Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35125 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35125 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di NOME e la declaratoria di inammissibilità del ricorso di NOME NOME;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Messina, emessa il 12 dicembre 2023, ha confermato la condanna dei ricorrenti per il reato di tentata estorsione aggravata in concorso, commesso ai dann di COGNOME NOME dal quale, con minaccia, pretendevano il pagamento della somma di euro 3000.
Ricorrono per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME, con distinti atti.
3.1. NOME deduce:
violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come tentati estorsione anziché come tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
3.2. NOME COGNOME deduce:
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del come tentativo di estorsione anziché tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragi
La Corte non avrebbe adeguatamente considerato la circostanza che il ricorrente aveva agito per tutelare un diritto, essendo convinto che la persona offesa si fosse re responsabile del furto di attrezzi di lavoro di sua proprietà avvenuto all’interno di una sc e volendone ottenere il solo controvalore economico senza nulla aggiungere.
La definizione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 393 cod. pen. comportere l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di querela;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, beneficio che era stato invocato con l’atto di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Si deve dare atto, in primo luogo, che in data successiva al ricorso proposto da NOME COGNOME è pervenuta in cancelleria rinuncia alla impugnazione personalmente avanzata dall’imputato, con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen.
Successivamente, lo stesso ricorrente ha depositato atto di revoca della rinuncia.
Tale atto, tuttavia, è privo di efficacia, alla stregua del principio di diritto secondo la rinuncia all’impugnazione è un atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, il qual una volta pervenuto all’autorità competente, produce l’effetto dell’estinzione del gravame sicché la revoca della stessa è priva di effetti ed il ricorso va dichiarato inammissibile 2, n. 25020 del 17/05/2012, Vasile, Rv. 253078-01).
Il ricorso di NOME NOME è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.
2.1.Per ciò che inerisce al primo motivo, se ne deve rilevare la genericità, in quanto ricorrente non si confronta con la motivazione offerta dalla sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha escluso che l’imputato potesse essere stato mosso dall’intent di tutelare un suo diritto, posto che non si era raggiunta prova alcuna sul fronte de accertamenti giudiziari inerenti al fatto che la persona offesa potesse essere stata l’autr del furto di attrezzi del ricorrente e che questi avrebbe voluto recuperare.
Vale, in ogni caso, considerare la portata del principio di diritto, applicabile al c esame, secondo cui, risponde di tentata estorsione e non di esercizio arbitrario delle propri ragioni colui che, anziché denunziare all’autorità il presunto autore di un furto, richi
quest’ultimo, con violenza o minacce, la restituzione delle cose rubate. (In motivazione, Corte ha precisato che per aversi esercizio delle proprie ragioni è necessario che il soggett agisca per esercitare un preteso diritto soggettivo e non una potestà pubblica). (Sez. 2, 23084 del 09/05/2018, COGNOME, Rv. 273433-01; Sez. 5, n. 9731 del 03/02/2009, Rovere, Rv. 243021-01).
Inoltre, la Corte territoriale, con motivazione inerente al merito del giudizio e per qu non rivedibile in questa sede, ha dato atto della circostanza che i beni sottratti al ricor ad opera di ignoti avevano un valore inferiore alla richiesta di denaro avanzat dall’imputato alla vittima, per tale ragione da qualificare in termini estorsivi anc relazione al suo ammontare, in quanto volto ad ottenere un ingiusto profitto non correlato almeno in parte, ad alcun presunto diritto.
3. In ordine al secondo motivo, la genericità con la quale, nell’atto di appello, si era invo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche senza addurre specifiche ragioni a conforto, individualizzate sulla posizione del ricorrente, esimeva la Corte territorial dover offrire una motivazione sul punto.
Il riconoscimento del beneficio sarebbe, peraltro, risultato incompatibile con la valutazi operata in sentenza con riguardo alla gravità del fatto ed alla negativa personalità d ricorrente, gravato da numerosi precedenti penali.
È giurisprudenza consolidata di questa Corte che, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni del parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il su convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 1149 del 24.10.2005, dep. 2006, Rv. 233187).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Così deciso, il 24/09/2025.