Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43616 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43616 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 23/05/2022 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentito il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando, solo in relazione al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Brescia emessa il 20 dicembre 2021, ha confermato la condanna del ricorrente per
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il reato di concorso in tentata estorsione aggravata anche dal metodo mafioso, commesso in danno delle parti civili NOME e COGNOME NOME, ripetutamente minacciate affinché versassero la somma di euro centomila quale preteso corrispettivo per la mancata percezione dell’assegno di maternità da parte di COGNOME NOME, licenziata dalla società riconducibile alle vittime e compagna del coimputato separatamente giudicato COGNOME NOME.
2.Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di giustificazione di cui all’art. 54 cod. pen..
La Corte avrebbe travisato la prova costituita dalle intercettazioni, le quali invec proverebbero che il COGNOME ed il coimputato non ricorrente COGNOME NOME fossero stati sottoposti a pressanti minacce da parte del COGNOME NOME, separatamente giudicato, affinché aderissero alla sua intenzione di estorcere denaro alle vittime a causa del licenziamento ingiusto subito dalla di quegli compagna COGNOME NOMENOME che lavorava presso una società riferibile alle parti civili. Nel ricorso, a fg. 5, si indicano le intercettazioni che darebbero ragione alla tes difensiva e che sarebbero state oggetto di travisamento.
In ogni caso, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 59, quarto comma, cod. pen., vantando il ricorrente l’erroneo convincimento in ordine ad una situazione di pericolo attuale per la sua persona o per i suoi familiari.
Il ricorrente contesta, altresì, agli stessi fini, la sentenza impugnata nella parte cui ha ritenuto che egli avesse contribuito alla causazione del pericolo, avendo illegalmente favorito le operazioni societarie che avevano portato al licenziamento della COGNOME.
Tale tesi, sostenuta dai giudici di merito, sarebbe apodittica e generica per le ragioni esplicitate ai fgg. 9 e 10 del ricorso;
violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della desistenza volontaria o del recesso attivo.
Il ricorrente sostiene di avere interrotto la propria condotta illecita a partire da novembre 2019, allorquando egli, ancora nel dominio dell’azione, aveva minacciato di ricorrere ai carabinieri in esito alle ulteriori vessazioni subite NOME, non continuando volontariamente nella sua opera di intimidazione delle vittime per circa sei mesi.
In ordine al diniego della diminuente del recesso attivo, il ricorrente sostiene che l’abbandono della pretesa estorsiva sarebbe sufficiente a ritenere integrata l’ipotesi prevista dall’ultimo comma dell’art. 56 cod. pen.;
3) violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell’uso del metodo mafioso, non avendo la Corte adeguatamente valorizzato la genericità e l’evanescenza del richiamo effettuato
dal ricorrente a personaggi mafiosi legati al COGNOME in un contesto avulso da tali connotati criminali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo, deve osservarsi che il ricorrente è stato condannato nei due gradi di merito con conforme giudizio.
La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni de sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell’appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferiment alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2^, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, COGNOME ed NOME, rv. 197250; sez. 3^, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, NOME, rv. 252615).
Si osserva, ancora, che la doppia conformità della decisione di condanna dell’imputato, ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilit cassazione del vizio di travisamento della prova lamentato dal ricorrente.
E’ pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può ess dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, COGNOME; Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, COGNOME).
Nel caso in esame, la Corte di appello ed il Tribunale hanno ampiamente affrontato la questione della presunta sussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità, escludendo, per un verso, che la coercizione operata dal correo COGNOME nei confronti del ricorrente fosse stata così stringente da impedirgli una diversa determinazione; per altro verso, che l’imputato, attraverso la gestione, quale commercialista, delle scelte societarie che avevano portato al licenziamento
illegittimo della compagna del COGNOME da parte delle vittime, aveva contribuito a determinare volontariamente (e, dunque, con piena compromissione psicologica) il pericolo, così escludendo, anche per la mancanza di inevitabilità di esso (potendo il ricorrente ricorrere ai carabinieri) l’esimente in parola.
La motivazione è priva di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede e non h travisato nessun dato processuale, semmai interpretandolo con valutazioni di merito non rivedibili nel giudizio di legittimità.
E’ noto che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l’interpretazione de linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime d esperienza (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337; Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, COGNOME, Rv. 254439).
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
2.1. La Corte di appello ha opportunamente richiamato il pacifico principio di diritto secondo il quale, nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recess attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l’evento. (Fattispecie in tema di estorsione in concorso, nella quale la Corte ha escluso che ricorressero gli estremi della desistenza nei confronti di ambedue gli imputati, essendo già stata da loro formulata la richiesta estorsiva) (Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino, Rv. 264226 e successive conformi relative ad altre ipotesi di reato di danno a forma libera).
Nel caso in esame, il ricorrente aveva arrestato la sua condotta illecita dopo la formulazione della richiesta estorsiva, sicché correttamente è stato escluso che potesse configurarsi un caso di desistenza volontaria.
2.2. Del pari, non è configurabile neanche l’ipotesi del recesso attivo – esclusa dalla sentenza impugnata – posto che essa presuppone una condotta positiva e non può essere integrata dalla mera astensione dal compiere ogni condotta finalizzata a portare il reato a consumazione.
In tema di reati di danno a forma libera, come la rapina, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l’evento, la diminuente per il cosiddetto recesso
attivo (Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677; Sez. 1, n. 42749 del 02/10/2007, COGNOME, Rv. 238112).
Quanto al terzo motivo, il ricorrente non ha alcun interesse a censurare la statuizione con la quale la Corte di appello ha ritenuto sussistente l’aggravante dell’uso del metodo mafioso, posto che tale circostanza non ha comportato alcun aumento di pena, come si evince dal calcolo effettuato a fg. 23 della sentenza impugnata.
Né, a fronte di tale dato oggettivo, il ricorso ha indicato altre ragioni di intere del ricorrente diverse da quelle volte a mitigare il trattamento sanzionatorio attraverso l’esclusione della circostanza aggravante, in ciò rivelandosi anche la genericità del motivo.
All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 28 settembre 2023.