Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46796 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46796 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a NOME Tauro il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 6/4/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
letta la memoria a firma dell’AVV_NOTAIO il quale, pur dando atto di non aver ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza, rinunciava espressamente alla deduzione della nullità, avendo avuto ugualmente notizia, in tempo utile, dell’udienza e non intendendo chiedere la trattazione orale;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame confermava l’applicazione nei confronti del ricorrente della misura degli arresti domiciliari, disposta in relazione al reato di
concorso in tentata estorsione aggravata ex art. 416-bis.1 cod.pen.
Al ricorrente si contesta di aver svolto la funzione di intermediario nel tentativo di estorsione posto in essere ai danni di NOME COGNOME, titolare della RAGIONE_SOCIALE. In particolare, si assume che alcuni appartenenti alla “RAGIONE_SOCIALE” avevano appreso dell’imminente avvio di lavori di riqualificazione su un terreno in precedenza confiscato a NOME COGNOME. Ritenendo che l’aggiudicatario dell’appalto fosse NOME COGNOME, i predetti contattavano NOME COGNOME – essendo questo in rapporti professionali con NOME – al fine di prendere contatti con l’imprenditore e di veicolare per suo tramite la richiesta estorsiva.
Nell’interesse del ricorrente è stato formulato un unico, sia pur articolato, motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
In sintesi, il ricorrente evidenzia come dalla stessa ordinanza cautelare emerga pacificamente che, fin dal primo incontro con gli appartenenti al clan mafioso, egli aveva manifestato molte perplessità circa il fatto che il COGNOME si fosse aggiudicato l’appalto, tant’è che il successivo incontro con il potenziale destinatario delle richieste estorsive era essenzialmente finalizzato a verificare tale elemento.
Successivamente, come già sostenuto dal COGNOME, emergeva che effettivamente i lavori di bonifica non sarebbero stati eseguiti dalla società del RAGIONE_SOCIALE, sicchè veniva meno in radice la possibilità di avanzare nei suoi confronti una qualsivoglia richiesta estorsiva.
Sulla base di tali incontroversi dati oggettivi, il ricorrente deduce che nel caso di specie ricorrerebbe un’ipotesi di reato impossibile o, comunque, dovrebbe riconoscersi l’inidoneità degli atti preparatori rispetto alla commissione del reato. L’interlocuzione tra l’indagato ed il potenziale destinatario dell’estorsione era, invero, essenzialmente finalizzata ad accertare che questi non fosse l’effettivo aggiudicatario dell’appalto e, quindi, tale condotta non risulterebbe univocamente rivolta alla commissione del reato.
3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La ricostruzione dei fatti è compiutamente contenuta nell’ordinanza impugnata, dalla quale pacificamente emerge che i coimputati COGNOME, COGNOME e COGNOME – tutti appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” – erano interessati ad
individuare la società che si era aggiudicata l’appalto per la riqualificazione di un’area precedentemente confiscata a NOME COGNOME e, successivamente, assegnata al Comune di NOME Tauro. Emerge dalle conversazioni captate che l’interesse degli associati era finalizzato a realizzare un’estorsione ai danni della società che era stata incaricata di svolgere i lavori.
Avendo, in base ad una prima informazione, ritenuto di individuare la società aggiudicatrice in quella gestita dal RAGIONE_SOCIALE ed essendo a conoscenza dei rapporti professionali esistenti tra questi e il COGNOME, quest’ultimo veniva contattato da COGNOME e COGNOME. Nel corso della conversazione, al COGNOME veniva chiaramente espressa la contrarietà per il fatto che il NOME aveva assunto un lavoro nella zona di NOME Tauro senza preoccuparsi di avere il benestare della criminalità locale. COGNOME, esprimendosi in termini non equivoci, giustificava NOME, dicendo che, in considerazione del rapporto che c’era con lui, NOME “non si era preoccupato” aggiungendo anche che “almeno per NOME posso disporre”.
Dal colloquio intercorso tra COGNOME e COGNOME, pertanto, emerge quanto meno la vicinanza del COGNOME agli ambienti criminali operanti a NOME Tauro e, del resto, proprio tale rapporto giustifica il fatto che COGNOME, per prendere contatti con NOME, si sia rivolto preventivamente a COGNOME.
Nel prosieguo della conversazione, NOME espone chiaramente i suoi più che fondati dubbi sul fatto che NOME si sia aggiudicato l’appalto in relazione al quale dovrebbe essere realizzata l’estorsione, tant’è che la conversazione si conclude con l’invito a NOME di contattare NOME, quanto meno per conoscere qual è l’imprenditore che eseguirà i lavori.
2.1. In merito al successivo colloquio intercorso tra NOME e NOME, non oggetto di captazione, ha riferito il COGNOME in sede di interrogatorio di garanzia, precisando di essersi limitato ad informarsi sull’eventuale aggiudicazione dell’appalto da parte del NOME, il quale negava la circostanza, specificando anche di non essere titolare delle necessarie certificazioni per lo svolgimento di quella categoria di lavori.
Evidenzia il ricorrente come, in mancanza dell’aggiudicazione dell’appalto, sarebbe stata impossibile la commissione del reato.
La tesi è destituita di fondamento, atteso che il reato impossibile è un’ipotesi che presuppone l’irrealizzabilità in rerum natura della condotta e dell’evento costitutivo del reato (Sez.1, n. 12407 del 30/9/2019, dep. 2020, Tagliamento, Rv. 278902).
Nel caso di specie, invero, non si verte in ipotesi di reato impossibile, posto che la condotta sarebbe stata astrattamente idonea a realizzare la fattispecie, dovendosi ritenere che il mero fatto che gli autori della tentata estorsione avessero
inteso selezionare la vittima in relazione all’assunzione di un determinato appalto incide sui motivi a delinquere, ma non certo sull’oggettiva idoneità della condotta.
2.2. Deve ritenersi, invece, fondata la doglianza improntata a porre in dubbio la sussistenza stessa di una condotta preparatoria, quanto meno con riguardo all’apporto causale fornito dal COGNOME.
A ben vedere questi, pur non mostrandosi avulso dal contesto criminale di riferimento, ha fin da subito manifestato la sostanziale certezza che non potesse essere NOME il destinatario della richiesta estorsiva, proprio perché non era lui ad essersi aggiudicato l’appalto per la riqualificazione del bene appartenuto a COGNOME.
A ben vedere, il senso della conversazione e dell’accordo conclusivo intervenuto con COGNOME non sembrerebbe preludere all’intenzione di dar seguito alla richiesta estorsiva per conto degli autori della stessa.
Il dato che sulla base della ricostruzione operata dal Tribunale del riesame non è stato adeguatamente acclarato è se il COGNOME si sia meramente impegnato a verificare, come da lui sostenuto, che il NOME non si era aggiudicato l’appalto. Si tratta di un’attività che, pur potendosi genericamente far rientrare nella nozione di atti preparatori, in concreto si traduce in una condotta la cui finalità è dubbia, non essendo neppure chiaro se il COGNOME intendesse tutelare NOME, escludendo con certezza che potesse essere destinatario di richieste estorsive, ovvero se intendesse cooperare con il COGNOME al fine di individuare, tramite le informazioni richieste a NOME, l’effettivo aggiudicatario dell’appalto nei cui confronti realizzare l’estorsione.
A tal riguardo, coglie nel segno il Procuratore generale nello stigmatizzare il «sostanziale vuoto conoscitivo (non approfondito neppure attraverso un tentativo di escussione della persona offesa o la predisposizione di attività captative nei suoi confronti) che investe gli effettivi contenuti del colloquio avvenuto tra questa e NOME e che sembra colmato attraverso una reinterpretazione dell’interrogatorio dell’indagato».
2.3. In conclusione, pertanto, deve ritenersi che l’accertamento della condotta realizzata da COGNOME contenga margini di apprezzabile incertezza, tali da richiedere un’adeguata specificazione da parte del tribunale del riesame.
In particolare, occorrerà valutare – sia pur con i parametri propri della fase cautelare – se il contatto intervenuto tra NOME e NOME sia o meno qualificabile quale un atto preparatorio, univocamente diretto alla commissione del reato di estorsione, posto che in mancanza di tale requisito viene meno l’astratta configurabilità del tentativo di estorsione.
Nel compiere tale valutazione, il Tribunale dovrà tener conto della consolidata
giurisprudenza secondo cui anche gli atti preparatori possono integrare gli estremi del tentativo punibile, purché in sé univoci, ossia oggettivamente rivelatori, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura ed essenza, secondo le norme di esperienza e l’id quod plerumque accidít, del fine perseguito dall’agente (Sez.5, n. 18981 del 22/2/2017, Macori, Rv. 269932).
La direzione non equivoca degli atti non indica un parametro probatorio ma una caratteristica oggettiva della condotta, nel senso che gli atti posti in essere devono di per sè rivelare l’intenzione dell’agente (Sez.1, n. 9284 del 10/1/2014, Losurdo, Rv. 259249), sulla base di un giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l’agente e delle modalità dell’azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l’attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice (da ultimo, Sez.2, n. 36311 del 12/7/2019, COGNOME, Rv. 277032).
L’univocità della condotta posta in essere dal ricorrente, pertanto, dovrà essere rivalutata sulla base dei parametri giurisprudenziali sopra indicati, al fine di stabilire se effettivamente l’aver contattato NOME costituiva un atto preparatorio e finalizzato alla commissione dell’estorsione, ovvero se la condotta debba ritenersi di incerta direzione causale.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell’art. 309, co.7, c.p.p.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il P – GLYPH :nte