Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49946 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49946 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Taurianova il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 19/12/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale in presenza; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi udita la discussione dell’AVV_NOTAIO, per COGNOME NOME e dell’AVV_NOTAIO per COGNOME NOME, i quali si sono riportati ai motivi d
ricorso chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME e COGNOME NOME, con due distinti ricorsi, impugnano la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 19/12/2022 che ha parzialmente
riformato la sentenza del Tribunale di Roma in data 22/2/2020 con la quale, in esito al giudizio abbreviato, sono stati condannati alla pena di giustizia, per il delitto di tentata estorsione aggravata.
1.1.Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto provata la penale responsabilità degli odierni ricorrenti per il delitto a loro ascritto ponendo a fondamento della affermazione di responsabilità le dichiarazioni della persona offesa COGNOME NOME, ritenuta pienamente credibile nonostante alcune contraddizioni, tenuto conto (anche) dell’annotazione di servizio della Polizia giudiziaria in data 8/10/2016 e delle dichiarazioni testimoniali degli agenti operanti COGNOME e COGNOME.
Impugna la sentenza COGNOME NOME il quale con un unico motivo deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di estorsione, siccome ricavata dalle frasi da lui profferite nei confronti del COGNOME, invero prive di contenuto intimidatorio.
A sua volta COGNOME NOME impugna la sentenza ed affida il ricorso a tre distinti motivi con i quali eccepisce:
3.1. illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione con riferimento al giudizio di attendibilità della p.o. Secondo il ricorrente le contraddizioni in cui caduto il dichiarante, definite in alcuni passi della sentenza “non sanabili”, quanto alla conoscenza del COGNOME ed all’assunzione nei suoi confronti di un debito di droga, renderebbero il narrato tutt’altro che lineare, costante nel tempo e credibile.
3.2. Il secondo motivo attiene sempre al giudizio di attendibilità della persona offesa che la Corte d’appello ha valorizzato applicando il principio della valutazione frazionata mentre, ad avviso della difesa, essendovi un’interferenza fattuale e logica tra le parti del racconto che riguardano COGNOME e quelle che interessano COGNOME, tale principio non era idoneo a colmare le rinvenute lacune.
3.3. Con il terzo motivo si eccepisce il vizio di travisamento della prova quanto alla identificazione di · COGNOME come persona coinvolta nei fatti, ricavata associando all’imputato il nome “NOME“, presente nella rubrica del telefono della persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono inammissibili.
Tutte le questioni dedotte nei ricorsi sono state oggetto di specifici motivi di gravame che la Corte territoriale ha, però, respinto osservando che la persona offesa (COGNOME NOME) era senz’altro credibile quanto al coinvolgimento di COGNOME nella vicenda estorsiva (in seguito verranno esaminati i passaggi motivazionali
della sentenza che afferiscono alla posizione di detto imputato), mentre con riferimento alla posizione di NOME, amico di vecchia data del COGNOME, la Corte di merito ha ricondotto le contraddizioni del dichiarante alla resistenza a coinvolgere l’amico nella vicenda estorsiva evidenziando come la sua responsabilità fosse ricavabile aliunde e cioè dalla conversazione intercorsa tra COGNOME e COGNOME ascoltata “in viva voce” dagli operanti e dal messaggio inviato 1’8/10/2016 in cui NOME consigliava all’amico di trovare il denaro “sennò si incazza peggio”, precisando che le rilevate contraddizioni non inficiavano il giudizio di affidabilità del dichiarante (pag. 5 della sentenza impugnata).
2. In particolare i giudici di merito, con approccio ermeneutico conforme in entrambi i gradi di giudizio hanno valorizzato le conversazioni tra COGNOME e COGNOME riportate nell’annotazione della polizia giudiziaria in data 8/10/2016 e riferite dal teste COGNOME che vi assistette, nonché gli SMS inviati da COGNOME a COGNOME dai quali ha logicamente ricavato la prova del concorso pieno di COGNOME nella vicenda estorsiva. Questi infatti, dopo che COGNOME già nella mattinata del 8/10/2016 aveva minacciato la persona offesa, lo accompagnò nuovamente a casa del COGNOME quando incise sulla porta la frase minatoria “siete morti” danneggiando il campanello, per cui anche COGNOME partecipò attivamente al recupero della somma vantata da COGNOME avendo un interesse personale nella vicenda dovuto al pregresso debito di droga.
In conclusione la Corte d’appello ha ricavato il convincimento del concorso del COGNOME nella vicenda estorsiva da plurimi elementi oggettivi, tra loro logicamente connessi, a nulla rilevando che dalle conversazioni non emergessero palesi minacce poiché, come rimarcato dal giudice di merito, la prova dell’estorsione è stata rinvenuta nella condotta complessivamente tenuta dall’imputato (cfr. pag.7 della sentenza). Tanto basta per ritenere manifestamente infondata la censura avanzata da COGNOME sul concorso nel delitto di estorsione, avendo la Corte territoriale dato corretta applicazione al principio di diritto secondo cui “l minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purchè sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera” ( Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, Rv. 254797).
3.11 ricorso di COGNOME NOME è parimenti inammissibile perché reiterativo delle doglianze proposte in appello che il giudice ha superato con motivazione incensurabile perchè aderente ai dati processuale e corretta in diritto.
Occorre ricordare che la questione della valutazione della prova testimoniale e segnatamente dell’attendibilità della p.o. è una questione di fatto che ha la sua
chiave di lettura nell’insieme di una motivazione logica che non può essere rivalutata in sede di legittimità salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667/2015. Rv. 262575). Dovendosi altresì precisare che il controllo di legittimità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza dovendosi limitare a verificare che il ragionamento del giudice non sia fondato su mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull’ id quod plerumque accidit ed insuscettibili di verifica empirica, con l’ulteriore precisazione che, ai fini della valutazione dell’attendibilità del dichiarante, giudice può anche fare riferimento a valutazioni di carattere logico purchè queste abbiano valenza univoca ovvero assurgano a massime di esperienza o a fatti notori (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609).
3.1. A tale riguardo la Corte d’appello ha ben spiegato che il fatto che COGNOME omise di riferire circostanze relative alla partecipazione di COGNOME, non inficiava il racconto dello stesso in relazione alla posizione del coimputato COGNOME.
E’ stato affermato da questa Corte che è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni confessorie, accusatorie da chiamate in correità e testimoniali quando le parti del narrato ritenute veritiere reggano alla verifica giudiziale del riscontro, ove necessaria, e non sussista interferenza fattuale e logica – ossia un rapporto di causalità necessaria o di imprescindibile antecedenza logica – con quelle giudicate inattendibili, tale da minare la credibilità complessiva e la plausibilità dell’intero racconto. Nel caso di specie la condotta intimidatoria di COGNOME è stata ricostruita non solo in base alle dichiarazioni, rimaste invariate, della persona offesa, ma anche in base agli SMS inviati dal COGNOME al COGNOME e dalla telefonata ascoltata in viva voce dagli operanti (pag. 6 della sentenza di appello), pertanto appare corretta la considerazione della Corte d’appello circa la affidabilità del racconto del COGNOME, debitamente riscontrato.
3.2. Manifestamente infondata alla luce di quanto sopra detto è anche la questione della mancata identificazione del COGNOME con il nome di “NOME“, rinvenuto nella rubrica del COGNOME, questione puntualmente risolta a pag. 6 della sentenza, in cui è stata rilevata la non decisività di tale omissione a fronte di inequivoci elementi probatori (dich. della p.o., messaggi inviati da COGNOME all’amico e telefonata dell’8/10/2016), dimostrativi della partecipazione di COGNOME nella vicenda estorsiva.
Uniformandosi agli orientamenti sopra riportati, che il Collegio condivide, vanno dichiarate inammissibili tutte le impugnazioni proposte; ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 26/10/2023