Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45082 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45082 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del PG NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di condanna emessa in data 16 marzo 2022 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli nei confronti di NOME COGNOME, per il reato di cui agli artt. 56-110-628 cod. pen., ha rideterminato la pena, confermando nel resto la decisione impugnata.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo, articolato motivo, si deduce violazione di legge in relazione all’art. 628 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione riguardo alla valutazione degli elementi di prova posti a sostegno della ribadita affermazione di responsabilità.
I giudici di appello avrebbero infatti acriticamente recepito per relationem le argomentazioni della sentenza di primo grado, omettendo di dare risposta a specifici profili di gravame diretti a censurare insuperabili lacune motivazionali in tema di identificazione dell’odierno imputato.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la mancata prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche, poiché, dopo una dettagliata indicazione delle circostanze idonee a fondare l’applicazione dell’art. 62 -bis cod. pen., la Corte partenopea ha poi illogicamente proceduto a una tautologica valutazione di equivalenza.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall’art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo, si rileva innanzitutto come la Corte di appello abbia richiamato preliminarmente la ricostruzione del fatto come operata in primo grado, accertata attraverso le convergenti dichiarazioni delle persone offese e di un testimone. La premessa è del tutto corretta e impermeabile alle perplessità della difesa. Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorr cosiddetta “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., di recente, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218).
Per il resto, la Corte di appello, rispondendo ai rilievi critici dell’appellan illustra congruamente il proprio percorso argomentativo, a partire dal duplice riconoscimento, privo di sfumature di dubbio, da parte della persona offesa COGNOME, chiarendo come plurime ragioni (in primo luogo, il bagaglio professionale di quest’ultima, vicequestore della Polizia di Stato, oltre a intuibili peculiar personali e contingenti) giustifichino il mancato riconoscimento da parte dell’altra
persona offesa COGNOME, impegnato nella colluttazione, e del teste oculare COGNOME e alcune marginali discrasie nella descrizione fisica dell’aggressore.
Questi fondamentali elementi a carico sono confortati da quanto emerge dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza, che registrano, all’inizio del pedinamento, lo scooter nella accertata disponibilità di NOME (nuovamente riconosciuto a bordo del mezzo da uno degli operanti, poco dopo i fatti), unitamente a un altro motociclo, condotto da uno dei còrrei. D’altronde, appare implausibile la giustificazione addotta dal ricorrente, che ha riferito di avere prestato il motorino a un amico di cui non ricorda il nome, seppure abbia poi saputo che era stato utilizzato per un tentativo di rapina.
La Corte partenopea ha chiarito come alla base della concessione delle attenuanti generiche si pongano elementi (mancato utilizzo di armi o strumenti atti a offendere, la mancata prosecuzione nell’azione criminosa dopo due tentativi di sottrazione, l’incensuratezza e l’età non matura) che non risultano in grado di andare oltre la neutralizzazione dell’aggravante del fatto commesso da più persone, di particolare rilievo, data la comunanza di azione sin dalla fase del pedinamento. Nondimeno, una complessiva valutazione della vicenda, anche tenendo conto di quanto appena specificato, ha condotto i giudici di appello a rimodulare in melius il trattamento sanzionatorio.
Tutti i profili di censura risultano dunque generici, in quanto meramente reiterativi, non consentiti, laddove insistono su considerazioni fattuali estranee al perimetro cognitivo di questa Corte, e comunque manifestamente infondati.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 ottobre 2023
La Presidente