Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11679 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11679 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/03/2026
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 10/09/2025 della Corte d’appello di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ascritto all’odierno ricorrente nella fattispecie di furto tentato anzichØ in quella di tentata rapina impropria, non Ł formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, riproducendo rilievi già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con congrua e logica motivazione, esso risulta invero volto a prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, avulsi da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e, pertanto, estranei al sindacato di legittimità (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 27321701; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623 – 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 – 01);
che , in conclusione, i giudici di merito hanno correttamente qualificato il contegno posto in essere dall’odierno ricorrente, emergendo dalle dichiarazioni della persona offesa, pure supportate dalla relazione di soccorso MSB, e che anche da sole possono essere legittimamente poste a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, come questi abbia prima tentato di impossessarsi di un motociclo e poi perpetrato violenza al fine di guadagnarsi la fuga (Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, COGNOME, Rv. 253153 – 01; Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, COGNOME, Rv. 283847 – 01; Sez. 2, n. 6479 del 13/01/2011, Lanza, Rv. 249390 – 01; Sez. 2, n. 22661 del 19/05/2010, Rv. 247431 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 17/03/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente