Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51261 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51261 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, del foro di Bologna, che, dopo breve discussione, ha concluso, in via principale, per l’accoglimento del ricorso e, in via subordinata, per la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna con sentenza del 30/11/2022 – in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 6/5/2021, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni due mesi due di reclusione ed euro mille di multa per il reato di tentata estorsione – dichiarava non doversi procedere per tutti i fatti commessi fino al 29/7/2014 perché estinti per prescrizione, rideterminava la pena, revocava la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena e confermava nel resto la sentenza.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione in relazione alla sussistenza del profitto del reato. Ritiene la difesa che nel caso di specie non sia configurabile l’ingiusto profitto richiesto dall’ar 629 cod. pen., che nel capo di imputazione è individuato nel vantaggio che la RAGIONE_SOCIALE, di cui il ricorrente è legale rappresentante, avrebbe conseguito acquisendo commesse d’appalto da RAGIONE_SOCIALE mediante l’offerta di servizi a costi inferiori di quelli che avrebbe potuto praticare se n avesse costretto i suoi lavoratori a ricevere un trattamento retributivo e previdenziale inferiore a quello previsto dal contratto di categoria; che non è stato effettuato nessun accertamento dell’avvenuta acquisizione di commesse d’appalto da parte della L.M.P., quale diretta conseguenza delle condotte estorsive contestate; che, invece, l’ingiusto profitto è stato individuato dai giudic di merito nel risparmio sul costo del lavoro e, solo come conseguenza indiretta, nell’offerta del servizio di magazzino a prezzi inferiori a quelli praticati dal imprese concorrenti, circostanza quest’ultima del tutto indimostrata; che, se l’ingiusto profitto è dato dall’acquisizione di commesse in ragione dei prezzi inferiori praticati, non può affermarsene la sussistenza, nemmeno allo stadio del tentativo, in relazione ad un altro fatto, cioè il trattamento economico deteriore dei propri dipendenti; che, in definitiva, l’ingiusto profitto è stato ritenuto in re ipsa; che in tal modo i giudici di merito hanno sovrapposto il profilo dell’ingiusto profitto con quello della costrizione, considerandoli un unicum inscindibile.
2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 521 cod. proc. pen nonché manifesta illogicità della motivazione. Evidenzia che entrambe le sentenze di merito si sono discostate in maniera sostanziale rispetto al capo di imputazione, atteso che in quest’ultimo il profitto è identificato nell «acquisizione di commesse di appalto da RAGIONE_SOCIALE mediante l’offerta di costi inferiori rispetto a quelli che RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto sostenere se avesse rispettato il contratto di lavoro di categoria …», mentre la sentenza di primo grado lo individua nella rinuncia da parte dei lavoratori alla lotta sindacale per poi ritenere il tentativo, non avendo l’imputato ottenuto il risultat perseguito e quella di secondo grado nell’aver «goduto degli effetti a lui favorevoli del pagamento in nero di parte della retribuzione accessoria e dei contributi previdenziali per la parte dello stipendio non dichiarato in busta paga». Evidente, dunque, è la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, in quanto entrambe le sentenze di merito non ascrivono l’ingiusto profitto dell’estorsione all’acquisizione delle commesse (peraltro, indimostrata), ma ancorano tale elemento costitutivo del reato ad un ipotetico vantaggio economico conseguente al mancato pagamento dei contributi. Altrettanto evidente è stata l’impossibilità per l’imputato di difendersi rispetto ad un profil
di profitto mai contestato, né approfondito in sede dibattimentale ed introdotto ex abrupto nella motivazione di condanna.
Sotto altro profilo, le due sentenze di merito sono tra loro contrastanti, posto che – se l’elemento costitutivo dell’ingiusto profitto fosse quello relativo a pagamenti in nero di parte della retribuzione e della omessa contribuzione, come ritenuto dai giudici di appello – il Tribunale non avrebbe potuto ritenere la condotta arrestata alla fase del tentativo, essendo tale elemento oggetto di accertamento in fase di dibattimento ed ancora di più essendo l’unico accertato dall’istruttoria. Tale contrasto si riflette sulla logicità del provvedime impugnato. Ed invero, delle due l’una: o il profitto è rappresentato dalla rinuncia sindacale o è costituito dal beneficio derivante dal pagamento in nero dei lavoratori.
2.2 Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla mancata determinazione della pena base nel giudizio di secondo grado. Rileva che la sentenza impugnata, considerata l’intervenuta prescrizione per alcune delle ipotesi estorsive, ha operato una riduzione dell’aumento effettuato dal primo giudice per la c:ontinuazione, senza tuttavia indicare la pena base di partenza, che dunque risulta impossibile da individuare. Evidenzia, altresì, che del tutto ingiustificatamente non sia stata operata una diminuzione della pena base, atteso che, essendosi ridotto il tempo di commissione del reato inizialmente ipotizzato, le condotte criminose contestate sono in numero minore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Ed invero, la Corte territoriale – in conformità alla sentenza di primo grado (pagine 3 e 4), che aveva poi ritenuto la sussistenza del reato contestato nella forma del tentativo – ha individuato l’ingiusto profitto nel risparmio sul costo del lavoro finalizzato ad ottenere commesse da RAGIONE_SOCIALE offrendo i servizi a prezzi più vantaggiosi, obiettivo questo non raggiunto per cause indipendenti dalla volontà del ricorrente (il subentro di altra RAGIONE_SOCIALE nella gestione del magazzino della committente), ragione per la quale è stato ritenuto il tentativo. Trattasi di motivazione congrua ed esaustiva, oltre che esente da vizi logici, in quanto tale non censurabile in sede di legittimità.
1.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Ed invero, ritiene il Collegio che non vi sia stata violazione del principio correlazione tra imputazione e sentenza. Si osserva in proposito che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, «per aversi
mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione» (Sezioni Unite, n. 36551 del 15/7/2010, COGNOME, Rv. 248051 – 01; da ultimo, Sezione 3, n. 24932 del 10/2/2023, COGNOME, Rv.284846 – 04). In altri termini, la violazione del principio di correlazione tr contestazione e sentenza è ravvisabile nel caso in cui il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d’imputazione non contenga l’indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiv tenendo conto di tutte le risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione (Sezione 2, n. 21089 del 29/3/2023, Saracino, Rv. 284713 – 02). È stato, altresì, affermato che non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto i sentenza, posto che l’immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d’effettiva difesa. Ed invero, «il rispetto della regola del contradditto – che deve essere assicurato all’imputato, anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto, conformemente all’art. 111., comma secondo, Cost., integrato dall’art. 6 Convenzione europea, come interpretato dalla Corte EDU – impone esclusivamente che detta diversa qualificazione giuridica non avvenga “a sorpresa” e cioè nei confronti dell’imputato che, per la prima volta e, quindi, senza mai avere la possibilità di interloquire sul punto, si trovi di front ad un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali rispetto all’originaria imputazione, di cui rappresenti uno sviluppo inaspettato: ne consegue che non sussiste la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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assolutamente prevedibile e l’imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito – come avvenuto nella fattispecie – la possibilità di interloquire i ordine al contenuto dell’imputazione, anche attraverso l’ordinario rimedio dell’impugnazione» (Sezione 2, n. 10989 del 28/2/2023, Pagano, Rv. 284427 01).
Nel caso oggetto di scrutinio – premesso che il profitto ingiusto è stato individuato da entrambe le sentenze di merito nel risparmio sul costo del lavoro, a differenza di quanto sostiene il difensore – deve osservarsi, da un lato, che l’istruttoria dibattimentale ha scandagliato il profilo del pagamento in nero di parte della retribuzione accessoria e dei contributi previdenziali per la parte dello stipendio non dichiarato in busta paga, come emerge dalla sentenza di primo grado (pagina 2), per cui l’imputato è stato messo in condizione di interloquire e di difendersi adeguatamente e, dall’altro, che il fatto ritenuto nella decisione non si trova, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità, atteso che il capo di imputazione fa espresso riferimento al «trattamento retributivo e previdenziale inferiore a quello previsto dal contratto di categoria», finalizzato a proporre offerte di servizi a prezzi più bassi, per cui l’esito del giudizio e assolutamente prevedibile.
1.3 Anche l’ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Sul punto è sufficiente osservare che, avendo operato la Corte territoriale solo sull’entità dell’aumento per la continuazione ed avendolo ridotto in ragione dell’estinzione di alcuni episodi estorsivi per la intervenuta prescrizione, la pena base è rimasta quella individuata dal giudice di primo grado; che non si rinvengono vizi logici nella circostanza che detta pena sia rimasta immutata, tenuto conto che l’estinzione di alcuni dei reati per prescrizione certamente non ridimensione, né rende meno gravi le condotte poste in essere dall’odierno ricorrente.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 16 novembre 2023.