Tentata rapina impropria: la specificità dei motivi di ricorso
Il reato di tentata rapina impropria rappresenta una fattispecie complessa che richiede una distinzione netta tra il tentativo di furto e l’uso della violenza per assicurarsi il possesso o l’impunità. Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta per chiarire i limiti di ammissibilità del ricorso quando si contesta la configurabilità di tale reato.
Il caso e la contestazione dell’elemento oggettivo
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di tentata rapina impropria aggravata. Il ricorrente ha adito la Cassazione lamentando una violazione di legge, sostenendo in particolare il difetto dell’elemento oggettivo del reato. Secondo la difesa, i fatti non avrebbero integrato la soglia della rapina, restando confinati in una fattispecie meno grave.
La ripetizione dei motivi d’appello
Un punto centrale della decisione riguarda la tecnica di redazione del ricorso. La Corte ha osservato che le doglianze presentate erano identiche a quelle già esposte durante il giudizio di secondo grado. Questa “pedissequa reiterazione” impedisce al ricorso di assolvere alla sua funzione primaria: quella di critica mirata e specifica contro la sentenza impugnata.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha sottolineato che non è sufficiente riproporre le medesime tesi difensive già disattese dai giudici di merito; è invece necessario individuare con precisione gli errori logici o giuridici contenuti nella motivazione della sentenza d’appello. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva già correttamente argomentato sulla configurabilità della tentata rapina impropria, rendendo i motivi di ricorso meramente apparenti.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. Un’impugnazione che omette di confrontarsi direttamente con le ragioni esposte nella sentenza di merito non può essere considerata valida. La Cassazione ha ribadito che il controllo di legittimità non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma una verifica sulla corretta applicazione della legge e sulla tenuta logica della motivazione. Poiché il ricorrente non ha offerto nuovi spunti critici ma si è limitato a ignorare le risposte già fornite dalla Corte d’Appello, il ricorso è stato ritenuto privo di sostanza giuridica.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce l’importanza di una difesa tecnica estremamente puntuale in sede di legittimità. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna per tentata rapina impropria, ma anche pesanti conseguenze economiche. Il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, sanzione prevista per chi presenta ricorsi manifestamente infondati o generici.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per mancanza di specificità?
Il ricorso è inammissibile quando non contesta direttamente le motivazioni della sentenza impugnata, limitandosi a ripetere argomenti già respinti nei precedenti gradi di giudizio.
Cosa distingue la tentata rapina impropria dal furto?
La rapina impropria si configura quando la violenza o la minaccia sono esercitate immediatamente dopo la sottrazione per assicurarsi il possesso della cosa o l’impunità.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40206 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40206 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge per inosservanza degli artt. 56 e 628 commi secondo e terzo nn. 3 bis e quinquies cod. pen. per asserito difetto dell’elemento oggettivo del reato, è inammissibile poiché fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla corretta configurabilità del reato come tentata rapina impropria aggravata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11/07/2023
Il Consigliere COGNOME tens e