Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44826 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44826 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUTTOLU GIORGINO
NOME nato a PERFUGAS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
visti gli atti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa il 27 aprile 2022 la Corte di appello di Bologna confermava la decisione con la quale il Tribunale di Bologna, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato NOME COGNOME alla pena di due anni di reclusione e cinquecento euro di multa per il reato di tentata estorsione, oltre al risarcimento del danno in favore RAGIONE_SOCIALEa parte civile.
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza sulla base di due motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione in RAGIONE_SOCIALE alla conferma RAGIONE_SOCIALE‘affermazione di responsabilità per la tentata estorsione, non essendo stato specificato quale sarebbe stato l’ingiusto profitto perseguito dal ricorrente.
Inoltre, la Corte territoriale non ha rilevato la mancanza RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo del delitto di estorsione, in violazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza COGNOME in tema di rapporti fra detto reato e quello di esercizio arbitrario RAGIONE_SOCIALEe proprie ragioni (art. 393 cod. pen.), disattendendo il motivo in RAGIONE_SOCIALE alla riqualificazione giuridica del fatto proposto con l’atto di appello.
2.2. Violazione di legge e vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione in RAGIONE_SOCIALE al diniego RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche, non essendo stata indicata alcuna ragione per la quale l’imputato non sarebbe meritevole RAGIONE_SOCIALEa concessione di dette attenuanti.
Preliminarmente il Collegio, con ordinanza dettata a verbale, ha respinto la richiesta di rinvio RAGIONE_SOCIALE‘udienza trasmessa dal difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputato in data 19 settembre 2023.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato questo principio: «L’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore prospetti l’impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento RAGIONE_SOCIALEa sua funzione nel diverso processo e rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro con difensore che possa validamente difendere l’imputato, nonché l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio; con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta giorni dalla cessazione RAGIONE_SOCIALE‘impedimento stesso» (Sez. U, n. 4909 del 02/02/2015, Torchio, Rv. 262912-01; in senso conforme v. ad es., Sez. 5, n. 78 del 30/10/2019, dep. 2020, Forcolin, Rv. 278549-01; Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, M., Rv. 270330-01; Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, COGNOME, Rv. 263395-01).
Nel caso di specie il difensore ha allegato il decreto di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza nell’altro procedimento, datato 3 agosto 2023, senza dedurre di averlo ricevuto solo in prossimità RAGIONE_SOCIALEa richiesta di rinvio né ha rappresentato la impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale.
Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze già disattese dalla Corte di appello con motivazione adeguata e immune da vizi nonché in assenza di alcuna violazione di legge.
Sono inammissibili i motivi che – come nel caso di specie – riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l’aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù RAGIONE_SOCIALEe quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez, 4, n. 38202 del 07/07/2016, COGNOME, Rv. 267611; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 256133).
Il requisito RAGIONE_SOCIALEa specificità dei motivi implica non soltanto l’onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati RAGIONE_SOCIALEa decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base RAGIONE_SOCIALEe censure medesime, al fine di consentire al giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112).
Contrariamente a quanto asserito nel ricorso, la sentenza impugnata ha specificamente esaminato i profili RAGIONE_SOCIALEa ingiustizia del profitto e RAGIONE_SOCIALEa corretta qualificazione giuridica del fatto, con puntuali argomentazioni (pagg. 25-28), nella sostanza obliterate – o genericamente contestate – dalla difesa.
Partendo dal dato pacifico che l’imputato inviò al RAGIONE_SOCIALE un esposto contenente gravi accuse nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, il quale lo aveva assistito in una vicenda cautelare, e che minacciò di spedirlo anche ai giornali se il legale non gli avesse consegnato, entro sette giorni, la somma di 19.900 euro, la Corte di appello ha qualificato come certamente ingiusta – e palesemente non azionabile in giudizio – detta richiesta, indipendentemente dal fatto che l’AVV_NOTAIO avesse ricevuto tutta o parte RAGIONE_SOCIALEa suddetta somma per l’attività professionale prestata.
Ha osservato la Corte che il legale aveva presentato due istanze intese a ottenere la sostituzione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere con quella RAGIONE_SOCIALE arresti domiciliari per incompatibilità RAGIONE_SOCIALEa prima misura con le condizioni di salute RAGIONE_SOCIALE‘indagato e che la seconda richiesta fu accolta. Quand’anche COGNOME ritenesse di essere stato mal difeso, la richiesta di detta somma per presunti “danni materiali”, peraltro non provati, accompagnata dalla minaccia RAGIONE_SOCIALEa diffusione di un esposto contenenti gravi accuse, era connotata dal requisito RAGIONE_SOCIALEa ingiustizia, essendo tale pretesa ingiustificata, sproporzionata
e manifestamente infondata: quella RAGIONE_SOCIALE‘avvocato “non è una prestazione di risultato e comunque nel caso di specie il risultato era stato conseguito”.
Pertanto, la pretesa di ottenere la restituzione di quanto asseritamente pagato al legale va considerata estorsiva, essendo stata mirata a ottenere un vantaggio non dovuto e non tutelabile giudizialmente.
La Corte di appello ha correttamente disatteso il motivo di gravame con il quale si era sollecitata la riqualificazione giuridica del fatto nel reato ex art. 393 cod. pen., configurabile solo quando l’agente sia animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa pretesa gli possa competere giuridicamente: pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, essa non può essere del tutto arbitraria ovvero sfornita di una possibile base legale, come dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027), in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268362; Sez. 2, n. 8096 del 04/02/2016, COGNOME, Rv. 266203; Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263589).
Privo di ogni fondamento è anche il motivo in tema di attenuanti generiche.
Premesso che le Sezioni Unite hanno ribadito che la meritevolezza RAGIONE_SOCIALE‘adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, RAGIONE_SOCIALEa sanzione prevista dalla legge, con l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 62-bis cod. pen., necessita, «quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio» (così Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, COGNOME, non mass. sul punto), osserva il Collegio che – diversamente da quanto asserito dalla difesa – la sentenza ha indicato plurimi elementi in ragione dei quali ha confermato il diniego RAGIONE_SOCIALEe suddette attenuanti.
La Corte di appello ha ricordato che l’imputato è gravato di numerosi precedenti penali, per reati anche gravi, implicanti violenza alla persona e in danno di minori (e detti precedenti possono essere da soli sufficienti per escludere il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche: cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), che la sua personalità è del tutto negativa e che egli non ha manifestato alcun segno di ravvedimento.
Il comportamento processuale evocato dalla difesa è stato ritenuto neutro dal giudice di appello, che ha correttamente osservato che la partecipazione
RAGIONE_SOCIALE‘imputato al processo e la scelta di sottoporsi all’esame rientrano nelle prerogative defensionali.
Va ribadito, peraltro, che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826).
All’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione proposta segue, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità, al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2023.