Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10185 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10185 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a CIVITANOVA MARCHE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CIVITANOVA MARCHE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a VIESTE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a MACERATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso degli COGNOME e rigettarsi il r del COGNOME.
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME a mezzo del comune difensore AVV_NOTAIO, e COGNOME NOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, hanno proposto ricorsi per cassazi avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che in data 15/11/2022 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti dal Tribunale di Macerata il 9/6/2 in ordine al delitto di tentata estorsione continuata ed aggravata, con le conseguenti condan alla pena ritenuta di giustizia.
A sostegno del ricorso di COGNOME NOME NOME dei suoi figli COGNOME NOME NOME vengono addotti tre motivi di impugnazione:
2.1. Violazione di legge per la mancata concessione del termine a difesa richiesto dall’AVV_NOTAIO, il 15/11/2022, pur avendo questi ricevuto dai ricorrenti solo il giorno precedente la nom ed essendo stata disattesa l’istanza sul rilievo che il processo era riservato a trattazione s
2.2. Mancanza grafica di motivazione e manifesta illogicità della motivazione in ordine a argomenti addotti con il ricorso in appello.
2.3. Mancato accoglimento della richiesta di derubricazione del reato contestato in quello esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
A sostegno del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME l’AVV_NOTAIO ha add due motivi di impugnazione:
3.1. Illogicità della motivazione in ordine alla individuazione del COGNOME quale concorr nell’estorsione, nonostante la persona offesa non l’avesse riconosciuto tra gli aggressori, e ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod pen.
3.2. Violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del reato come ten estorsione e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Con requisitoria scritta il P.G., nella persona del dr. NOME COGNOME, ha chie dichiararsi l’inammissibilità del ricorso degli COGNOME e rigettarsi il ricorso del COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, in quanto i motivi addotti si discostano dai para dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché manifestam infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.
Il primo motivo del ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO, in particolare, è inammissibile un duplice profilo: in primo luogo, in quanto nel giudizio cartolare d’appello celebrato nel v della disciplina emergenziale pandemica il termine di cinque giorni dall’udienza per il depos delle conclusioni, previsto dall’art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conver con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria perché il su
rispetto è imprescindibilmente funzionale a consentire il corretto svilupparsi del contraddit tra le parti, nonché il necessario spazio di valutazione per il giudice (Sez. 6, n. 184 29/03/2022, Rv. 283262 – 01), sicché nessuna utilità concreta poteva apportare alla difesa degl COGNOME il rinvio dell’udienza chiesto dal difensore quando ormai era scaduto il termine p deposito delle conclusioni. Secondo l’insegnamento di questa Corte di legittimità a sezioni uni invece, il diniego di termini a difesa, così come la concessione di termini ridotti rispetto previsti dall’art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non può dar luogo ad alcuna nullità quan la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l’effettivo esercizi diritto alla difesa tecnica dell’imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione (Sez. n. 155 del 29/09/2011, Rv. 251497 – 01).
Inoltre, giova ricordare che il termine a difesa di cui all’art. 108 cod. proc. pen. è fun ad assicurare una difesa effettiva, e, tuttavia, non determina il diritto dell’imputato ad ot il rinvio dell’udienza in ogni caso di nomina tardiva rispetto all’udienza, dovendo lo stesso es bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo (Sez. 4, n. 48020 del 12/07/20 Rv. 274036 – 01; Sez. 4, n. 4928 del 27/10/2022, Rv. 284094 – 01).
3. Il motivo di ricorso con il quale la difesa degli COGNOME ha dedotto la mancanza graf di motivazione o, almeno, la manifesta illogicità di questa in ordine agli argomenti addotti ricorso in appello, contestando l’assunto della sentenza impugnata, laddove questa aveva evidenziato che con l’atto di appello non si contestava la materialità dei fatti accer inammissibile per la sua genericità, oltre che per manifesta infondatezza, atteso che anche ricorso per cassazione di cui si tratta non ha specificato quale sia stata la contestazione ricostruzione dei fatti proposta con l’atto di appello dalla difesa e rimasta senza risposta sentenza impugnata che, invece, ha ribadito il giudizio di penale responsabilità dei ricorr fondato sulle “dichiarazioni precise e dettagliate della persona offesa”, confortate dalle foto e riprese video in atti e dagli accertamenti della P.G., elementi tutti poi esaminati nel det dal provvedimento impugnato.
4. E’ manifestamente infondato anche il motivo di impugnazione, comune a tutti ricorrenti, volto a contestare il mancato accoglimento della richiesta di derubricazione del reato estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia persone, atteso che, per quanto la sentenza impugnata abbia evocato anche orientamenti giurisprudenziali ormai superati dall’insegnamento delle sezioni unite cli questa Corte second cui i due reati si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi s le ordinarie regole probatorie. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 02 tuttavia la stessa non ha mancato di evidenziare che “è certo che la persona offesa COGNOME non avesse alcun debito nei – ‘ confronti di alcuno degli aggressori”. Inoltre, nell’evidenziare che è rimasto privo di riscontri l’assunto secondo cui sa -ebbe stato il figlio della persona offesa ad avere, invece, un debito nei confronti del COGNOMECOGNOME circostanza peral smentita dal presunto debitore, la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che si tratta comunque di soggetto diverso dalla vittima delle violenze e minacce a fini estorsivi, nei confr
della quale, invece, nessuna pretesa potevano anche soltanto ipotizzare di azionare in giudizio ricorrenti.
Attiene esclusivamente al merito della decisione impugnata il motivo con il quale il ricors del COGNOME censura il riconoscimento dello stesso quale concorrente nell’estorsione, nonostante la persona offesa non l’avesse riconosciuto tra gli aggressori, dolendosi anche del mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.: si tratta, infatti, di cens prospettano una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esu dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclu al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazio una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U 30/4/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944).
La sentenza impugnata, infatti, ha dato adeguatamente conto di come sia stata la stessa persona offesa a riferire che era stato proprio il COGNOME, unitamente a COGNOME NOME COGNOME NOME, a colpirlo e minacciarlo nella sua RAGIONE_SOCIALE, dove peraltro, intervenuto il mar.11o dei carabinieri NOME, che ha riferito di aver rinvenuto, insieme persona offesa ed a COGNOME NOME, anche il COGNOME. Sulla base di tale ricostruzione dei fat senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico la sentenza impugnata ha negato i riconoscimento al COGNOME della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all’ar 114 cod. pen., invocando la consolidata giurisprudenza di questa Co -te secondo cui a tal fine non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a qu realizzata dagli altri (peraltro, nemmeno riconosciuta nel caso di specie), in quanto è necessar che il contributo dato si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza del marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare trascur nell’economia generale dell'”iter” criminoso (Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, Rv. 281857).
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. 616 proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 dicembre 2023
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