Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7657 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7657 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 27/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME NOME CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
lette le memorie nell’interesse di COGNOME NOME in data 17/11/2025, nell’interesse di COGNOME NOME del 24/11/2025 e nell’interesse della parte civile COGNOME NOME del 07/11/2025.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del Tribunale di Enna in data 17/07/2024 NOME COGNOME e NOME COGNOME venivano riconosciuti colpevoli, in concorso materiale tra loro, dei delitti di circonvenzione di incapace continuata (capo 1) e di tentata estorsione aggravata (capo 2) ai danni di NOME COGNOME, e condannati alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, NOME COGNOME, nella qualità di curatore speciale del fratello NOME.
2.In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte di Appello di Caltanissetta con sentenza del 17/03/2025 ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di circonvenzione di incapace di cui al capo 1) e confermato nel resto la sentenza impugnata.
3.Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
3.1. La difesa di NOME COGNOME ha formulato due motivi di impugnazione.
3.1.1. Con il primo ha dedotto l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale nella parte in cui la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle sentenze n. 120/2023 e 86/2024 della Corte costituzionale in tema di applicabilità della diminuente per lieve entità anche ai delitti di estorsione e rapina.
3.1.2. Con il secondo motivo di ricorso ha prospettato il vizio della motivazione della sentenza impugnata, da ritenersi meramente apparente in quanto priva di confronto dialettico con gli elementi probatori e con le deduzioni difensive, in quanto frutto di un ‘copia e incolla’ della sentenza di primo grado.
3.2.Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME si articola, invece, in quattro
motivi di impugnazione.
3.2.1. Con il primo motivo di ricorso, la difesa censura mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen.
3.2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla qualificazione giuridica dei fatti, difettando l’ingiustizia del profitto e la natura illecita della richiesta economica, elementi costitutivi del delitto di estorsione.
3.2.3. Con il terzo motivo di ricorso viene prospettata la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’aggravante teleologica di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen., assumendo il ricorrente non potersi configurare il reato di tentata estorsione come mezzo per commettere il reato di circonvenzione di incapace.
3.2.4. Infine, con il quarto motivo di ricorso, la difesa prospetta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 56, terzo comma, cod. pen. per non essersi riconosciuto l’istituto della desistenza volontaria.
4.Con requisitoria scritta del 29/10/2025, la Procura generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
5.Con articolata memoria depositata in data 07/11/2025 la difesa della parte civile ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi o, in subordine, di rigettarli, confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio.
6.In data 17/11/2025 la difesa del COGNOME ha depositato memoria di replica alle conclusioni della Procura generale, con la quale ha dedotto che nella richiesta di riqualificare i fatti ex art. 612 cod. pen., determinando la pena nel minimo edittale, doveva ritenersi implicita la richiesta di applicare la diminuente della lieve entità del fatto riconosciuta dalla Corte Costituzionale, e che comunque competeva al giudice, al fine di garantire la proporzionalità della pena, tenere conto delle modifiche normative nel frattempo introdotte. Ha contestato anche la genericità del motivo relativo alla mera apparenza della motivazione richiamando le due pagine allegate all’atto di appello per evidenziare l’uso delle stesse parole nelle due sentenze di merito.
7.Con memoria depositata in data 24/11/2025 anche la difesa del COGNOME ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, in quanto i motivi addotti si discostano dai parametri dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen.
Quanto al ricorso presentato nell’interesse del COGNOME, deve rilevarsi che la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità, riconosciuta per il delitto di estorsione dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 15 giugno 2023 (così come per la rapina dalla sentenza n. 86 del 13 maggio 2024) non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello (atto proposto dopo le pronunce del giudice delle leggi) secondo quanto Ł prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dalla lettura dell’atto di gavame.
A tal proposito, infatti, non può condividersi la prospettazione della memoria del ricorrente, di replica alla requisitoria della Procura generale, secondo cui la richiesta di applicazione dell’attenuante in parola dovrebbe ritenersi implicitamente avanzata con il motivo di appello volto a riqualificare il fatto ai sensi dell’art. 612 cod. pen., in quanto la richiesta di riconoscimento di un’attenuante non può essere confusa con la richiesta di riqualificazione di un’imputazione in una diversa figura criminosa, per quanto di minore
gravità.
2.1. Il secondo motivo del ricorso del COGNOME Ł manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata si Ł confrontata con le deduzioni difensive, con un percorso argomentativo dettagliato e coerente, dando adeguatamente conto degli elementi che hanno portato al riconoscimento della penale responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di tentata estorsione ascrittogli, richiamando le testimonianze della persona offesa e dei suoi fratelli, nonchØ del tributarista del primo, degli operatori di polizia giudiziaria e dei soggetti che avevano ricevuto dai ricorrenti i telefoni cellulari previamente da questi acquistati con i finanziamenti che avevano indotto la persona offesa a sottoscrivere con la prospettazione della prossima apertura di un call center, elementi tutti convergenti nel confermare l’attendibilità del racconto della persona offesa: in tal modo, la Corte territoriale ha anche dato conto delle ragioni per le quali, sulla base del racconto dell’COGNOME, si Ł riconosciuta la riconducibilità al COGNOME di una delle due utenze telefoniche con le quali venivano inviati messaggi minacciosi alla persona offesa.
2.2. Giova ricordare, peraltro, che la sentenza di primo grado e quella di appello, quando non vi Ł difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può anche limitarsi a rinviare per relationem a quest’ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure (Sez. 1, n. 4827 del 18/03/1994, COGNOME, Rv. 198613-01; Sez. 6, n. 11421 del 29/09/1995, COGNOME, Rv. 203073-01), sicchØ Ł del tutto irrilevante che nella predetta esposizione la Corte territoriale possa aver riportato espressioni già adoperate dal primo giudice.
Anche i motivi addotti a sostegno del ricorso del COGNOME sono inammissibili perchØ manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.
3.1. In particolare, detto ricorso, censurando l’asserita mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen., in realtà prospetta solo una ricostruzione alternativa dei fatti, già disattesa dalla Corte con argomenti coerenti e logici: nessuna illogicità può rinvenirsi, infatti, nella valutazione della sentenza impugnata in ordine all’attendibilità delle testimonianze sia della persona offesa che dell’operante di polizia giudiziaria che aveva ascoltato i messaggi whatsapp lasciati dai ricorrenti sull’utenza dell’COGNOME, che hanno riferito di minacce ‘particolarmente violente, aggressive e che effettivamente anche dal tono di voce incutevano timore’ (cfr. pag. 8), quali la minaccia figurativa di mangiare il cuore, o quella comunque esplicita di uccidere la persona offesa o i suoi fratelli, se la stessa non avesse provveduto al pagamento dei telefoni cellulari.
3.2. Le censure rivolte dal ricorrente alla qualificazione del fatto di cui al capo 2) dell’imputazione come tentativo di estorsione, e non già come mera minaccia ai sensi dell’art. 612 cod. pen., sono manifestamente infondate, avendo riconosciuto i giudici di merito l’ingiustizia del profitto al quale erano finalizzate le minacce nell’acquisizione, costituito dalla ricezione del bancomat o direttamente del denaro della persona offesa, e dei proventi del finanziamento elargito dalla banca alla persona offesa, a seguito della circonvenzione di cui al capo 1), della quale ha dato ampiamente conto la sentenza, pur riconoscendo l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
3.3. E’ manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso, in quanto dal
percorso argomentativo delle due sentenze di merito emerge con chiarezza che le minacce erano finalizzate ad acquisire il denaro necessario per proseguire l’attività avviata con la circonvenzione di incapace di cui al capo n. 1) e, pertanto, a conseguire il profitto di tale reato, in coerenza con la formulazione dell’aggravante di cui al capo 2).
Si tratta di ricostruzione dei fatti che emerge in maniera incontrovertibile anche dalla sentenza della Corte di appello in questa sede impugnata, in alcun modo smentita dall’espressione, che peraltro si rinviene soltanto nella sentenza di primo grado, secondo cui ‘il delitto di tentata estorsione Ł stato perpetrato al fine di realizzare il delitto di cui all’art. 643 …’ (cfr. pag. 24): si tratta, infatti, di espressione coerente con la configurazione della circonvenzione di incapace come reato a consumazione prolungata, secondo l’indirizzo interpretativo ormai sempre piø consolidato, condiviso dal Collegio, che, muovendo da una corretta definizione del concetto di ‘evento giuridico dannoso’ valorizza la distinzione tra la perfezione del reato e la sua definitiva consumazione secondo cui «si ha la perfezione del reato allorchØ si sono verificati tutti i requisiti richiesti dalla singola fattispecie legale (condotta, evento, offesa, nesso di causalità, elemento soggettivo), nel loro contenuto minimo cioŁ necessario e sufficiente per la esistenza del reato», «si ha consumazione quando il reato perfetto ha raggiunto la sua massima gravità concreta».
In quest’ottica, «mentre la perfezione indica il momento in cui il reato Ł venuto ad esistere , la consumazione indica il momento in cui Ł venuto a cessare , in cui si chiude l’ iter criminis per aprirsi la strada del post factum »; la perfezione, pertanto, segna il limite per la configurabilità del tentativo, la consumazione quello per la configurabilità del concorso di persone e coincide con il dies a quo da cui decorre il termine prescrizionale. «Nei reati in cui l’offesa Ł elemento costitutivo esplicito o implicito della fattispecie o che sono interpretabili in chiave di offesa, il momento consumativo Ł segNOME dal verificarsi di essa».
Dal capo di imputazione sub 1), così, emerge chiaramente che la circonvenzione della persona offesa si era già perfezionata con la condotta precedente le minacce di cui al capo 2), essendosi già verificato il cosiddetto ‘danno penale’, solitamente identificato con il vulnus apportato, anche in termini di semplice messa in pericolo, al bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice, il c.d. ‘bene della vita’, secondo una tradizionale definizione (Sez. 2, n. 42583 del 24/09/2019, COGNOME, Rv. 277631-01; Sez. 1, n. 26298 del 11/12/2003, dep. 2004, COGNOME, Rv. 228123-01; Sez. 1, n. 1285 del 24/10/1996, dep. 1997, COGNOME, Rv. 206926-01), oltre che il danno cagioNOME dai primi esborsi di denaro; in particolare, la sentenza impugnata ha ben evidenziato che ‘le minacce nel caso di specie erano rivolte ad ottenere – attraverso la consegna dei bancomat o del denaro – l’utilità economica a cui gli imputati anelavano consistita nella messa a disposizione delle somme elargite all’COGNOME da parte dell’istituto bancario a seguito dell’accensione del finanziamento’ ottenuto in virtø della condotta contestata al capo 1) dell’imputazione.
3.4. E’ inammissibile per la sua manifesta infondatezza anche l’ultimo motivo di ricorso, volto a censurare il mancato riconoscimento della desistenza volontaria, avendo dato adeguatamente conto la sentenza impugnata dell’impossibilità di configurare come tale il mero invio di messaggi di scuse da parte del ricorrente, in quanto l’estorsione non si Ł consumata soltanto per la determinazione della persona offesa di non accondiscendere ulteriormente alle richieste estorsive, bloccando i conti correnti e barricandosi in casa per il timore dei ricorrenti, così da sottrarsi ad ogni contatto con loro, e, invece, le scuse del ricorrente costituiscono un mero post factum penalmente irrilevante ai fini della desistenza essendo intervenuto quando l’iter criminoso era già stato definitivamente frustrato dalla reazione della persona offesa e dalla impossibilità materiale di proseguire nell’azione: di tal
che, come evidenziato dalla parte civile, nella fattispecie non vi fu alcuna ‘volontarietà’ nella cessazione della condotta, ma solo la presa d’atto impotente di un fallimento, determiNOME da cause esterne e indipendente dalla volontà degli agenti.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, curatore speciale di NOME NOME, che si liquidano come in dispositivo, nonchØ, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, curatore speciale di NOME NOME che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così Ł deciso, 27/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.