Tentata rapina impropria: quando il ricorso è inammissibile
La distinzione tra furto e tentata rapina impropria rappresenta un confine sottile ma fondamentale nel diritto penale. Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso in cui l’imputato cercava di ottenere la riqualificazione del reato, vedendosi però rigettare l’istanza per difetto di specificità dei motivi.
I fatti di causa
La vicenda trae origine da un episodio criminoso in cui il soggetto agente, dopo aver tentato di sottrarre dei beni, ha posto in essere condotte tali da configurare, secondo i giudici di merito, il delitto di rapina nella sua forma impropria e tentata. L’imputato ha proposto ricorso lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione, sostenendo che la condotta dovesse essere inquadrata come semplice tentato furto. La difesa puntava a dimostrare l’assenza degli elementi costitutivi della rapina, cercando di mitigare la gravità della sanzione attraverso una diversa qualificazione giuridica del fatto.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno esaminato il ricorso focalizzandosi sulla sua ammissibilità tecnica. La Suprema Corte ha stabilito che le doglianze presentate non erano idonee a scalfire la sentenza della Corte d’Appello, in quanto riproponevano pedissequamente argomenti già ampiamente trattati e respinti nelle fasi precedenti del giudizio. La Cassazione ha ribadito che il ricorso per cassazione non può essere una mera ripetizione dell’appello, ma deve contenere critiche specifiche e mirate contro la motivazione della sentenza impugnata.
La tentata rapina impropria e la riqualificazione
Il cuore della controversia risiede nella corretta applicazione degli articoli 56 e 628 del codice penale. La difesa mirava a una riduzione della pena attraverso la derubricazione del reato, ma la Cassazione ha confermato che la motivazione dei giudici territoriali era esente da vizi logici. La condotta violenta o minacciosa tenuta immediatamente dopo il tentativo di sottrazione per assicurarsi l’impunità trasforma inevitabilmente il furto in rapina impropria, anche se il bene non è stato effettivamente asportato.
Le motivazioni
La Corte ha evidenziato che il ricorso era affetto da aspecificità. Questo accade quando il ricorrente non si confronta criticamente con le ragioni espresse nella sentenza impugnata, limitandosi a una sterile ripetizione dei motivi d’appello. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già chiarito con precisione perché la condotta non potesse essere considerata un semplice furto, applicando correttamente i criteri distintivi della tentata rapina impropria. I giudici di merito avevano esplicitato le ragioni del loro convincimento con argomenti giuridici corretti e una ricostruzione dei fatti coerente, rendendo il ricorso in Cassazione privo di fondamento logico-giuridico nuovo.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce l’importanza di una difesa tecnica puntuale e specifica in sede di legittimità. Non è sufficiente manifestare dissenso rispetto alla decisione di merito, ma occorre individuare errori logici o giuridici precisi. La conferma della condanna per tentata rapina impropria comporta non solo le sanzioni penali previste, ma anche l’onere delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per l’inammissibilità del ricorso. Questo provvedimento sottolinea come la reiterazione di motivi già ampiamente vagliati porti inevitabilmente alla chiusura del processo con esito sfavorevole per il ricorrente.
Qual è la differenza principale tra tentato furto e tentata rapina impropria?
Il tentato furto riguarda la sola intenzione di sottrarre un bene senza successo, mentre la tentata rapina impropria scatta quando si usa violenza o minaccia subito dopo il tentativo per fuggire o assicurarsi l’impunità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile se i motivi sono aspecifici, ovvero se si limita a ripetere quanto già discusso in appello senza contestare i punti precisi della motivazione del giudice di secondo grado.
Cosa comporta il rigetto di un ricorso per aspecificità?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente deve pagare le spese del processo e una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49819 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49819 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SERIATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 56-624 e 56-628 cod. pen. nonché 125 comma 3 cod. proc. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di tentato furto, è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di tentata rapina impropria (vedi pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 novembre 2023
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