Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9173 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9173 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME NOME, nato a Kondar Tunisia il DATA_NASCITA; rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia; avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Messina in data 22/09/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; letta la memoria a firma AVV_NOTAIO, datata 13/02/2026 con la quale si insiste nel ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1r
Con ordinanza in data 22/09/2025 il Tribunale di Messina in funzione di tribunale del riesame ha confermato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina d
applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME per il reato di tentata estorsione.
Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, affidandolo ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 60 comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 273 comma 1, cod. proc. pen. co riferimento alla sussistenza della gravità indiziaria; in particolare, si lamenta che il q indiziario sarebbe basato esclusivamente sulle dichiarazioni delle persone offese e che queste sarebbero pure difformi tra di loro: assume la difesa che, tra le due persone offese – una coppi titolare di un locale di somministrazione di cibo e bevande -, soltanto la moglie avrebbe rifer che l’atteggiamento violento del ricorrente era correlato alla richiesta di ricevere un pasto se pagare il corrispettivo, mentre il marito non avrebbe fatto cenno alla pretesa di consumar gratuitamente; tale contrasto minerebbe la tenuta del quadro indiziario.
Il ricorso è inammissibile perché si risolve in generiche deduzioni completamente versate in fatto, prive di censure riconducibili ad alcuno dei vizi scrutinabili in sede di legittimità.
Con l’unico motivo di ricorso, la difesa mira, infatti, a sovrapporre all’interpretazione risultanze probatorie, operata dai giudici della cautela, una diversa valutazione dello ste materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa, ponendosi al di fuori dei limiti sindacato di legittimità; e ciò a fronte di una motivazione che, nel fare riferimento dichiarazioni delle persone offese, restituisce un quadro del tutto differente da quello prospett dalla difesa, secondo la quale il prevenuto avrebbe richiesto la somministrazione di cibo nel local delle pesone offese, senza la pretesa di non pagare, dando in escandescenze perché i gestori del locale avevano cercato di allontanarlo a causa della sua condotta molesta.
2.1. Va ricordato che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso p cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fat ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, COGNOME, Rv. 266939; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252178). Alla Suprema Corte, pertanto, in relazione alla natura del giudizio di legittimità limiti che ad esso ineriscono, spetta «il compito di verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di dir governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate», come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte in una
risalente pronuncia (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; da ultimo, cfr. Sez. 4, n. 29982 del 14/07/2022, Curia, non mass.).
2.2. Nel caso di specie, il ricorrente propone una lettura alternativa degli indizi evidenziat tribunale, senza confrontarsi con le esaustive e puntuali considerazioni svolte nell’ordinanz impugnata e chiedendo, in sostanza, un’inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dat incorrendo così nel vizio di genericità del ricorso, sotto il profilo del difetto di sp estrinseca, rilevante anche con riferimento al ricorso avverso provvedimenti del tribunale de riesame (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, COGNOME, Rv. 278716; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, COGNOME, Rv. 266782; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 259704; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037).
Il provvedimento impugnato, invero, non presenta il vizio denunciato, avendo valutato la sussistenza del quadro indiziario in modo del tutto coerente con le emergenze investigative, risultando, oltretutto, che anche il dichiarante indicato dalla difesa, nel verbale di denu querela allegato al ricorso, abbia sostanzialmente confermato la versione fornita dalla di moglie in ordine alla correlazione tra l’esercizio della violenza e la pretesa dell’indaga consumazione gratuita del pasto (la parte offesa precisa espressamente di essere stata costretta a dargli da mangiare, nonostante avesse chiesto di essere pagata prima della somministrazione; cosa che non avveniva né prima né dopo; v. p. 1, verbale cit.).
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, conseguendo ex lege ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata in euro tremila in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento l rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s ese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda ncelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, 24 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
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