Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51520 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51520 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NOVI LIGURE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a DOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il difetto motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di tentata rapina improp prospettando un’alternativa rilettura delle fonti probatorie, non è consentito dalla legge, sta la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già proposte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facend applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsab dell’imputata e della sussistenza del reato contestato (si veda, in particolare, pag. 3).
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, considerato che l’unico motivo del ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione della sussistenza di condizioni proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., non rientra tra i motivi quali è consentito il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa, come nella specie, ex art. 599-bis cod. proc. pen. in quanto è ammissibile solo il ricorso che deduca motivi relativi a formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili l doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. nonché ai vizi attinenti alla determinazio della pena, che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rient nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (v. Sez. 2, n. 22002 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili (entrambi secondo il rito camerale non partecipato, ma con avvisi, svolgendo sul punto il primo ricorso natura assorbente), con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente