Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10370 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10370 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’intero ricorso si palesa meramente riproduttivo di profili censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito;
che, nel caso di specie, la Corte di appello ha offerto una motivazio esaustiva:
con riferimento all’omessa riqualificazione del reato di tentata ra impropria aggravata nella fattispecie di tentato furto (la riqualificazione è esclusa non solo sulla base delle dichiarazioni dell’offeso ma anche sulla base d analisi dei filmati: pag. 5 della sentenza impugnata),
con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità d cui all’art. 131bis cod. pen. in relazione al reato contestato al capo b) (pag. della sentenza impugnata),
con riguardo al bilanciamento tra circostanze attenuanti ed aggravanti (n effettuabile in prevalenza a causa del riconoscimento della recidiva reiterata: 7 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa del ammende.
Così deciso, 03/02/2025