Tentata Rapina Impropria: Quando il Furto in un Supermercato si Trasforma in un Reato Più Grave
Un semplice furto in un supermercato può trasformarsi in un reato molto più serio. La differenza sta in ciò che accade subito dopo la sottrazione della merce. Se l’autore del furto usa violenza per scappare o per tenersi il bottino, il reato si qualifica come tentata rapina impropria. Con l’ordinanza n. 4479 del 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini tra queste due fattispecie di reato, chiarendo il ruolo dei cittadini e degli addetti alla sicurezza nel fermare i colpevoli.
I Fatti del Caso in Esame
La vicenda riguarda un individuo condannato per aver tentato di commettere una rapina impropria all’interno di un esercizio commerciale. Nello specifico, l’imputato aveva sottratto della merce dagli scaffali di un supermercato, occultandola sulla propria persona. Una volta scoperto, per garantirsi la fuga, non ha esitato a usare violenza nei confronti dei dipendenti del negozio che lo avevano colto in flagranza e bloccato.
L’Iter Giudiziario e il Motivo del Ricorso
Condannato sia in primo grado che in appello, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione. La sua difesa si basava su un unico motivo: la presunta erronea qualificazione del fatto. Secondo il ricorrente, il reato avrebbe dovuto essere classificato come un più lieve tentato furto, non come tentata rapina impropria. La tesi difensiva sosteneva che il vigilante che lo aveva fermato non avesse alcun titolo legale per trattenerlo e che, di conseguenza, la sua reazione violenta dovesse essere interpretata come una legittima difesa contro un’azione illecita.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla tentata rapina impropria
La Suprema Corte ha respinto completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, ribadendo che la condotta dell’imputato integrava pienamente gli estremi della tentata rapina impropria. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nell’analisi del potere di arresto da parte dei privati cittadini. La Cassazione ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in presenza di reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, anche i privati cittadini hanno la facoltà di procedere all’arresto (ai sensi del combinato disposto degli artt. 380 e 383 del codice di procedura penale).
Nel caso specifico, l’addetto alla sicurezza, cogliendo l’individuo in flagranza di reato, ha agito legittimamente trattenendolo per il tempo strettamente necessario a consegnarlo alle forze dell’ordine. Di conseguenza, l’azione del vigilante non può essere considerata ‘illecita’.
Questa premessa è fondamentale: se l’azione del vigilante è lecita, la reazione violenta del ladro non può in alcun modo essere giustificata come legittima difesa (art. 52 c.p.). Al contrario, tale violenza, finalizzata a fuggire e a conservare la refurtiva, diventa l’elemento che trasforma il furto in rapina impropria. La Corte ha concluso che la sussunzione del fatto nel paradigma sanzionatorio degli artt. 56 e 628, comma 2, del codice penale era pienamente corretta.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio di cruciale importanza pratica: la reazione a un furto scoperto può determinare un significativo aggravamento delle conseguenze penali. Chi viene colto a rubare e reagisce con violenza contro chiunque cerchi di fermarlo – sia esso un dipendente, un vigilante o un altro cittadino – non commette più un semplice furto, ma una tentata rapina impropria, un reato punito molto più severamente. La decisione sottolinea che l’ordinamento giuridico conferisce ai cittadini un ruolo attivo e legittimo nel contrasto alla criminalità, specialmente in situazioni di flagranza, e che la violenza usata per garantirsi l’impunità dopo un reato contro il patrimonio non trova alcuna giustificazione.
Perché il fatto è stato classificato come tentata rapina impropria e non come tentato furto?
Perché l’imputato, subito dopo aver sottratto la merce, ha usato violenza contro i dipendenti del negozio al fine di allontanarsi. L’uso della violenza per assicurarsi la fuga o il possesso della refurtiva è l’elemento che distingue la rapina impropria dal furto.
Un addetto alla sicurezza di un supermercato può legalmente fermare una persona colta a rubare?
Sì. Secondo la Corte, i privati cittadini, e quindi anche un addetto alla sicurezza, hanno il potere di procedere all’arresto quando una persona viene colta in flagranza di un reato per cui l’arresto è obbligatorio, trattenendola fino all’arrivo delle forze di Polizia.
La reazione violenta del ladro può essere considerata legittima difesa?
No. Poiché l’azione del vigilante nel fermare chi è stato colto in flagranza di reato è considerata lecita dalla legge, la reazione violenta dell’autore del furto non può essere configurata come una difesa da un’azione illecita e, pertanto, non rientra nella scriminante della legittima difesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4479 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4479 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME ( CUI 041RIAE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Firenze confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 31/3/2022, aveva riconosciuto NOME responsabile del delitto tentata rapina impropria, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia;
-rilevato che con l’unico motivo proposto il diFensore censura sotto il profilo del viz motivazione la ritenuta sussistenza del delitto contestato in luogo della più lieve ipot tentato furto, sostenendo che il vigilante che ebbe a bloccare l’imputato non aveva titolo trattenerlo; che il difensore sollecita una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE circostanze di fatto, corrett apprezzate in sede di merito, avendo già il primo giudice escluso qualsiasi illiceità condotta del vigilante che ebbe a fermare il prevenuto, risultando del tutto ininfluenti della qualificazione giuridica del fatto le asserite illogicità motivazionali della Corte d che ha correttamente condiviso la sussunzione del fatto nel paradigma sanzionatorio degli art. 56,628, comma 2, cod.pen. in piena coerenza con la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui integra il tentativo di rapina impropria la condol:ta dell’agente che, d aver sottratto merce dai banchi di vendita di un supermercato ed averla occultata sulla propr persona, al fine di allontanarsi, usa violenza nei confronti dei dipendenti dell’ese commerciale che lo hanno colto in flagranza e trattenuto per il tempo necessario all’esecuzione della consegna agli organi di Polizia, poiché anche i privati cittadini hanno, in circostanze, il potere di procedere all’arresto, ai sensi del combinato disposto degli artt comma secondo, lett. f), e 383, comma primo, cod. proc. pen., e, pertanto, la reazione violenta dell’autore del fatto non può configurarsi c:ome difesa da un’azione illecita a no dell’art. 52 cod. pen. (Sez. 2, n. 50662 del 18/11/2014, Rv. 261486-01; Sez. 5, n. 8310 d 21/1/2016, Rv. 266419-01;Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Rv. 283847-01); Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
considerato che, alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso deve esse dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024
La Consigliera estensore
Il Presidente