Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41692 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41692 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato,a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, in punto di responsabilità e qualificazione giuridi sono privi di specificità, reiterando meramente censure già disattese, e tendono a prefigurare, sulla base delle dichiarazioni rese dall’imputata, una rivalutazione e/o alternativa rilettura fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruit nella fattispecie di cui agli artt. 56, 110 e 628, secondo comma, cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4, in tema piena concorsualità della condotta sottrattiva, ferma restando la diretta perpetrazione del violenza, al fine di conseguire l’impunità);
Considerato che il terzo motivo, che contesta la mancata sostituzione delle pene detentive brevi ex artt. 20 -bis cod. pen. e 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, è generico (non confrontandosi con la prognosi infausta posta in sentenza a fondamento del rigetto, ex ar . 58, legge n. 689 del 1981) e comunque manifestamente infondato, risultando ostativo il titolo d reato, ai sensi dell’art. 59, legge n. 689 del 1981, che richiama il novero dei reati previsto da 4 -bis, comma 1 -ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (tra i quali è ricompresa la rapina).
ritenuto che la censura inerente al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondata in quanto l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto con specifica e dettagliata motivazione (si veda, in particolare, pag. 4);
osservato che le ulteriori doglianze, relative alle attenuanti generiche e alla recid contestata, sono prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’a cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla m dell’atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuar i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 settembre 2023.