Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37111 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37111 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 12886/2025
CC – 23/09/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Bologna il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d’appello di Bologna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 28 febbraio 2024 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del COGNOME in relazione al reato di concorso in tentata estorsione aggravata di cui agli artt. 56, 81 cpv., 110 e 629, in relaz. 628, comma 3, n. 1, cod. pen. commesso in Bologna tra il 15 ed il 16 luglio 2023;
Considerato che la difesa del ricorrente ha formulato i seguenti motivi di ricorso, deducendo:
Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi di reato di cui all’art. 640 cod. pen.
Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.
Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio ed al mancato contenimento della pena nel minimo edittale.
Rilevato che i primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che , assolutamente corretta Ł la qualificazione giuridica del fatto come tentata estorsione alla luce delle condotte così come ricostruite nelle sentenze di merito;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., Ł manifestamente infondato, avendo i giudici di appello correttamente motivato tale diniego, ritenendo l’insufficienza della somma offerta alla vittima a fronte della gravità della minaccia proferita e il contesto in cui sono state avanzate le richieste estorsive;
che , a tal riguardo, infatti, deve ribadirsi il principio di diritto secondo cui la valutazione della congruità del risarcimento del danno – che, nel caso di un reato plurioffensivo, come quello di estorsione per cui si procede, deve risultare comprensivo non solo di quello patrimoniale ma anche di quello morale – Ł rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, e come tale non sindacabile in sede di legittimità qualora, come nel caso di specie, sia congruamente e logicamente motivato (Sez. 2, n. 32347 del 18/06/2019, COGNOME, non massimata; Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, dep. 2016, Minzolini, Rv. 265831 – 01; Sez. 2, n. 12607 del 13/02/2015, COGNOME, Rv. 262771 – 01; Sez. 1, n. 923 del 22/06/1982, COGNOME, Rv. 157229-01);
Considerato poi che manifestamente infondato Ł, infine, anche il terzo motivo di ricorso perchØ, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice Ł stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata ove i giudici di appello, pur indicando le ragioni per cui debba ritenersi sproporzionata per difetto, e dunque in favore dell’odierno ricorrente, la pena irrogata dal primo giudice, hanno confermato la stessa, in considerazione del divieto di reformatio in peius );
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 23/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME