Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49854 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49854 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PALESTRINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN ‘DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 56, 628, 393 cod. pen. e 125 cod. proc. gen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di tentata rapina di cui al capo B) non è consentito, in quanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; deve essere in proposito notato che l’appello aveva ad oggetto esclusivamente l’insussistenza del fatto per mancanza dell’elemento materiale del reato ed ulteriori doglianze inerenti alla recidiva, le attenuanti generiche, l’attenuante della tenuità del danno e l’eccessività della pena;
ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 62 n. 4, 62 n. 6 e 99 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle aggravanti della riparazione del danno e della particolare tenuità del danno ed in relazione alla mancata esclusione della recidiva è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale;
rilevato che la Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di ur apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logicogiuridici (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). I giudici di appello hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilit dell’attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modesto valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi subiti dalla vittima, attesa la natura plurioffensiva del delitto di rapina, i quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (vedi Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, COGNOME);
rilevato che la Corte di merito ha logicamente argomentato, con motivazione sintetica ma esaustiva, sulla non concedibilità dell’invocata attenuante in considerazione della parzialità del risarcimento (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), facendo corretto uso del principio di diritto secondo cui non è configurabile l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6, cod. pen. nel caso in cui la mera restituzione della refurtiva non sia accompagnata da un adeguato ristoro del danno morale e fisico subito dalla persona offesa (vedi Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793-01; da ultimo Sez. 7, Ordinanza n. 32540 del 13/07/2022, Oliva, non massimata).
rilevato che l’applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale, con percorso motivazionale privo di illogicità ed aporire, ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti della medesima indole posti in essere dall’imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l’evidenza della loro sussistenza con conseguente aspecificità del ricorso.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paciamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso -In data 7 novembre 2023
Il C sigliere COGNOME
Il Pre idente