Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24001 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24001 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CARSOLI il 23/07/1966
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentata estorsione, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede;
che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 9 e 10 sulla sussistenza dell’esplicita condotta minacciosa posta in essere al fine di ottenere l’ulteriore somma di danaro);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’omesso rilievo officioso, da parte del giudice di merito, della prescrizione del reato, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità e autosufficienza, è anche manifestamente infondato;
che, invero, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall’interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, COGNOME, Rv. 277495 – 01);
che, inoltre, in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (cfr. Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, COGNOME, Rv. 284878 – 01); che la Corte di appello, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente ha esplicitamente richiamato il riconoscimento della recidiva già da parte del giudice di primo grado (pag.4 e 10 della motivazione)
che, peraltro, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della
recidiva ad effetto speciale, ancorché sia ritenuta equivalente o subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l’art.
157, terzo comma, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all’art.
69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato
(cfr. Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, COGNOME, Rv. 280059 – 01; Sez. 2, n. 4178
del 05/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274899 – 01);
che, nel caso di specie, ritenuta sussistente la circostanza aggravante ad
effetto speciale di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. (si veda pag. 10), il reato non si era prescritto al momento della pronuncia del provvedimento
impugnato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.