Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51529 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51529 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO .
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine all qualificazione giuridica del fatto nel delitto di tentata rapina impropria contestato, è pri specificità perché ripropone le stesse doglianze già avanzate e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici (si veda, in proposito, pag. 4);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio, è generico per indeterminatezza poiché è privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, let c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente