edittale, e su questa operare le riduzioni per l’attenuante della lieve entità e le attenuanti generiche, per il tentativo e la riduzione per la scelta del rito.
Così facendo la Corte è venuta meno all’obbligo di motivazione da cui è gravata per la determinazione della pena e non ha consentito di controllare il corretto esercizio del potere discrezionale. Inoltre, avendo riconosciuto l’attenuante della lieve entità, avrebbe dovuto operare il giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., né può desumersi dalla motivazione il quantum di pena detratto ai sensi dell’art. 56 cod. pen. né si comprende se la riduzione prevista per il rito abbreviato abbia comportato un ‘ ulteriore diminuzione di un terzo.
2.4. Violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche poiché nonostante con l’appello fosse stato proposto un motivo specifico la Corte ha negato il beneficio sostenendo che non ricorrono concreti elementi positivi nella condotta e nella personalità dell’imputato, ma non ha considerato che questi non ha creato problemi al momento dell’arresto e si è mostrato disponibile a rispondere e a sottoporsi all’interrogatorio.
Tale comportamento unitamente alle comprovate condizioni di grave degrado socio economico in cui versava, avrebbe giustificato il riconoscimento delle circostanze
attenuanti; le medesime valutazioni positive che hanno indotto il giudice di prime cure ad escludere la recidiva reiterata avrebbero dovuto imporre il riconoscimento delle circostanze attenuanti in ragione dell’intensità del dolo, del comportamento processuale, della coerenza del narrato in sede di interrogatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato.
Si deve premettere che la Corte di appello ha pienamente confermato la ricostruzione in fatto e le considerazioni in diritto operate dal Tribunale, così giungendo a conclusioni analoghe, sulla scorta di una conforme valutazione del compendio probatorio, con motivazione del tutto immune da illogicità o omissioni sui temi devoluti. I giudici di appello hanno infatti condiviso, con motivazione logica e persuasiva, la decisione di primo grado, ricostruendo analiticamente la condotta ascritta al ricorrente.
È opportuno ricordare che in relazione alle ipotesi di doppia conforme affermazione di responsabilità, questa Corte di legittimità ha ripetutamente chiarito che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, NOME, Rv. 252615-01; Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, Li Destri).
I motivi proposti dal ricorrente si caratterizzino per l’avere, nella maggior parte della loro articolazione, reiterato argomenti già introdotti con l’atto di appello al fine di giungere ad una lettura alternativa del merito, senza realmente confrontarsi con la persuasiva motivazione della Corte di appello e, di fatto, sollecitando una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere, in tal senso, sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5)
Anche l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge sono ritualmente dedotte allorché si contesti la riconducibilità del fatto, come ricostruito dai giudici di merito, alla fattispecie astratta delineata dalla norma incriminatrice, ma non possono essere dirette a revocare in dubbio l’idoneità delle emergenze processuali a fondare la condanna che poggia su tale ricostruzione, neppure lamentando la violazione dell’art.
192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i suaccennati limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04).
1.1 Tanto premesso, i primi due motivi sono generici e non consentiti poiché non si confrontano con la motivazione della Corte di appello e, nella sostanza, propongono una diversa ricostruzione in punto di fatto della vicenda da cui è scaturita l’imputazione di tentata rapina, riportando nel ricorso il tenore della testimonianza della persona offesa, e criticando la interpretazione del compendio probatorio offerto dalla Corte, che non avrebbe tenuto in debita considerazione le giustificazioni fornite dall’imputato nel corso dell’interrogatorio di garanzia.
Di contro, va ribadito che la Corte ha reso motivazione logica e congrua alla piattaforma probatoria, del tutto immune dai vizi dedotti e ha valorizzato la testimonianza della persona offesa, la quale ha riferito che l’imputato dopo avere insistentemente chiesto del denaro, le aveva provocatoriamente domandato se era necessario tirare fuori un’arma per indurla a prendere i soldi dalla cassa, così formulando una non troppo velata minaccia al fine di farsi consegnare il denaro richiesto.
La Corte ha correttamente osservato che la condotta tenuta dall’imputato integra gli estremi del tentativo di rapina, poiché questi aveva il chiaro intento di procurarsi la somma di denaro richiesta in modo insistente e poi minaccioso e la circostanza che il predetto non si fosse allontanato dalla farmacia non attenua la sua colpevolezza.
1.3. Il terzo motivo è infondato.
La pena era stata determinata in primo grado, operando la riduzione per il tentativo e la diminuente per il rito in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1200 di multa.
La Corte ha respinto la richiesta di aumentare la riduzione per il tentativo, ma ha ritenuto di riconoscere anche l’attenuante del fatto di lieve entità, e ha rideterminato la pena finale in mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 533 di multa.
Effettivamente la sentenza non ha esplicitato il corretto giudizio ex art. 69 cod. pen. tra le circostanze di segno opposto, ma dal l’esito del calcolo è di manifesta evidenza che ha ritenuto l’attenuante della lieve entità prevalente sulla aggravante dell’uso dell’arma e ha applicato la riduzione di oltre un terzo per il tentativo sulla pena determinata nel minimo edittale per la rapina semplice.
In conclusione, è vero che la Corte di appello non ha fornito adeguata motivazione in merito ai criteri adottati per il calcolo della pena e, tuttavia, la
determinazione del trattamento sanzionatorio è talmente favorevole che la doglianza risulta generica e infondata.
La pena è stata infatti determinata in misura prossima al minimo assoluto, calcolato applicando la pena base del reato di rapina semplice (anni cinque di reclusione ed euro 927 di multa), operando una riduzione per il tentativo superiore al terzo e prossima alla metà, e riconoscendo l’attenuante della lieve entità come prevalente sulla ritenuta aggravante e nella sua massima estensione, e cioè nella misura di un terzo, oltre alla riduzione per il rito.
Ne consegue che non si imponeva al relatore un obbligo specifico di motivazione, trattandosi di pena determinata in misura prossima al minimo assoluto consentito; la difesa, peraltro, non ha allegato alcun concreto pregiudizio che le sia stato prodotto da una scelta sanzionatoria particolarmente benevola, né ha indicato elementi specifici in forza dei quali l’imputato avrebbe potuto aspirare ad una pena ancora più contenuta, così incorrendo nel vizio di genericità.
1.4. La censura in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche non è fondata, poiché la Corte ha evidenziato l’assenza di elementi positivi nella condotta dell’imputato da cui desumere un atteggiamento di revisione critica della propria condotta.
La lieve intensità del dolo e la tenuità della condotta aggressiva, che il ricorrente lamenta non essere state considerate, sono già state valorizzate dalla Corte al fine di riconoscere l’attenuante della lieve entità del fatto, e non emergono ulteriori elementi per ritenere che il comportamento processuale dell’imputato sia stato tale da giustificare una riduzione, poiché COGNOME non ha neppure partecipato al giudizio di appello, né ha offerto concreti segni di resipiscenza.
Il rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 11 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME
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