Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29196 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29196 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Niscemi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/07/2023 della Corte di Appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione;
lette le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, e in subordine, per l’annullamento senza rinvio per prescrizione del reato.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d’Appello di Caltanissetta, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 663 del 3 marzo 2023, in riforma della sentenza
del 17 ottobre 2019 emessa dal Tribunale di Gela, appellata dall’imputato, previa riqualificazione del reato di estorsione aggravata ex art. 61, n. 11, cod. pen. ascritto al capo a), nel reato di tentata estorsione, ha condannato il ricorrente alla pena di anni due di reclusione ed euro 1000,00 di multa.
In particolare, la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Gela in data 17 ottobre 2019 aveva ritenuto sussistenti le condotte di estorsione poste in essere dall’imputato per avere nella sua qualità di datore di lavoro della persona offesa, NOME NOME, costretto il predetto lavoratore a rinunciare alle proprie pretese economiche nascenti dal contratto di lavoro dopo essere stato indotto ad accettare i licenziamenti o a dimettersi, con condotte intimidatorie (rinvenimento di bossoli, danneggiamento dell’autovettura).
La Corte di Appello di Caltanissetta, adita dall’appello dell’imputato, con la sentenza emessa in data 25 novembre 2021 aveva confermato la sentenza del Tribunale nei confronti del predetto ricorrente per il capo a).
La Corte di cassazione con la sentenza del 3 marzo 2023 ha annullato la sentenza della Corte di appello, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per un nuovo esame della vicenda, avendo ravvisato una difformità del fatto, per il quale è intervenuta la conferma della condanna, rispetto a quello contestato.
In particolare, mentre nella contestazione la coercizione riguardava la rinuncia alle spettanze retributive legate al cessato rapporto di lavoro, che alla luce della documentazione acquisita erano state oggetto di una coltivata rivendicazione sindacale conclusa da un accordo transattivo, la sentenza aveva ravvisato la coercizione anche con riguardo alle dimissioni, mentre il rapporto di lavoro era stato risolto sia nel 23 marzo 2015 che nel successivo 30 aprile 2015 con il licenziamento ad iniziativa del datore di lavoro.
La Corte di appello in sede di giudizio di rinvio, dando conto che la coercizione oggetto delle minacce riguardasse non la cessazione del rapporto di lavoro ma la rinuncia forzata alle proprie spettanze retributive, riteneva di derubricare il reato da estorsione consumata a tentativo di estorsione, in ragione della documentazione difensiva che aveva attestato la definizione delle pretese economiche grazie ad un accordo transattivo promosso su iniziativa del lavoratore.
Con atto a firma del difensore di fiducia, NOME COGNOME ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 17 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo deduce contraddittorietà della motivazione sotto il profilo della incoerenza del tempus commissi delictí riferito al maggio 2015, con l’ipotesi di estorsione tentata, in considerazione della documentazione acquisita
che dimostra come alla data del marzo-aprile 2015 il lavoratore NOME COGNOME avesse già conseguito le somme dovutegli in base all’accordo conciliativo stipulato il 24 marzo 2015.
Pertanto, secondo quanto assunto dal ricorrente /non potrebbe neppure ravvisarsi una estorsione nella forma tentata, se commessa nel maggio del 2015, in relazione al conseguimento di un ingiusto vantaggio economico, atteso che a quella data era stato già definito l’accordo transattivo del 24 marzo 2015.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in merito alla riconosciuta aggravante di cui all’art. 61, n. 11, cod. pen.
Si osserva che le condotte estorsive si collocano dopo la risoluzione del rapporto di lavoro e sebbene secondo la giurisprudenza di legittimità – richiamata dal ricorrente – è sufficiente anche la sola funzionalità del rapporto di prestazione d’opera rispetto alla commissione del reato, e quindi detta aggravante sia configurabile anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro (Sez. 2, n. 9730 del 25/11/2016, dep. 2017, D’Aquila, Rv. 269097), sotto tale profilo la motivazione è comunque carente.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in merito alla mancata qualificazione del fatto a titolo di violenza privata, in considerazione che il profitto ingiusto era impossibile da perseguire dopo la conclusione della transazione sindacale.
Si deve dare atto che il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come prorogato dall’art. 94 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento alla questione del tempo di commissione del reato, dedotta nel primo motivo, ma che investe anche la questione della derubricazione del reato in violenza privata invocata con il secondo motivo, si deve osservare che il riferimento della difesa alla data di consumazione del reato indicata nel capo di imputazione non tiene conto della intervenuta derubricazione del reato di estorsione dalla forma consumata a quella del tentativo.
Risulto chiaro dalla lettura della motivazione della sentenza che l’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione è stato determinato
proprio dalla omessa valutazione della documentazione difensiva rivolta a dimostrare la sussistenza dell’ipotesi del tentativo essendo la finalità delle condotte intimidatorie non già quella di indurre il lavoratore ad accettare la risoluzione del rapporto di lavoro alle scaden4concordate con il datore di lavoro, ma piuttosto – in adesione alla descrizione del fatto contestato – a rinunciare alle proprie legittime rivendicazioni economiche correlate alla vera natura del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dissimulato attraverso i licenziamenti o le dimissioni concordate tra le parti.
La Corte di appello, quindi, prendendo in esame la documentazione difensiva che attestava come il lavoratore, nonostante le minacce da parte del proprio datore di lavoro, avesse portato avanti le proprie rivendicazioni economiche, tanto da trovare piena soddisfazione nell’accordo transattivo intervenuto nel mese di marzo del 2015, in coerenza a tale ricostruzione fattuale della vicenda, ha accolto la richiesta subordinata della difesa che con i propri motivi di appello aveva sostenuto che il reato di estorsione dovesse essere riqualificato nella forma del tentativo, atteso che il datore di lavoro non era riuscito a conseguire l’ingiusto profitto, richiesto per integrare il reato di cui all’art. 629 cod. pen.
Appare del tutto evidente che il riferimento al mese di maggio del 2015 come data di consumazione del reato, indicata nel capo di imputazione, non possa più essere considerata come quella utile a collocare nel tempo le condotte intimidatorie, accertate pacificamente, non essendovi state neppure censure sul punto nella fase del giudizio di merito, e considerato che la finalità delle stesse è stata oggetto di disamina accurata nel corso del giudizio di merito in cui si è appurato che lo scopo perseguito dal datore di lavoro era proprio quello di scongiurare ogni rivendicazione economica della persona offesa, nella prospettiva di scongiurare un accordo transattivo tra le due parti del rapporto di lavoro.
D’altra parte, non essendo in questa sede consentita una rivalutazione della ricostruzione della vicenda, appare del tutto generico il riferimento al capo di imputazione operato dal ricorrente per desumerne che alla data del maggio 2015 sarebbero intervenute le condotte intimidatorie, senza confrontarsi con le indicazioni temporali emerse dall’istruttoria dibattimentale.
In altri termini, non essendo stata posta alcuna questione di immutazione del fatto contestato, per effetto della derubricazione del reato di estorsione dall’ipotesi consumata a quella tentata, peraltro invocata dalla stessa difesa e quindi senz’altro consentita, non è coerente fare ancora riferimento alla data di consumazione del reato indicata nel capo di imputazione, per l’ovvia ragione che l’ipotesi del tentativo prescinde dal conseguimento del profitto, evento del reato cui si ricollega l’epoca di commissione dell’estorsione nella forma consumata.
Sulla base di tali elementari considerazioni risulta evidente anche la manifesta infondatezza della invocata derubricazione nel reato di violenza privata, atteso che le finalità perseguite dal datore di lavoro sono state adeguatamente illustrate nelle sentenze di primo e secondo grado, ancor prima che nella sentenza emessa in sede di giudizio di rinvio, mentre le censure del ricorrente appaiono volte a sollecitare una inammissibile rivalutazione delle risultanze probatorie.
Con riferimento al secondo motivo in merito alla riconosciuta aggravante di cui all’art. 61, n. 11, cod. pen. è sufficiente rilevare che tale questione non è stata dedotta nei motivi del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di appello, e, pertanto, il relativo esame è precluso anche in sede di rinvio, non trattandosi di un motivo ritualmente dedotto e dichiarato assorbito dalla rte di cassazione.
Secondo l’orientamento consolidato di legittimità, invero, ove una questione sia stata dedotta nei motivi di appello ma non sia stata accolta, il relativo punto della decisione deve formare oggetto di ricorso nel giudizio di legittimità, in quanto la mancata devoluzione impedisce alla t?)rte di cassazione di occuparsene cosicché, nel conseguente giudizio di rinvio, si forma una preclusione al suo esame (Sez. 5, n. 42329 del 20/10/2022, COGNOME, Rv. 283877; Sez. 3, n. 27120 del 05/03/2015, COGNOME, Rv. 264033).
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 maggio 2024
I
O Il Coasiiere estensore
Il Presidente