Tentata Rapina Impropria: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15166 del 2024, ha affrontato un caso di tentata rapina impropria, fornendo importanti chiarimenti sui presupposti per l’applicazione delle misure cautelari e sui limiti del ricorso per cassazione. La decisione sottolinea come la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza debba basarsi su un’analisi complessiva degli elementi disponibili, e come un ricorso fondato su motivi manifestamente infondati venga dichiarato inammissibile. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un’ordinanza del Tribunale di Roma che aveva respinto l’istanza di riesame presentata da un individuo. A quest’ultimo era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delitto di tentata rapina impropria. Secondo l’accusa, l’indagato, dopo aver sottratto un bene, avrebbe usato violenza o minaccia per assicurarsi il possesso della refurtiva o l’impunità. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una presunta mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame. In particolare, la difesa sosteneva che la valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza si fondasse in modo acritico sulle dichiarazioni della persona offesa, proponendo una versione alternativa secondo cui gli indagati si trovavano sul posto solo per consumare sostanze stupefacenti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo basato su un motivo manifestamente infondato. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. La decisione conferma in toto la validità del provvedimento impugnato, ritenendo che il Tribunale del riesame avesse correttamente e adeguatamente motivato la sussistenza dei presupposti per la misura cautelare.
Le Motivazioni: la Valutazione sulla Tentata Rapina Impropria
Il cuore della motivazione della Cassazione risiede nella valutazione della solidità del quadro indiziario. La Corte ha chiarito che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la decisione del Tribunale non si basava esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa. Gli elementi a carico dell’indagato emergevano anche da altri dati fattuali, in particolare quelli riportati nel verbale di arresto.
Il Tribunale aveva applicato correttamente i principi valutativi, spiegando in modo logico e coerente perché la fattispecie di tentata rapina impropria fosse, a livello indiziario, provata. La tesi difensiva (la presenza sul luogo per fumare uno spinello) è stata giudicata “del tutto inconsistente” e “ragionevolmente esclusa” alla luce degli elementi raccolti.
Un punto cruciale affrontato dalla Corte riguarda un’apparente contraddizione sollevata dal ricorrente: il Tribunale aveva valorizzato le dichiarazioni della vittima, pur prospettando la possibilità che la stessa venisse nuovamente sentita per chiarimenti. La Cassazione ha smontato questa tesi, spiegando che non vi è alcuna contraddizione. La possibilità di un futuro chiarimento era stata menzionata come una “mera eventualità”, giustificata dalla concitazione del momento in cui la vittima aveva fornito le prime indicazioni e dalla sua esigenza primaria di ottenere un aiuto immediato. Tale eventualità, quindi, non indeboliva la credibilità di base delle sue dichiarazioni nel contesto della fase cautelare.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce alcuni principi fondamentali in materia di misure cautelari e di ricorso per cassazione. In primo luogo, la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza deve fondarsi su una lettura integrata di tutti gli elementi disponibili, come le dichiarazioni della vittima e le risultanze oggettive degli atti di polizia giudiziaria. In secondo luogo, il ricorso per cassazione non può limitarsi a proporre una diversa lettura dei fatti o a sollevare critiche generiche, ma deve individuare vizi logici o giuridici specifici e palesi nella motivazione del provvedimento impugnato. Infine, la mera possibilità che un testimone venga risentito in futuro non costituisce, di per sé, un elemento di contraddittorietà tale da invalidare un quadro indiziario ritenuto solido e coerente dal giudice del merito.
Su quali elementi si basa un giudice per confermare una misura cautelare come gli arresti domiciliari?
La conferma di una misura cautelare si basa sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, che possono derivare da una pluralità di fonti, come le dichiarazioni della persona offesa e gli elementi fattuali contenuti nel verbale di arresto. Non è necessario basarsi su una sola fonte di prova.
Se la testimonianza della vittima presenta delle incertezze, il quadro indiziario viene meno?
Non necessariamente. La Corte di Cassazione ha chiarito che la mera eventualità che la persona offesa debba essere risentita per chiarimenti (ad esempio, a causa della concitazione del momento) non costituisce una contraddizione tale da invalidare la solidità del quadro indiziario, se questo è supportato anche da altri elementi.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per manifesta infondatezza?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della cassa delle ammende, poiché il ricorso è stato ritenuto privo di qualsiasi fondamento giuridico o logico.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15166 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15166 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Marino il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma in data 15/11/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’a comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per i termine di vigenza dall’art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/202 15); udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME chiesto l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15/11/2023 il Tribunale di Roma rigettava l’istanza di riesame proposta da NOME avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Roma che aveva applicato al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al delit tentata rapina impropria.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l’indagato che, con un unico motivo, deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza, fondata sulle dichiarazioni della persona offesa la quale a ditta dello stesso Tribunale del riesame, dovrà essere risentita a chiarimenti. .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivo manifestamente infondato.
Il provvedimento impugnato non presenta i vizi denunciati con il ricorso. Specificament nell’ordinanza si dà atto adeguatamente della sussistenza del presupposto cautelare di cui all’art. 273 cod. proc. pen., sul quale unicamente si concentra il ricorso, rilevandosi c fatto enunciato nella provvisoria imputazione emerga non solo dalle dichiarazioni della person offesa COGNOME, ma anche degli elementi fattuali indicati nel verbale di arresto. Con riferim a quest’ultimo il Tribunale spiega, applicando i canoni valutativi fissati da questa Cor ragioni in forza delle quali doveva ritenersi provata, a livello indiziario, la fattispecie rapina impropria risultando del tutto inconsistente e venendo quindi ragionevolmente esclusa la tesi difensiva secondo la quale i due indagati si trovavano sul posto a fumare uno spinello
Nessuna contraddizione, poi, si rinviene nella motivazione per il fatto che il Tribunal valorizzato le dichiarazioni della persona offesa pur prospettando che essa potrebbe esser chiamata a rendere chiarimenti. Si tratta, infatti, di una mera eventualità poiché c segnalato dallo stesso Tribunale, l’indicazione di COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME gli av rubato il cellulare, era dovuta alla concitazione e all’esigenza primaria di ottenere imme ausilio da parte dei presenti.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spes processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa congruo liquidare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20/2/2024